Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25092 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 09/11/2020), n.25092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7765-2018 proposto da:

SAEM SOC. COOP. A.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO SCARDACI DI GRAZIA;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI

CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DEBORA MARIA PETTINATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3126/17/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata

l’01/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/ 10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Catania, con sentenza n. 6693/15, sez. 4, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla Saem coop a r.l. avverso nove intimazioni di pagamento.

Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia sez. dist. Catania che, con sentenza 3126/17/2017, dichiarava inammissibile l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e decisa con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente contesta la sentenza impugnata laddove ha ritenuto inammissibile l’appello in quanto sarebbero state riproposte con il gravame le stesse difese ed argomentazioni avanzate nel primo grado di giudizio senza indicazione delle ragioni di contestazione alla sentenza di primo grado.

Con il secondo motivo deduce l’omesso esame delle censure avanzate con l’appello.

Con il terzo motivo lamenta che, a fronte del disconoscimento delle copie fotostatiche degli atti prodotti dall’amministrazione il giudice di seconde cure non abbia disposto la produzione degli originali.

Il primo motivo è manifestamente fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che nel processo tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio, dell’appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito. ” (Cass. ord. n. 1200/16, 14908/14, 13182/18, 13183/18, Cass. 30525/18 v. anche Cass. sez. un. 27199/17).

Nel caso di specie, risulta dal ricorso che la ricorrente aveva proposto cinque motivi di appello con i quali tra l’altro, oltre a riproporre le doglianze avverso le intimazioni di pagamento, censurava la sentenza di primo grado anche sotto il profilo della insufficiente motivazione e dell’erronea valutazione dei mezzi di prova, in tal modo investendo anche il contenuto della predetta sentenza.

Il motivo va quindi accolto.

Il secondo motivo resta assorbito, discendendo la denunciata omessa motivazione riguardo ai motivi di impugnazione dalla dichiarazione di inammissibilità dell’appello.

Il terzo motivo è inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che qualora il giudice, definito il giudizio con una statuizione, in rito, di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), inserisca nella decisione anche delle argomentazioni di merito rese “ad abundantiam”, la parte soccombente non ha l’onere, nè l’interesse, a richiedere, con il mezzo di impugnazione, un sindacato in ordine a tale parte di motivazione, siccome ininfluente ai fini della decisione. (Cass. 101/17, Cass. 16410/18).

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Sicilia, sez. dist. Catania, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Sicilia sez. dist. Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

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