Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25090 del 24/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 24/10/2017, (ud. 20/01/2017, dep.24/10/2017),  n. 25090

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27582-2014 proposto da:

ASSIMOCO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, in persona

del Direttore Generale Dott. F.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio

dell’avvocato BONACCORSI DOMENICO DI PATTI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MENNITTI STEFANIA BIANCA, CUOMO

NICOLETTA GIULIA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA, in persona

del Presidente e Amministratore Delegato Prof. M.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA S.ANDREA DELLA VALLE 3,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO LUPINACCI, che la rappresenta

e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3181/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato NICOLETTA GIULIA CUOMO;

udito l’Avvocato STEFANIA BIANCA MENNITI;

udito l’Avvocato ILDA BOTTA per delega.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del 14/5/2014 la Corte d’Appello di Roma, rigettato il gravame principale proposto dalla società Assimoco s.p.a., in parziale accoglimento di quello in via incidentale interposto dalla società Consap s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Roma 6/11/2013, ha compensato per intero le spese del giudizio di 1 grado, per il resto confermando la pronunzia del giudice di prime cure di accoglimento della domanda nei confronti di quest’ultima dalla prima spiegata di ristoro da parte del Fondo di garanzia per la responsabilità professionale dei mediatori di assicurazione e riassicurazione del danno subito in conseguenza del mancato riversamento da parte della mandataria società Taverna s.p.a. dei premi assicurativi riscossi giusta contratto assicurativo per infortuni stipulato con la Federazione Italiana Caccia, nei meri limiti del massimale di garanzia del Fondo de quo.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Assimoco s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Consap s.p.a.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “violazione o falsa applicazione” del D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 110 e 112, D.M. 30 gennaio 2009, n. 19, artt. 1 e 2, art. 12preleggi, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente inteso il termine “polizza” di cui al D.M. 30 gennaio 2009, n. 19, art. 1, lett. g) come “limite massimo di intervento del Fondo” anzichè come “limite minimo di copertura sotto la soglia del quale l’intermediario di assicurazione svolgerebbe la propria attività in violazione della legge e sarebbe passibile di sanzioni, trattandosi di requisito necessario per l’iscrizione al RUI (Registro Unico degli Intermediari)”.

Lamenta che la “funzione sussidiaria del Fondo di Garanzia non va intesa – come ha ritenuto la Corte d’Appello di Roma – come esplicazione di uno scopo solidaristico-assistenziale, ma semplicemente come garanzia aggiuntiva, laddove la garanzia principale non sia intervenuta”.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 3 provvedimento ISVAP n. 2720/2009, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia fatto “erronea disapplicazione alla fattispecie dell’art. 3, comma 1, del Provvedimento ISVAP 2 luglio 2009, n. 2720, che ha elevato con decorrenza 01 gennaio 2010 il massimale minimo della polizza da stipularsi da parte degli intermediari assicurativi ad almeno un milione e centoventimiladuecento Euro (modificando l’art. 11 del regolamento n. 5/2006, che disciplina l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa in esecuzione del Codice delle Assicurazioni Private)”.

Con il 3 motivo la ricorrente denunzia “violazione o falsa applicazione” del D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 110 e 112, D.M. 30 gennaio 2009, n. 19, artt. 1 e 2, art. 12preleggi, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia affermato che il suo rifiuto di sottoscrivere la quietanza inviatale da Consap ha “impedito a Consap di adempiere la propria obbligazione”, erroneamente applicando “alla fattispecie l’art. 1199 c.c., perchè Consap non ha spontaneamente effettuato alcun pagamento in favore di Assimoco, nè formalizzato alcuna offerta formale o reale”.

