Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25092 del 07/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 25092 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricors6 16756-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
ARRIGONI FRANCO SNC DI MARIA CRISTINA E FEDERICO
ARRIGONI;

intimata

avverso la sentenza n. 53/08/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di GENOVA del 29.3.2010, depositata il 28/04/2010;

Data pubblicazione: 07/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 16756 sez. MT – ud. 09-10-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva
La CTR di Genova ha respinto l’appello dell’Agenzia contro la sentenza
n.26/07/2008 della CTP di La Spezia che aveva accolto il ricorso della contribuente
“Arrigoni Franco snc” ad impugnazione di avviso di accertamento per maggiori
IVA-IRPEG-IRAP relative all’anno 2004, avviso poi valorizzato ai fini della
tassazione (“per trasparenza”) dei maggiori redditi imputabili ai fini IRPEF anche ai
soci i quali ultimi avevano separatamente impugnato i provvedimenti ad essi rivolti.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che “l’iter logico adottato dai
primi giudici merita piena conferma perché fondato su elementi di legittimità e di
merito ed appare pertanto pienamente condivisibile”.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La parte contribuente non si è costituita.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di censura (improntato alla violazione dell’art.102 cpc, in
relazione all’art.360 n.4 cpc, assorbente rispetto agli altri) la ricorrente si duole in
sostanza dell’omessa pronuncia, da parte del giudice del merito e in controversia
caratterizzata da litisconsorzio necessario tra le parti, sulla questione
dell’integrazione del contradditorio.
Il motivo di impugnazione appare fondato ed è preliminare rispetto anche all’esame
della fondatezza della eccezione di illegittimità dei provvedimenti impugnati,
siccome risulta manifesto che il giudice di appello (pur dando atto la parte appellante

3

letti gli atti depositati

che nessuna espressa censura era stata proposta a tale proposito) non ha affatto
provveduto sulla questione relativa al necessario contraddittorio tra soci e società.
Ed invero, l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra i predetti soggetti, avrebbe
imposto al giudicante di sollevare d’ufficio la questione, indipendentemente
dall’espressa censura di parte.

indirizzo giurisprudenziale (Cass.Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008), questa
Corte ha avuto modo di evidenziare che:”In materia tributaria, l’unitarietà
dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle
società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei
soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio,
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un
solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la
società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -,
sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la
controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta
controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei
ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione
dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di
litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da
uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi
dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.
29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è
affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di
ufficio”.
Siffatto principio è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.
20.6.2012 n.10145) anche per ciò che concerne la tassazione “per trasparenza” dei
soci, in conseguenza di un accertamento eseguito (come anche nel caso qui di specie)

4

Infatti, con nota pronuncia che ha determinato il cambiamento di un risalente

in relazione alla società per ciò che attiene all’IRAP (e senza che possa rivelarsi di
qualche utilità la separazione delle cause con riferimento all’accertamento relativo
alla sola IVA), sicché non osta all’accoglimento della censura di parte ricorrente la
circostanza che la vicenda si sia appunto originata da un accertamento in tema di
Imposta regionale sull’attività produttiva.

integrato —nei confronti dei soci su cui si rifletterà il medesimo reddito societario, in
proporzione al reddito da partecipazione ed alla conseguente IRPEF da essi dovuta- e
poiché non ricorrere nella specie di causa il presupposto esonerativo considerato d
questa Corte nella sentenza n.14815/2008 (perché i ricorsi in primo grado non sono
stati simultaneamente proposti ed esaminati), in ossequio al principio sopra
richiamato, non resta che annullare la pronuncia qui impugnata e rimettere la
controversia al giudice di primo grado (la CTP di La Spezia), affinchè provveda al
rinnovo di tutta la procedura irritualmente esperita, previa l’integrazione del
contradditorio nei confronti delle altre parti necessarie.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 30 dicembre 2012.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTP
di La Spezia che, in diversa composizione e previa integrazione del contraddittorio
tra le parti necessarie, provvederà sul ricorso introduttivo oltre che sulle spese di lite

5

Poiché è pacifico che nella specie qui in esame il contradditorio non sia stato

del presente grado.

Così deciso in Roma il 9 ottobre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA