Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25093 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 08/10/2019), n.25093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11949-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO

BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato CAMILLA PERSIANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANFRANCO IVANCICH;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 74/2011 della COMM. TRIB. REG. della Sardegna,

SEZ. DIST. di SASSARI, depositata il 29/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/04/2019 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

Fatto

RILEVATO

che:

– La Bipiesse Riscossioni S.p.A. (a cui è subentrata Equitalia Centro S.p.A.) impugnava i dinieghi di rimborso dell’IVA percepita sugli aggi e versata all’Agenzia delle Entrate, ma successivamente addebitata all’agente della riscossione in conseguenza di provvedimento giurisdizionale che ordinava la restituzione ai consorzi di bonifica della predetta imposta, indebitamente riscossa in quanto non dovuta;

– con sentenza n. 61/1/05, la C.T.P. di Sassari accoglieva il ricorso dell’agente della riscossione;

– la C.T.R. della Sardegna – Sez. Staccata di Sassari, con la sentenza n. 74/08/11 del 29/3/2011, rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate;

– avverso tale decisione l’Agenzia propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo;

– resiste con controricorso Equitalia Centro S.p.A..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. La ricorrente Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21 e delle disposizioni normative in tema di decadenza dal rimborso dell’IVA, per avere la Commissione Tributaria Regionale, nel decidere a favore della contribuente, omesso di applicare le norme che prescrivono un termine decadenziale per avanzare l’istanza di rimborso dell’imposta indebitamente versata.

2. Il motivo è infondato.

Risulta dalla sentenza che l’agente della riscossione – tenuto, in forza di provvedimento giudiziale, a restituire ai consorzi di bonifica l’IVA applicata sui propri compensi per i servizi di riscossione dei contributi consortili (in ragione della natura tributaria di questi ultimi) – ha avanzato istanza di rimborso dell’imposta già versata (ma non dovuta) e che l’Agenzia ha eccepito il decorso del termine decadenziale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2.

La decadenza è ribadita anche col motivo di ricorso dell’Agenzia.

In proposito, a convinto avviso del Collegio deve essere ribadito l’orientamento giurisprudenziale, formatosi su analoghe vicende, secondo cui “In materia di IVA, il prestatore di un servizio può chiedere all’amministrazione finanziaria il rimborso dell’imposta indebitamente versata dopo il decorso del termine di decadenza previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, sebbene esclusivamente per quell’imposta che egli abbia effettivamente rimborsato al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo, poichè, secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza del 15 dicembre 2011 nel procedimento C-427/10, il principio di effettività del diritto comunitario, pur non ostando ad una normativa nazionale in materia di ripetizione dell’indebito che preveda un termine di prescrizione per il committente più lungo di quello di decadenza per il prestatore del servizio, non è soddisfatto quando l’applicazione di tale disciplina abbia la conseguenza di privare completamente il soggetto passivo del diritto di ottenere dall’Amministrazione finanziaria il rimborso dell’IVA non dovuta. (Principio affermato in relazione a domanda di rimborso presentata da un istituto di credito concessionario del servizio di riscossione dei contributi di bonifica per l’IVA versata sugli aggi ad essa corrisposti e della quale il consorzio aveva successivamente chiesto in giudizio la restituzione ex art. 2033 c.c.)”. (così Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12666 del 20/07/2012, Rv. 623394-01; analogamente, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6600 del 15/03/2013, Rv. 625512-01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25988 del 10/12/2014, Rv. 633531-01).

3. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, ritiene il Collegio che le stesse possano essere compensate, dato che il predetto orientamento giurisprudenziale è intervenuto a dirimere la questione – oggettivamente controversa – solo successivamente alla proposizione del ricorso.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

compensa le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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