Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25088 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 24/10/2017, (ud. 20/01/2017, dep.24/10/2017),  n. 25088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28778-2014 proposto da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA in persona di C.N. procuratore

speciale, LA FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA in persona di

C.N. Procuratore Speciale, ALLIANZ SPA in persona di

CA.CA. e CE.AN.MA. nella qualità di institori,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12-B, presso

lo studio dell’avvocato ZOSIMA VECCHIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato LUCIO CRISPO giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ SPA in persona di CA.CA. e

CE.AN.MA. nella qualità di institori, LA FONDIARIA ASSICURAZIONI

SPA in persona di C.N. procuratore speciale, UNIPOLSAI

ASSICURAZIONI SPA in persona di C.N. procuratore

speciale, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO

12-B, presso lo studio dell’avvocato ZOSIMA VECCHIO, rappresentati e

difesi dall’avvocato LUCIO CRISPO giusta procura speciale a margine

del ricorso principale;

– controricorrenti –

e contro

G & A MONTANARI SPA, G & A MONTANARI & CO SPA, GENERALI

ITALIA SPA (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

G & A MONTANARI & CO SOCIETA’ D’ARMAMENTO PER AZIONI in

persona del legale rappresentante in carica M.C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PRISCILLA N. 4 presso lo

studio dell’avvocato STEFANO COEN, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ENZIO VOLLI giusta procura speciale in calce

al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

LA FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1852/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale;

inammissibilità o rigetto ricorso incidentale;

udito l’Avvocato A.M. BARTOLUCCI PROIETTI per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

CISPA GAS Transport s.p.a. (successivamente G&A Montanari s.p.a.), quale danneggiata dal sinistro verificatosi il 13.3.1987 ed imputato a responsabilità di (OMISSIS) s.r.l. (successivamente dichiarata fallita), stipulava in data 3.5.1991 con le società RAS Adriatica di Sicurtà s.p.a., Navale Ass.ni s.p.a. e La Fondiaria Ass.ni s.p.a., coassicuratrici della responsabilità civile della società danneggiante, un accordo transattivo con il quale, ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma 2:

– accettava a saldo e stralcio di ogni ulteriore pretesa la somma di Lire 1.636.828.538, versata sotto condizione risolutiva in caso di accoglimento della domanda giudiziale proposta dal Fallimento (OMISSIS) s.r.l. che vantava di essere beneficiaria in tutto o in parte delle somme indicate;

– si impegnava a restituire immediatamente alle Compagnie coassicuratrici, pro quota, il capitale, oltre interessi e rivalutazione (clausola B), in relazione all’importo che fosse stato ritenuto di spettanza del Fallimento nella emananda sentenza.

In seguito alla sentenza di questa Corte di cassazione, in data 28.8.2000 n. 11228, che accertava definitivamente il diritto del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. ad ottenere il pagamento dell’indennizzo, pari a Lire 3.572.266.748, oltre interessi decorrenti dal 4.12.1987, le tre Compagnie assicurative richiedevano la restituzione della somma versata a M. s.p.a., per complessive Lire 3.433.441.037 (di cui Lire 1.636.827.538 per capitale; Lire 611.572.784 per rivalutazione monetaria; Lire 1.185.040.715 per interessi).

G&A Montanari s.p.a. restituiva solo le somme richieste per capitale ed interessi, contestando, nel successivo giudizio promosso dalle Compagnie per ottenere anche il versamento dell’importo dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, sia la debenza di detta somma che di quella già restituita per interessi, sostenendo che la clausola D dell’atto transattivo delimitava l’obbligo restitutorio – nel caso in cui, come in effetti avvenuto, l’indennizzo riconosciuto al Fallimento (OMISSIS) s.r.l. fosse risultato di ammontare superiore – alla “somma come sopra precisata e pagata”, tale dovendo intendersi soltanto la somma “capitale” che era stata liquidata e versata dalle Compagnie assicurative.

Soccombente in primo grado, G&A Montanari s.p.a. è risultata parzialmente vittoriosa in gradi appello. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza 21.10.2013 n. 1852, riconosceva fondata la impugnazione della M. s.p.a., quanto alla minore debenza dell’importo per interessi (avendo inteso i contraenti richiamarsi alla disciplina dell’indebito ex art. 2033 c.c.). Riteneva infondata, invece, la domanda di accertamento negativo del debito restitutorio a tiolo di rivalutazione (in quanto tale somma risultava dovuta ai sensi della clausola B della transazione). Tanto sulla scorta della interpretazione del testo dell’accordo transattivo, la cui disciplina non poteva intendersi convenzionalmente derogata dal fatto che G&M M. s.p.a. aveva già restituito la somma per interessi nell’ammontare richiesto dalle Compagnie, nè tanto meno dall’accordo sulla competenza giurisdizionale territoriale raggiunto dalle parti, non ravvisandosi in esso manifestazioni di volontà dirette a modificare la disciplina pattizia della transazione. In conseguenza la Corte territoriale accertava che l’obbligo di M. s.p.a. di restituzione di capitale, rivalutazione ed interessi, essendosi verificata la condizione risolutiva, era stato adempiuto, e condannava le società assicurative al pagamento del maggiore importo per interessi indebitamente percetto, dovendo essere calcolati gli interessi spettanti alle Compagnie, non dalla data dell’originario pagamento, ma dalla richiesta di restituzione comunicata a G&M M. s.p.a. in data 15.3.2001. Sull’importo riconosciuto a titolo di indebito, la Corte territoriale liquidava gli interessi maturati su detto importo, a far data dalla domanda riconvenzionale proposta da M. s.p.a., esclusi gli ulteriori interessi anatocistici in difetto dei presupposti di legge.

