Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2509 del 04/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2509 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla
via Premuda 1/a, presso lo studio dell’avv. Roberto Diddoro, rapp.to e difeso dall’avv.
Ricorrente
cenzo Polisi , giusta procura in atti
Contro
Madonna della Stella s.r.1., in persona del legale rapp.te pro tempore
Intimata
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
30/50/12
depositata il 24/8/2012
;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da
Madonna della Stella s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto
da Equitalia contro la sentenza della CTP di Caserta n. 754/17/2010 che aveva accolto il
ricorso avverso il fermo amministrativo n. 670258757211 per iva 1991. La pronuncia di inammissibilità veniva motivata dalla” mancanza della relata di notifica dell’appello essendo stata prodotta in atti
solo la ricevuta dell’invio della raccomandata”. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chie-
Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 17301/12
Ordinanza pag. I
Data pubblicazione: 04/02/2014
dendo l’accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 18/12/2013 per l’adunanza
della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile. La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la
spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e
provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della
quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del
ricorso per cassazione- come nel caso in esame- la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta l’inesistenza della notificazione e la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso medesimo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso
Così deciso in Roma, (1/12/2013
Il P esidente
l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a