Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25093 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 09/11/2020), n.25093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26709-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FIOCCHI MUNIZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA

290, presso lo studio dell’avvocato CATALDO D’ANDRIA, rappresentata

e difesa dall’avvocato ALBERTO ALFREDO FERRARIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 676/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 19/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/ 10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

 

Fatto

CONSIDERATO

che la Commissione tributaria provinciale di Lecco, con sentenza n. 31/16, sez. 1, accoglieva il ricorso proposto dalla Fiocchi munizioni spa avverso la cartella di pagamento (OMISSIS) per Ires cred.imp.2011;

che avverso la detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lombardia che, con sentenza 676/2018, rigettava l’impugnazione;

che avverso quest’ultima sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un motivo;

che ha resistito con controricorso la società contribuente;

che la causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e decisa con motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che la ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio avendo presentato domanda di definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6, recante la data del 21.5.19 e provveduto, in data 27.5.19, al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione;

che va pertanto dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA