Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2509 del 01/02/2018


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Cassazione civile, sez. I, 01/02/2018, (ud. 13/09/2017, dep.01/02/2018),  n. 2509

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. con contratto di appalto del 15 aprile 1994 il Consorzio Velia per la bonifica del bacino dell’Alento affidava alle imprese temporaneamente associate Unieco s.c.a.r.l., mandataria, Culligan Italia s.p.a. e Philips Automation s.p.a. l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di un impianto di potabilizzazione e opere accessorie, lavori approvati e finanziati dalla Regione Campania con Delib. Giunta regionale 11 novembre 1993, n. 6510;

2. Unieco otteneva dal Tribunale di Vallo della Lucania decreto ingiuntivo per Lire 264.885.638, oltre accessori, nei confronti del Consorzio Velia a titolo di interessi di mora ex art. 35 del capitolato generale di appalto di cui al D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, richiamato dall’art. 3 del contratto di appalto e dagli artt. 3 e 4 del capitolato speciale di appalto;

3. il Consorzio Velia proponeva opposizione deducendo, per quel che qui ancora rileva, l’inesigibilità degli interessi per ritardato pagamento di alcune rate di acconto, stante la condizione di cui all’art. 21 del capitolato speciale (liquidazione degli acconti subordinata alla disponibilità di cassa presso il Consorzio per tempestivo accredito del finanziamento da parte della Regione Campania), senza che l’appaltatore potesse avanzare pretese di sorta per tale ritardato pagamento, e chiamando in causa la Regione Campania, in manleva, essendo a questa imputabile il ritardo nel pagamento delle rate di acconto per avere a sua volta ritardato l’accreditamento dei fondi al Consorzio. Costituitasi Unieco deducendo, tra l’altro, l’irrilevanza dei rapporti tra il Consorzio Velia e la Regione Campania, nonchè la nullità dell’art. 21 del capitolato speciale per violazione della L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 4 e dell’art. 1341 c.c., e svolgendo altresì domanda riconvenzionale per gli interessi, il Tribunale di Vallo della Lucania, nella contumacia della Regione, accoglieva parzialmente l’opposizione riconoscendo interessi da ritardato pagamento e interessi anatocistici e dichiarava l’inammissibilità della domanda nei confronti Regione Campania perchè irritualmente chiamata in giudizio direttamente con l’atto di opposizione ex art. 645 c.p.c. senza chiedere l’autorizzazione del giudice e lo spostamento della prima udienza;

4. interposto appello dal Consorzio Velia e appello incidentale da Unieco, costituitasi la Regione Campania (che chiedeva dichiararsi inammissibile o nulla la sua chiamata in causa e comunque la sua estraneità quale mero ente finanziatore), la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza rigettando entrambi i gravami;

5. avverso detta pronuncia il Consorzio Velia propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resiste Unieco con controricorso; la Regione Campania non ha svolto difese; il Consorzio Velia ha altresì depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RITENUTO

che:

6.1. con il primo motivo di ricorso il Consorzio Velia deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36 nonchè della L. n. 741 del 1981, art. 4: la Corte di appello avrebbe erroneamente applicato l’art. 4 cit. ritenendo nulla la clausola contenuta nell’art. 21 del capitolato speciale, con ciò ponendosi in contrasto con il più recente orientamento di legittimità su consimili clausole;

6.2. con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione delle medesime norme in relazione agli artt. 1362 c.c. e ss.;

6.3. con il terzo motivo si deduce il vizio di omessa motivazione, non ricorrendo supporto motivazionale alcuno all’affermazione della Corte di appello secondo cui la clausola ex art. 21 del capitolato speciale violerebbe il disposto della L. n. 741 del 1981, art. 4 “perchè di fatto si traduce nella previsione di un termine dilatorio per la corresponsione degli interessi moratori spettanti all’appaltatore” (p. 20 della sentenza impugnata);

6.4. con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 269 c.p.c., dovendosi ritenere – secondo una lettura evolutiva e costituzionalmente orientata della norma – rituale la chiamata in causa della Regione Campania effettuata direttamente dal Consorzio Velia con l’atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c. senza chiedere al giudice l’autorizzazione alla chiamata in giudizio del terzo;