La sentenza di appello non notificata è stata impugnata per cassazione da ALLIANZ s.p.a. (già RAS Adriatica di Sicurtà s.p.a.) e da UNIPOLSAI Ass.ni s.p.a. (già Navale Ass.ni s.p.a. e La Fondiaria Ass.ni s.p.a.) con due motivi.

Resiste G&A Montanari & Co Società d’Armamento per Azioni, con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi.

Le società assicurative hanno depositato controricorso al ricorso incidentale e memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ricorso principale.

Primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1369 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostengono le ricorrenti che il Giudice di merito, limitandosi ad osservare che la clausola B dell’accordo transattivo non prevedeva alcun termine da cui fare decorrere gli interessi oggetto dell’obbligazione restitutoria determinata dalla condizione risolutiva apposta all’accordo, aveva erroneamente applicato direttamente il criterio ermeneutico oggettivo di cui all’art. 1369 c.c., invece di ricercare nel testo contrattuale quale fosse la effettiva volontà dei contraenti, ai sensi dell’art. 1362 c.c..

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha infatti, dapprima, ricercato se dal testo contrattuale fosse evincibile una disposizione idonea a regolare l’obbligazione restitutoria degli interessi sul capitale; di poi, non avendola rinvenuta alla stregua del criterio cd. letterale ex art. 1362 c.c., comma 1, (cfr. sentenza appello, in motivazione, pag. 12) e neppure alla stregua della indagine condotta “ab externo” rispetto al testo contrattuale – ex art. 1362 c.c., comma 2, – in relazione al comportamento tenuto dalle parti (avendo escluso il Giudice di appello che dal mero fatto del pagamento dell’importo per interessi, come richiesto dalle Compagnie assicurative, potesse inferirsi una tacita manifestazione di volontà diretta ad integrare la lacuna del testo contrattuale in ordine al “dies a quo” di decorrenza degli interessi; nonchè avendo accertato che l’accordo sulla competenza territoriale, intervenuto tra le parti del negozio transattivo, era limitato ai soli effetti processuali), ha fatto ricorso al criterio di interpretazione oggettiva individuando la regola in funzione della causa negoziale, ritenendo che, non vertendosi in tema di clausola risolutiva espressa, ma di condizione risolutiva determinata da evento non imputabile ad alcuna delle parti contraenti, e non avendo l’accipiens ricevuto, in mala fede, l’importo-capitale versato dalla Compagnie coassicuratrici, l’obbligo restitutorio degli interessi realizzava il risultato programmato se veniva regolato in conformità allo schema legale della ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..

Tanto è sufficiente ad escludere una violazione dell’ordine gerarchico dei criteri ermeneutici legali, rimanendo relegate nell’ambito riservato al Giudice di merito – sottratto al sindacato della Corte di legittimità – le altre considerazioni critiche, svolte nella esposizione del motivo e concernenti possibili ipotesi alternative di interpretazione della clausola negoziale mediante combinazione logica delle espressioni lessicali tratte dal testo contrattuale: che la clausola B dell’accordo transattivo, con le espressioni “restituire immediatamente quanto oggi versato” e “con rivalutazione monetaria ed interessi”, consentisse in astratto anche una diversa possibilità denotativa, va ad impingere, non sulla errata applicazione del criterio ermeneutico, ma sul risultato della attività interpretativa, che è giudizio di merito, non sindacabile in relazione al parametro normativo indicato dalla ricorrente (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 12376 del 07/12/1998; id. Sez. 1, Sentenza n. 18661 del 29/08/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007; id. Sez. 2, Sentenza n. 19044 del 03/09/2010).

Secondo motivo: violazione degli artt. 1369 e 2033 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Le ricorrenti contestano al Giudice di appello di non aver in realtà applicato i criteri ermeneutici oggettivi (art. 1369 c.c.), ma di aver operato una non consentita operazione di “integrazione” del contenuto del contratto, inserendo nella disciplina dell’accordo le regole proprie dell’indebito, di cui all’art. 2033 c.c., che non risultano invece richiamate dai contraenti, nè desumibili dalle modalità di restituzione volute dalle parti, dovendo ritenersi maggiormente rispondente al programma negoziale la differente disciplina dell’obbligo restitutorio o di ripristino in dipendenza di statuizioni giudiziali cogenti ma suscettibili di essere modificate o sovvertite nel corso dei diversi gradi processuali.