Con il 4 motivo la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 91 e 92 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente compensato le spese del 1 grado di giudizio, laddove Consap è stata “correttamente e legittimamente giudicata soccombente”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che il ricorso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (es., alla “lettera raccomandata del 23 febbraio 2010 (doc. 5 – fascicolo primo grado Assimoco)”, all'”accordo di collaborazione 09 maggio 2005 stipulato con l’intermediario assicurativo (doc. 1 – fascicolo primo grado Assimoco)”, alla “Convenzione del 23 aprile 2007, sottoscritta con la Federazione Italiana della Caccia (doc. 2 fascicolo primo grado Assimoco)”, alla comunicazione dell'”avvenuto incasso, per rendicontazione… (doc. 3 – fascicolo primo grado Assimoco)”, ai “solleciti di pagamento (doc. 4 – fascicolo primo grado Assimoco) a Taverna s.p.a.”, al “testo della quietanza”, al “ricorso ex art. 702 bis c.p.c.”, alla comparsa di costituzione e risposta della Consap s.p.a., alle “polizze di copertura assicurativa di responsabilità civile ai sensi dell’art. 110, comma 3 e art. 112, comma 3 Codice delle Assicurazioni” stipulate dalla società Taverna s.p.a. con la società Allianz Global Corporate & Speciality AG e con AIG Europe, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, al “verbale 6/12/2012 acquisito agli atti del processo di primo grado”, al “provvedimento ISVAP 2222/2003”, alla “quietanza inviatale dal Consap”, alla “richiesta di Assimoco s.p.a. di modificare il testo della quietanza”, alla “comunicazione datata 16 febbraio 2011 prodotta sub doc. 10) fascicolo di 1^ grado Assimoco”, al “testo di quietanza proposto ed allegato sub doc. 11) fascicolo di 1^ grado Assimoco”, alla “diffida datata 18 aprile 2011 prodotta sub doc. 13) fascicolo di 1 grado Assimoco”, al “provvedimento di liquidazione del risarcimento (vedasi lettera 21 marzo 2011 prodotta sub doc. 12) fascicolo di 1 grado Assimoco”, agli “atti del giudizio di primo grado”, agli “scritti difensivi del Fondo depositati in appello”, alla “pag. 20 della comparsa di risposta in appello”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Va per altro verso sottolineato che il requisito di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non risulta soddisfatto mediante la trascrizione ovvero come nella specie la fotocopia di parte degli atti o documenti del giudizio di merito, tra l’altro riprodotti in carattere di scrittura così piccolo da risultare illeggibili (nel caso, in particolare, la “quietanza inviatale dal Consap”, alla “richiesta di Assimoco s.p.a. di modificare il testo della quietanza”, la “comunicazione datata 16 febbraio 2011 prodotta sub doc. 10) fascicolo di 1 grado Assimoco”, il “testo di quietanza proposto ed allegato sub doc. 11) fascicolo di 1 grado Assimoco”, la “diffida datata 18 aprile 2011 prodotta sub doc. 13) fascicolo di 1 grado Assimoco” 1.

E’ al riguardo invece necessario che dei medesimi vengano riportati gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità.

La violata disposizione è infatti volta ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), atteso che ai fini del rispetto del suindicato requisito ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 è necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità, con eliminazione del “troppo e del vano”, non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v. Cass., Sez. Un., 11/4/2012, n. 5698; Cass., 14/6/2011, n. 12955; Cass., 22/10/2010, n. 21779; Cass., 23/6/2010, n. 15180; Cass., 18/9/2009, n. 20093; Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628).

Il ricorrente è pertanto al riguardo tenuto non già ad un’attività compilativa di richiami ad atti processuali del giudizio di merito alla relativa allegazione o trascrizione o riproduzione fotografica bensì a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quale richiede l’intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema, il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180), trovando a tale stregua ragione il tenore dell’art. 366 c.p.c. là dove impone di redigere il ricorso per cassazione esponendo sommariamente i fatti di causa, sintetizzando cioè i medesimi con selezione dei profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice, nonchè indicazione delle ragioni di critica nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c., in un’ottica di economia processuale che evidenzi i profili rilevanti ai fini della formulazione dei motivi di ricorso (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180).

