Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25090 del 16/09/2021

Cassazione civile sez. I, 16/09/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 16/09/2021), n.25090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.M.B., elettivamente domiciliato in Lecce, Via

Salvatore Trinchese, n. 68, presso lo studio dell’avv. Maria Rosaria

Faggiano, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 30/04/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. GIUSEPPINA ANNA

ROSARIA PACILLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto in data 30 aprile 2019 il tribunale di lecce ha rigettato il ricorso proposto da D.M.B. avverso il provvedimento, emesso dalla locale Commissione territoriale, di diniego della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 o alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

2. D.M.B. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia, mentre il Ministero dell’Interno non resiste.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorrente formula sei motivi.

3.1 Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 46 della direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per il suo mancato ascolto nel giudizio di primo grado, nonostante il colloquio con la Commissione territoriale non fosse stato video registrato.

Il motivo è infondato.

Questa Corte di recente, in materia di obbligo di audizione del richiedente, alla luce della normativa e della giurisprudenza Eurounitaria, ha stabilito che, nei giudizi di protezione internazionale, il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione ma non anche quello di disporre l’audizione del ricorrente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.

Nella specie il ricorrente non indica quali fatti nuovi, allegati al ricorso, rendevano necessario l’ascolto del ricorrente, sicché sul punto la censura è inammissibile (Sez. I, Sent. n. 21584 del 2020). 3.2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in Guinea e all’omessa attività istruttoria in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 5.

Il motivo è infondato.

Premesso che il ricorrente aveva dichiarato di avere lasciato il suo paese perché aveva investito con la macchina un ragazzino, che era poi deceduto, e i fratelli lo avevano cercato per vendicarsi della morte, deve rilevarsi – quanto alla domanda tesa ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o la protezione sussidiaria per la sussistenza del rischio di un danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) – che il Tribunale pugliese ha osservato che il ricorrente non aveva allegato elementi inerenti una persecuzione nei suoi confronti per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e, inoltre, il suo racconto era generico. Il menzionato Tribunale ha aggiunto che lo stesso ricorrente aveva riferito di essere stato protetto dalla Polizia locale, con ciò dimostrando di potere avere adeguata tutela nel proprio Paese. Ha, inoltre, sottolineato che i fatti rappresentati non integrano il pericolo di un grave danno come definito dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) o b).

A fronte di siffatte argomentazioni deve ricordarsi che, in tema di riconoscimento dello status di rifugiato o della sussistenza del rischio di un danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), in base a un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si concretizza in presenza di allegazioni del richiedente precise, complete, circostanziate e credibili, e non invece generiche, non personalizzate, stereotipate, approssimative e, a maggior ragione, non credibili. Compete insomma all’interessato innescare l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria attraverso – in primis l’allegazione di situazioni sussumibili in quelle previste dalla normativa in tema di protezione internazionale (vedi, per tutte: Cass. 12 giugno 2019, n. 15794).

Nella specie, il timore del ricorrente concretizza una vicenda assolutamente non inquadrabile nel concetto di persecuzione per i motivi di cui si è detto o di minaccia di un danno ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), sicché nessun dovere istruttorio officioso incombeva in capo al giudice di merito.

Quanto alla domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), il tribunale, sulla base di fonti aggiornate, è pervenuto alla conclusione che non può predicarsi – con riferimento alla regione di provenienza del richiedente – la sussistenza di un conflitto armato interno contrassegnato da un’estensione territoriale e da un livello di violenza indiscriminato tale da porre a rischio l’incolumità personale del richiedente medesimo.

Siffatto accertamento costituisce un’indagine di fatto che può essere censurata in sede di legittimità nei limiti consentiti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: il che non è avvenuto, sicché l’odierna doglianza deve reputarsi come semplicemente finalizzata a sovvertirne l’esito.

3.3 Col terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 112 c.p.c., asserendo che il Tribunale avrebbe omesso di dare risposta alla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria richiesta nel ricorso introduttivo del giudizio.

Con il quarto motivo il ricorrente censura la violazione del D.Lgs. n. 86 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 32 e 35, in relazione alla richiesta del permesso di soggiorno per motivi umanitari; sostiene del tutto genericamente di avere raggiunto una significativa integrazione in Italia (allegazione di cui la parte non deduce che la stessa fosse stata fatta valere nel giudizio di merito) e che incontrerebbe difficoltà economiche e materiali ove dovesse rientrare nel Paese di origine.

I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, afferendo entrambi alla domanda di protezione umanitaria, sono infondati.

Il Tribunale – con incensurabile apprezzamento di fatto – ha affermato che non si ravvisano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno del ricorrente nel proprio paese, dove ha la sua famiglia e può contare sulla protezione della polizia per potersi difendere da eventuali attacchi.

3.4 Con il quinto e con il sesto motivo il ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale del procedimento volto alla protezione internazionale e chiede il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari o, in caso di diniego, chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale per l’abrogazione di tale permesso.

Al riguardo deve rilevarsi che è manifestamente infondata la questione con cui si dubita della legittimità costituzionale del sistema di tutela giurisdizionale in riferimento all’art. 3 Cost., non essendo previsto dall’ordinamento un doppio grado di giudizio di merito. E’ sufficiente qui ricordare che questa Corte ha già affermato la manifesta insussistenza di un contrasto con gli artt. 3,24,111 Cost., del regime di non reclamabilità del decreto che definisce il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale, non esistendo una copertura costituzionale del principio del doppio grado di giurisdizione di merito, per di più a fronte delle particolari esigenze di celerità del procedimento in oggetto, ed essendo comunque previsto il ricorso per cassazione (ex multis, Sez. 1, n. 27700 del 30/10/2018, Rv. 651122).

Quanto poi all’invocato diritto di asilo, questa Corte ha più volte affermato che tale diritto è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle diverse forme di protezione internazionale, sicché non vi è più margine di residuale diretta applicazione dell’art. 10 Cost., comma 3 (Cass. 16362/2016; 11110/2019). Il che conduce a ritenere che perde rilievo la sollecitazione a sollevare questione di legittimità costituzionale come peraltro genericamente prospettata dal ricorrente.

4. Giova aggiungere che non può tenersi conto della memoria presentata nell’interesse del ricorrente, in quanto tardivamente depositata.

5. Il ricorso va pertanto rigettato.

Non si dà pronuncia sulle spese, non essendosi costituito l’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

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