Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2509 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 19/06/2019, dep. 04/02/2020), n.2509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12684-2018 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAIO MARIO

13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO;

– Controricorrente –

avverso la sentenza n. 650/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale di Civitavecchia, ha dichiarato prescritto il credito di Euro 530,53 rivendicato da B.F. a titolo di tredicesima mensilità, e di Euro 176,84 a titolo di quattordicesima mensilità relativi all’attività lavorativa svolta nel 2002 alle dipendenze della Società G.E. Gruppo Eldo in amministrazione straordinaria, credito posto dal primo giudice a carico del Fondo di garanzia ai sensi della L. n. 297 del 1982 e del D.Lgs. n. 80 del 1992;

l’iter argomentativo della Corte territoriale si fonda sul principio in base al quale soltanto con l’insinuazione al passivo si produce l’effetto interruttivo della prescrizione, e sulla norma (L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 2) con cui si prevede che dal quindicesimo giorno dal quale lo stato passivo è divenuto esecutivo decorre il termine di un anno per far valere il diritto alle prestazioni rivendicate nei confronti del Fondo di garanzia;

l’accertamento di merito ha dunque chiarito che lo stato passivo dell’azienda G.E. del gruppo Eldo era divenuto esecutivo l’11 febbraio del 2004, la domanda era stata inoltrata il 2 marzo del 2011 e, nel frattempo, la lavoratrice non aveva posto in essere nessun atto interruttivo della prescrizione, decadendo dall’azione per far valere l’asserito diritto di credito nei confronti del Fondo di garanzia;

la cassazione della sentenza è domandata da B.F. sulla base di due motivi, cui l’Inps ha resistito con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo alla L. n. 297 del 1982, art. 2 e art. 326 c.p.c.”; censura la mancata pronuncia della Corte territoriale sull’eccezione di tardività dell’appello proposto dall’Inps per essere decorsi più di trenta giorni tra la notifica della sentenza del Tribunale al procuratore domiciliatario dell’Istituto ed il deposito dell’atto davanti alla Corte d’appello di Roma;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo alla L. n. 297 del 1982, art. 2”, in merito all’erronea statuizione di prescrizione del proprio credito sì come motivata dalla Corte territoriale con l’inutile decorso del termine di un anno dall’esecutività dello stato passivo, in assenza d’insinuazione da parte della Bagnati, dovendo la prescrizione decorrere dalla conclusione della procedura concorsuale;

il primo motivo non merita accoglimento;

dagli atti risulta che, non essendo stato indirizzato il provvedimento al naturale destinatario della notifica nella persona del difensore costituito, avv. Paolo Scarpato, come risulta dall’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, il termine di impugnazione breve non può considerarsi decorso, trovando applicazione il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., il che rende il ricorso in appello invulnerabile rispetto all’eccezione di tardività;

quanto al secondo motivo, esso è contrario all’orientamento consolidato espresso da questa Corte, secondo cui nei confronti delle imprese sottoposte a procedura concorsuale il credito del lavoratore non si perfeziona con la cessazione del rapporto di lavoro, e che, prima che si siano verificati i presupposti di legge (insolvenza del datore, accertamento del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all’esito della procedura esecutiva) nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all’INPS, e, pertanto, la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia non può decorrere (Cass. n. 20547 del 2015, specie punto 2 della motivazione, conf. Cass. n. 12971/14; Cass. n. 20675/13; Cass. n. 10875/13; Cass. n. 12852/12);

in base a tale costante orientamento di legittimità, il termine annuale di prescrizione non può considerarsi interrotto nei confronti del Fondo fin tanto che la procedura è in corso di svolgimento, atteso che fino a tale momento, non può ritenersi sussistente nessun vincolo di solidarietà tra l’obbligazione retributiva a carico del datore di lavoro insolvente e quella previdenziale a carico dello stesso Fondo;

soltanto una volta accertato il credito del lavoratore col sopraggiungere dell’esecutività dello stato passivo, questi avrà titolo ad agire nei confronti dell’Inps;

nel caso in esame la Corte territoriale ha accertato che l’esecutività dello stato passivo è stata dichiarata il giorno 11 febbraio 2004, e che il lavoratore ha inoltrato domanda all’Inps solo il 23 marzo 2011, a termine di prescrizione già spirato;

a fronte di tale accertamento di fatto deve ritenersi che la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati in materia, ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità;

l’assenza di qual si voglia contrasto giurisprudenziale porta ad escludere la sussistenza dello stesso presupposto per l’accoglimento della richiesta di rimessione alle Sezioni Unite formulata dalla ricorrente;

in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di legittimità nei confronti del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 700 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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