Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25092 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 24/10/2017, (ud. 25/01/2017, dep.24/10/2017),  n. 25092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30255-2014 proposto da:

CIM CALCE IDRATATE MARCELLINA SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO, in

persona del legale rappresentante p.t. sig. B.F.,

considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ARNALDO

GIOCONDI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

DILOG SRL, in persona del liquidatore, legale rappresentante p.t.

dott. P.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA,

40, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ALLEGRA, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 605/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 23/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato ARNALDO GIOCONDI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE ALLEGRA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23/10/2014 la Corte d’Appello di Perugia – su giudizi riuniti e per quanto ancora d’interesse in questa sede -, rigettato quello proposto dalla società CIM – Calce Idrante Marcellina – s.p.a., in parziale accoglimento del gravame interposto in via incidentale dalla società Dilog s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Terni n. 23/2011, ha ridotto l’ammontare liquidato dal giudice di prime cure in applicazione delle tariffe a forcella ex L. n. 298 del 1974 a carico di quest’ultima a favore della prima per effettuati trasporti di cose.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società CIM – Calce Idrante Marcellina – s.r.l. (già CIM – Calce Idrante Marcellina -s.p.a.) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.

Resiste con controricorso la società DILOG s.p.a. in liquidazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “violazione dell’art. 277 c.p.c., artt. 1175,1373 e 1181 c.c., art. 111 Cost.”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2.

Con il 2 motivo denunzia violazione della L. n. 298 del 1974, art. 56,D.P.R. n. 56 del 1978, artt. 16 e 17 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2.

Con il 3 motivo denunzia violazione degli artt. 2934 e 2951 c.c., D.L. n. 82 del 1993, art. 2 conv. in L. n. 162 del 1993, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2.

Con il 4 motivo denunzia violazione degli artt. dell’art. 2697 c.c., artt. 61,62 e 183 c.p.c., L. n. 298 del 1974, art. 56,D.P.R. n. 56 del 1978, artt. 16, 17 e 18, D.M. Trasporti 18 novembre 1982, art. 15 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, alla “trattativa commerciale per la cessione del ramo d’azienda trasporti… con contestuale contratto di servizi con esclusiva”, alla “documentazione relativa alla propria attività, ivi comprese le tariffe che quella, sino ad allora, aveva pagato per i trasporti commissionati a terzi… (doc. 1 – 2 3 e 4 note ex art. 184 c.p.c.)”, alla “lettera dell’8/1/2002… (doc. n. 6 note art. 184 c.p.c.)”, all'”offerta per rilevare il Vs. ramo d’azienda trasporti più dettagliata contenente anche il progetto di acquisizione… (doc. n. 8 note art. 184 c.p.c.)”, alla “lettera del 6/2/2002… (doc. n. 9)”, alla risposta della Dilog spa” del “17/2/2002 (doc. n. 10)”, al “preliminare di cessione di ramo d’azienda… (doc. n. 11 note istruttorie)”, all'”ultima lettera del 17/2/2002″, alle “allegate… tariffe… per tutti i futuri trasporti (allegato C pag. 1 e 2 al preliminare – doc. n. 11)”, al “”contratto di servizi con esclusiva” della durata di 7 anni (doc. n. 12 note art. 184 c.p.c.)”, alle contestate “reciproche inadempienze”, al “giudizio iscritto al n. 2150705 avente per oggetto la risoluzione del contratto per fatto e colpa della CIM spa ed il conseguente risarcimento danni”, alla “domanda riconvenzionale” della CIM, ad “alcune fatture dei trasporti asseritamente non pagate”, al “giudizio iscritto al n. 2712/05 per il pagamento dell’indennità d’incasso delle fatture”, alla “sentenza n. 252/08”, agli atti di appello, al “ricorso depositato il 10/6/2005, iscritto al n. 1654/2005″, all'”atto di citazione notificato il 19/7/2005”, alla “postume lettere di vettura”, al verbale della “prima udienza del 23/2/2006 (r.g. 2591/2006)”, alle “note ex art. 180”, alla “certificazione della Provincia di Terni nella quale si attestava che mai la Dilog spa aveva depositato alcuna lettera di vettura e missiva della stessa Dilog spa nella quale si elencavano i terzisti ai quali era abituata a far ricorso”, alla “sentenza n. 23/2011 del 26/11/2010, pubblicata il 13/1/2011”, all’atto di “appello avverso la sentenza n. 23/2011″, alla disposta CTU, all'”impugnazione del decreto di archiviazione”, al “D.I. n. 586 del 2004 per il pagamento di fatture asseritamente non pagate”, al “ricorso per d.i. (doc. n. 21 all. note art. 184 c.p.c.)”, alle prodotte “lettere di vettura”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Senza sottacersi, da un canto, che i motivi risultano invero tutti formulati in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, senza che risulti sollevata alcuna questione concernente la competenza; e, per altro verso, avuto in particolare riferimento al 1 motivo del ricorso, che la ricorrente lamenta essere “di tutta evidenza che la Corte d’Appello di Perugia, non meno che il Tribunale di Terni, non si sia, in alcun modo, pronunciata sull’eccezione di improponibilità delle due domande azionate per ottenere il pagamento delle tariffe a forcella” senza invero nemmeno prospettare (parte quanto più sopra rilevato in ordine all’erroneo riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 2) error in procedendo ex art. 112 c.p.c..

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni della ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 9.200,00, di cui Euro 9.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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