Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25089 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 08/10/2019), n.25089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16431 del ruolo generale dell’anno 2011

proposto da:

Agenzia delle dogane, in persona del direttore generale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

V.W., quale titolare della ditta omonima ditta

V.W., rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del

controricorso, dagli Avv.ti Claudio Lucisano, Natale Mangano e

Umberto Giardini, elettivamente domiciliato presso lo studio del

primo difensore in Roma, via Crescenzio, n. 91;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Piemonte, n. 38/24/2010, depositata in data 3 maggio

2010;

udita la relazione svolta in camera di consiglio del 9 aprile 2019

dal Consigliere Dott. Triscari Giancarlo;

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in epigrafe, con la quale è stato rigettato l’appello da essa proposto e confermata la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino che aveva accolto il ricorso proposto da V.W., quale titolare dell’omonima ditta individuale;

il giudice di appello ha premesso, in punto di fatto, che: il contribuente aveva proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento emesso per contributi previdenziali, Irpef, Irap e Iva, relativamente all’anno di imposta 2000, per omessa fatturazione nonchè per omessa regolarizzazione dei costi nell’ambito dei rapporti economici sussistenti con il Consorzio Manital; in particolare, in sede di verifica, la Guardia di finanza aveva accertato che il Consorzio Manital aveva adottato una procedura anomala di contabilizzazione di costi e ricavi e delle operazioni attive e passive ai fini Iva svolte nei confronti dei soggetti consorziati (quale l’attuale ricorrente) e nei rapporti con soggetti esterni; la Commissione tributaria provinciale di Torino aveva accolto il ricorso; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello l’Agenzia delle entrate, nel contraddittorio con il contribuente;

la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato l’appello, avendo ritenuto, in diritto: che l’effettiva regolamentazione del rapporto consortile è compiuto in sede di statuto e di regolamento per l’attribuzione dei lavori; nel caso di specie, risultava dalla statuto che il consorzio aveva, fra l’altro, il compito di assegnare a ciascun consorziato le prestazione da eseguire secondo le rispettive esperienze professionali ovvero a terzi, ove non sia possibile l’esecuzione da parte delle imprese consorziate; la ditta contribuente, per l’anno in questione, non aveva avuto assegnato alcun lavoro, sicchè non aveva partecipato ad alcuna ripartizione dei ricavi derivanti dalle commesse e, conseguentemente, dei costi specifici da imputare all’impresa in proporzione della commessa ricevuta e eseguita; nessuna violazione della normativa fiscale in materia di fatturazione poteva, quindi, individuarsi nella specie;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate affidato a due motivi di censura;

V.W., quale titolare della omonima ditta individuale, si è costituito con controricorso, illustrato da successiva memoria;

con istanza depositata il 7 maggio 2018 l’Agenzia delle entrate ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo della causa, tenuto conto della nota ricevuta il 4 maggio 2018, con la quale la Direzione provinciale di Torino aveva comunicato che il contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 (che richiama la L. n. 289 del 2002, art. 16);

con istanza del 24 aprile 2018 il contribuente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio;

questa Corte, con ordinanza dell’8 maggio 2018, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa al fine dell’accertamento della regolarità dell’istanza presentata dal contribuente;

considerato che:

con atto del 24 aprile 2018 il contribuente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, avendo presentato domanda di definizione della lite fiscale in oggetto, ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ed ha prodotto la documentazione comprovante l’avvenuto versamento di quanto dovuto;

l’Agenzia delle entrate, con atto del 7 maggio 2018, ha depositato la nota della Direzione provinciale di Torino, del 2 maggio 2018, con la quale viene comunicata la correttezza dell’istanza di definizione delle lite in oggetto e richiesto il deposito della istanza di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite;

a seguito del rinvio a nuovo ruolo disposto da questa Corte, nessuna memoria è stata ulteriormente prodotta dalle parti;

il D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 prevede che “Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16”;

al successivo punto d), del medesimo comma, è previsto che “La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l’eventuale diniego della definizione”;

la L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8, richiamato dal citato D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, prevede che “L’estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto”;

nella nota della Direzione provinciale di Torino, del 2 maggio 2018,prodotta dall’Agenzia delle entrate, viene comunicata la correttezza dell’istanza di definizione delle t lite in oggetto;

va, pertanto, dichiarato l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 8 ottobre 2019

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