Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25091 del 16/09/2021
Cassazione civile sez. I, 16/09/2021, (ud. 16/04/2021, dep. 16/09/2021), n.25091
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20814/2020 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Emilio Faà Di
Bruno, 10, presso lo studio dell’avvocato Gatti Irma, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1218/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 17/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/04/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame proposto da S.M., cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Contro la sentenza della Corte d’appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
In via preliminare e dirimente, il ricorso è inammissibile perché manca in atti la procura speciale alle liti prevista per il giudizio di cassazione (art. 365 c.p.c.) come risulta dall’attestazione rilasciata dalla cancelleria, quand’anche tale procura risulti menzionata nell’intestazione del ricorso.
La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021