6.5. con il quinto motivo si deduce l’omesso esame di fatti decisivi con riferimento ai rapporti tra il Consorzio Velia e la Regione Campania, segnatamente quanto alle “ragioni di fatto” conducenti, secondo i giudici di merito, all’ascrivibilità al Consorzio del ritardo nel finanziamento in relazione “alle deficienze nella predisposizione della contabilità posta a corredo della richiesta di accreditamento dei fondi” (p. 23 della sentenza impugnata);

7. il primo motivo è fondato;

7.1. va, in premessa, disattesa la censura di inammissibilità del motivo svolta dalla controricorrente, atteso che esso risulta articolato con chiaro riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), sotto vari profili, rilevanti alla luce degli indirizzi di legittimità invocati dal ricorrente;

7.2. va del pari disatteso, poichè inammissibile, l’omesso richiamo, nella clausola in esame, all’art. 19 del capitolato speciale sui termini di pagamento eccepito in controricorso, trattandosi di prospettazione tardiva e implicante valutazioni di merito precluse nella presente sede;

7.3. la L. n. 741 del 1981, art. 4 prevede, al comma 1, che l’importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande e riserve; al comma 2 riduce da 90 a 60 giorni il termine dilatorio per la produzione di interessi moratori previsto nel capitolato generale di appalto di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36; al comma 3 commina la nullità dei patti contrari o in deroga;

7.4. la clausola di cui all’art. 21 del capitolato speciale dispone: “Resta espressamente convenuto che l’Ente appaltante provvederà alle erogazioni sia dell’anticipazione che degli altri acconti, come previsto al precedente art. 18, entro il ventesimo giorno dall’emissione dei certificati di pagamento sempre che presso l’Ente stesso vi siano le disponibilità di cassa, avendo tempestivamente ricevuto i relativi accrediti dall’Ente finanziatore, ed in caso contrario entro il quindicesimo giorno dal ricevimento dei suddetti accrediti, senza che l’Appaltatore possa avanzare pretese di sorta per tale ritardato pagamento. (…)”;

7.5. tale clausola non è nulla, dovendosi dare continuità al principio di diritto espresso su tale specifica questione dalla più recente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte: “nei contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche la clausola che impegna l’appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) al momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente, non è nulla a norma della L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 4, comma 3 (ratione temporis applicabile), che commina la nullità dei patti contrari o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardato pagamento, poichè non implica una rinuncia agli stessi, ma ha la funzione di determinare il termine dell’adempimento dell’obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell’appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate all’appaltante; ne consegue che gli interessi moratori sono dovuti nel caso in cui quest’ultimo, pur avendo ricevuto tempestivamente l’accredito delle somme da parte dell’ente finanziatore, abbia ritardato il versamento in favore dell’appaltatore, risultando in tal modo inadempiente all’obbligazione di pagamento nel termine convenzionalmente pattuito” (Sez. 1, 29 ottobre 2014, n. 22996; v. anche Sez. 1, 13 febbraio 2009, n. 3648);

8. la fondatezza del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo e del terzo motivo;

9. il quarto motivo è infondato;

9.1. esso infatti si infrange contro il fermo orientamento di legittimità – che il Collegio condivide e cui intende dare continuità espresso, da ultimo e per tutte, da Sez. 1, 29 ottobre 2015, n. 22113: “l’opponente a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell’atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, determinandosi, in mancanza, una decadenza rilevabile d’ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato, ancorchè questi non abbia, sul punto, sollevato eccezioni, in quanto il principio della non rilevabilità di ufficio della nullità di un atto per raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto, e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e distinte norme”;

10. è infine inammissibile il quinto motivo;

10.1. esso infatti investe considerazioni incidentali – come riconosciuto dallo stesso Consorzio ricorrente – e non decisorie, evidenziando invero la sentenza impugnata una ratio decidendi pregiudiziale alternativa, e comunque comportando la censura valutazioni di fatto precluse nella presente sede.

11. In conclusione, in accoglimento del primo motivo, va disposto rinvio alla Corte di appello di Salerno che si atterrà al suesposto principio di diritto.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, rigetta il quarto e dichiara inammissibile il quinto, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2018

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