Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2509 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. II, 02/02/2011, (ud. 07/10/2010, dep. 02/02/2011), n.2509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.A. (OMISSIS), V.M.

(OMISSIS) in proprio e quale erede di O.E.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NOMENTANA 905, presso lo

studio dell’avvocato DI ROSA VALERIO ANTIMO, rappresentati e difesi

dall’avvocato ORLANDO ANTONIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI SAN VALENTINO 34, presso lo studio dell’avvocato

VINCENZO SCUDERI, rappresentato e difeso dall’avvocato GRECO UGO,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

E.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1454/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

27.3.08, depositata il 18/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito per il controricorrente l’Avvocato Ugo Greco che si riporta

agli scritti e insiste per l’inammissibilità del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIAMPAOLO

LECCISI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in causa relativa a simulazione di contratto di compravendita immobiliare, ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dal sig. A.A. nei confronti del sig. D.A. e l’intervento della sig.ra V.M., sul rilievo della omessa integrazione del contraddittorio disposta dalla medesima Corte.

Ricorrono per cassazione i sigg. A. e V. deducendo cinque motivi di censura, cui resiste con controricorso il sig. D..

Tutti i motivi di ricorso sono privi – a dispetto della diversa asserzione dei ricorrenti – sia del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., comma 1, sia della “chiara indicazione del fatto controverso” ai sensi del comma 2 del citato articolo.

Il ricorso si rivela dunque inammissibile…”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;

che la stessa è condivisa dal Collegio; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese della presente fase processuale, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese processuali, liquidate in Euro 2.200,00, di cui 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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