Con particolare riferimento al 1 motivo, va per altro verso osservato che l’interpretazione della corte di merito secondo cui “il Fondo di Garanzia istituito presso Consap non è… tenuto a corrispondere risarcimenti di importo maggiore a quello fissato per legge”, sicchè in base al combinato disposto di cui all’art. 110, comma 3 e art. 112, comma 3, del Testo Unico Assicurazioni e al D.M. n. 19 del 2009, artt. 1 e 2 l’importo massimo del danno risarcibile è solo quello coperto dalla polizza obbligatoria presso Consap (“che, per il 2009, risulta… individuato in Euro 1.000.000,00”), e non quello riportato nel massimale della polizza per responsabilità civile professionale in concreto stipulata dal broker (in quanto la “funzione sussidiaria” che “esso è chiamato ad esercitare non può…travalicare le soglie fissate dal legislatore, onde evitare possibili abusi”, giacchè “la disciplina pubblicistica del Fondo di garanzia, preordinata a perseguire finalità mutualistiche e solidaristiche non può essere lasciata, in quanto tale, alla libera determinazione delle parti contraenti, poichè essa è riservata al legislatore”, il quale nell'”esercizio di tale attribuzione” ha al D.M. n. 19 del 2009, suindicato art. 2 limitato il risarcimento del danno da esso garantito alle somme corrispondenti all’ammontare di copertura della polizza, ai sensi dell'”art. 1, lett. G), medesimo D.M.” da intendersi come “la polizza di assicurazione della responsabilità civile, di cui all’art. 110, comma 3 e art. 112, comma 3 del C.A.P.”) risulta invero non violativa del tenore letterale della norma e rispondente alla motivatamente enucleata intenzione del legislatore (art. 12 preleggi).

Trattasi di interpretazione non idoneamente censurata dall’odierna ricorrente, che si limita a contrapporvi quella diversa già sottoposta al giudice del gravame e da questi non accolta (secondo cui “per la liquidazione dell’importo risarcibile all’Impresa assicurativa danneggiata” deve farsi viceversa riferimento al “massimale previsto nella polizza in concreto stipulata dal broker”), senza invero dedurre argomenti idonei ad indurre a preferirla.

Interpretazione che trova sintomaticamente conferma nel disposto di cui al D.M. 3 febbraio 2015, n. 25, art. 1, comma 1, lett. d), (“Regolamento recante modifiche al decreto 30 gennaio 2009, n. 19 del Ministro dello sviluppo economico recante norme per l’amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell’art. 115 codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209”), che ha così sostituito il suindicato D.M. n. 19 del 2009, art. 2: “1. Il Fondo risarcisce il danno patrimoniale arrecato dal mediatore, o dai mediatori solidalmente responsabili, relativamente all’anno in cui il sinistro è accaduto, secondo i seguenti limiti: a) il massimale minimo della polizza nella misura determinata secondo le previsioni dell’art. 110, comma 3 e art. 112, comma 3, del codice; b) il doppio del massimale minimo della medesima polizza determinato globalmente per tutti i sinistri provocati dai mediatori solidalmente responsabili, ai sensi dell’art. 110, comma 3 e art. 112, comma 3, del codice.

2. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, i risarcimenti sono liquidati secondo l’ordine cronologico delle richieste pervenute al Fondo.

3. Fermi i limiti d’importo indicati al comma 1, il Fondo risarcisce gli aventi causa dell’assicurato o dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione esclusivamente per il diritto che l’assicurato o l’impresa di assicurazione o di riassicurazione poteva far valere nei confronti del Fondo. Il Fondo oppone a tali aventi causa le stesse eccezioni opponibili all’assicurato o all’impresa di assicurazione o di riassicurazione.

4. La garanzia del Fondo ha ruolo sussidiario e interviene per il mancato indennizzo previsto dalla polizza ai sensi dell’art. 115 del codice”.

Orbene, ai fini della delimitazione dei “Limiti di intervento del Fondo” l’espresso richiamo operato dal legislatore all’art. 110, comma 3 e art. 112, comma 3 del C.A.P.conferma la bontà dell’interpretazione dell’art. 2 del suindicato D.M. n. 19 del 2009 già anteriormente delineata dalla giurisprudenza, trattandosi invero non già (come invero sostenuto dall’odierna ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c.) dell’introduzione di una novità normativa non applicabile al caso in esame, quanto bensì dell’espressa conferma da parte del legislatore della regola effettiva già operante nell’ordinamento.

Vale al riguardo precisare che il suindicato limite va inteso, da un canto, quale limite massimo del risarcimento da parte del Fondo di Garanzia a favore del danneggiato, e, per altro verso, quale limite minimo ai fini dell’iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109, comma 2, C.A.P. dei mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati brokers, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione (artt. 112 e 110 C.A.P.).

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni della ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 30.200,00, di cui Euro 30.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA