Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25089 del 07/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25089 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 9914-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
BANCA POPOLARE DI PUGLIA & BASILICATA SCA
00604840777, (già Banca Popolare della Murgia) in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
/
MARIANNA DIONIGI 57, presso lo studio dell’avvocat-VD SAN
BONIFACIO ALESSANDRO, che la rappresenta e difende giusta
procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 07/11/2013

avverso la decisione n. 1484/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA CENTRALE di BARI del 22/02/2010, depositata il
28/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 09914 sez. MT – ud. 09-10-2013
-2-

CARACCIOLO;

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTC sezione regionale di Bari ha respinto il ricorso proposto dall’Agenzia contro
la sentenza n.137/07/1993 della Commissione di secondo grado di Bari che
(conformemente alla decisione della Commissione di primo grado) aveva accolto il
ricorso della “Banca Popolare della Murgia” (poi denominatasi Banca Popolare di
Puglia e Basilicata) avverso silenzio-rifiuto sull’istanza di data 20.12.1984 di
rimborso delle imposte pagate sugli interessi attivi maturati sui crediti di imposta per
gli anni 1983 e 1984, erroneamente indicati come componenti positivi di reddito.
La predetta CTC —dopo avere rilevato che gli interessi in questione hanno l’effetto di
compensare i contribuenti dell’indebito esborso pecuniario che essi hanno in
precedenza effettuato- evidenziava che l’art.41 lettera i) del DPR 597/1973 escludeva
dal reddito tassabile simili interessi, nel mentre l’art.56 comma 3 del DPR n.917/1986
che estende l’assoggettamento ad imposizione di detta tipologia di interessi, riguarda
solo quelli maturati dal 1.1.1988 in avanti.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
La società contribuente ha resistito con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione e falsa
applicazione dell’art.56 comma 3 del DPR n.917/1986 e dell’art.36 del DPR
n.42/1988) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito abbia
erroneamente applicato il combinato disposto delle predette norme e per quanto la

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letti gli atti depositati

seconda di esse determini l’applicazione retroattiva della prima, ove manchi una
specifica disciplina transitoria ed a condizione che le dichiarazioni relative ai periodi
di imposta antecedenti all’entrata in vigore di detta norma risultino conformi alle
disposizioni sopravvenute. Anche nella specie di causa si era avuta una
“dichiarazione conforme” alla disciplina dell’art.56 più volte menzionato, sicchè

Il motivo appare infondato e se ne propone il rigetto, alla luce della ribadita
giurisprudenza di questa Corte.
Ed infatti, secondo Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3400 del 12/02/2010 (conforme Cass. n.
8725 del 2003):”In tema di emendabilità della dichiarazione dei redditi e con
riguardo all’art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, il quale ha reso retroattivamente
applicabili le disposizioni del d.P.R. n. 917 del 1986 (qualora le dichiarazioni
validamente presentate risultino ad esse conformi), anche ove abbiano introdotto un
regime di assoggettamento a tassazione non previsto dal previgente d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597, al fine di stabilire se al contribuente, il quale abbia già di
fatto anticipato, in sede di dichiarazione, i contenuti della nuova normativa, sia o
meno consentito procedere alla rettifica della dichiarazione medesima, occorre
accertare il momento in cui la rettifica – sotto forma di istanza di rimborso – è stata
operata; solo se l’istanza di rimborso delle somme, indebitamente pagate secondo la
vecchia normativa, sia stata formulata prima dell’entrata in vigore del citato d.P.R. n.
42 del 1988, la rettifica deve ritenersi efficace (con conseguente accoglimento della
domanda di rimborso), avendo tempestivamente reso la originaria dichiarazione
conforme alle nuove disposizioni, mentre, se presentata dopo, la rettifica stessa non
impedisce che la conformità della dichiarazione alle norme sopravvenute (con
automatica applicabilità di queste ultime) si consolidi definitivamente. (In
applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto accoglibile la domanda di una banca
per il rimborso della maggior somma pagata, a titolo di IRPEG ed ILOR per l’anno
1983, per gli interessi riscossi per ritardata restituzione di imposte, in quanto l’istanza,
pur se presentata nel 1985, precludeva l’applicazione dell’art. 56 del d.P.R. n. 917 del

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l’istanza di rimborso non sarebbe stata accoglibile.

1986, che dispose innovativamente la tassabilità degli interessi sui crediti di
impostar.
La massima che precede si attaglia perfettamente alla specie di causa, sicché non
occorre aggiungere altro per concludere che la sentenza impugnata non merita
cassazione.

manifesta infondatezza.
Roma, 10 settembre 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite
di questo grado, liquidate in € 3.500,00 oltre accessori di legge ed oltre € 100,00 per
esborsi.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2013.

Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per

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