Il motivo è infondato, alla stregua delle medesime considerazioni svolte nel corso dell’esame del motivo precedente.

Premesso che il riferimento allo schema normativo dell’art. 2033 c.c. è stato compiuto dalla Corte d’appello, non in sede di qualificazione normativa della fattispecie e di individuazione delle fonti integrative del contratto ex art. 1374 c.c., sibbene nell’ambito della attività propriamente interpretativa in quanto volta alla ricerca di una regola, interna allo stesso contenuto negoziale evidenziato nell’atto transattivo, e che, in assenza di una espressa determinazione delle parti, desumibile ai sensi dell’art. 1362 c.c., commi 1 e 2, potesse convenire alla realizzazione del programma pattizio come individuato nell’accordo transattivo risolutivamente condizionato, osserva il Collegio che il vizio inerente la violazione delle norme di diritto che regolano la ermeneusi dei contratti e degli atti negoziali non è dedotto efficacemente se si limita a prospettare soluzioni interpretative differenti da quella accolta dal Giudice di merito, atteso che la soluzione adottata dal Giudicante, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 5273 del 07/03/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 15604 del 12/07/2007; id. Sez. 2, Sentenza n. 19044 del 03/09/2010).

2. Ricorso incidentale.

Primo motivo: violazione art. 2033 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene la ricorrente incidentale che il Giudice avrebbe errato a far decorrere gli interessi dalla data della richiesta stragiudiziale delle Compagnie assicuratrice, in quanto l’art. 2033 c.c., secondo la interpretazione fornita dalla Corte di legittimità richiede una “domanda giudiziaria”, atteso che l’accipiens, pur dopo venuta meno la causa giustificativa della attribuzione patrimoniale, non versa in situazione debitoria, ma in quella di possessore (di denaro) in buona fede.

Il motivo è infondato in quanto contrasta con la più recente giurisprudenza di questa Corte in materia di ripetizione dell’indebito dovuto dall’accipiens in buona fede, ed alla quale il Collegio intende aderire e dare seguito, che evidenzia come le disposizioni in materia di indebito recano una disciplina compiuta – inserita nel diritto delle obbligazioni – che non necessita di interventi integrativi, nella specie mediante richiamo alla disposizione dell’art. 1148 c.c. (che attiene al possessore di buona fede), negando in conseguenza che solo la domanda giudiziale possa fondare la richiesta restitutoria dell’art. 2033 c.c., bene essendo, invece, idoneo anche un mero atto di intimazione alla restituzione effettuato in via stragiudiziale (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 7586 del 01/04/2011; id. Sez. 1, Sentenza n. 22852 del 09/11/2015).

Secondo motivo: violazione artt. 1362,1363 e 1367 c.c..

La ricorrente incidentale sostiene che se è vero che la clausola B dell’accordo transattivo la obbligava, al verificarsi della condizione risolutiva, alla restituzione di capitale, interessi e rivalutazione, tale obbligazione veniva limitata – dalla successiva clausola D – al solo importo che fosse stato giudizialmente riconosciuto al Fallimento, e la sentenza della Corte cassazione aveva liquidato al Fallimento l’importo per capitale ed interessi, ma non anche l’importo per la rivalutazione monetaria, sicchè tale “voce” non era da ricomprendere nella somma dovuta in restituzione da M. s.p.a. alle Compagnie assicurative.

La censura si risolve nella mera prospettazione di una diversa interpretazione della clausola D esaminata dalla Corte d’appello che è pervenuta ad una distinta soluzione interpretativa, anch’essa plausibile, secondo cui il “quantum” riconosciuto al Fallimento era stato considerato dalle parti come indicazione numerica da assumere come limite cui relazionare l’ammontare dell’obbligo restitutorio complessivo, indipendentemente dalle diverse voci dei singoli importi (capitale, interessi e rivalutazione) che andavano a comporre la somma attribuita dal Giudice al Fallimento, fermo restando, appunto, che tale obbligo restitutorio rimaneva, comunque, contenuto – nel massimo – entro l’ammontare della somma corrisposta anticipatamente da M. s.p.a. dalle Compagnie (anche se, in ipotesi, al Fallimento fosse stato liquidato in sede giudiziale un importo maggiore).

Ne segue la inammissibilità della censura, in quanto la violazione del criteri ermeneutici non può evidentemente risolversi nella mera contrapposizione di plurime possibilità interpretative della stessa disposizione negoziale tutte egualmente praticabili, ma deve evidenziare invece l’errore di diritto commesso dal Giudice nel selezionare la norma ermeneutica ovvero nell’applicazione della stessa.

In conclusione il ricorso principale ed il ricorso incidentale debbono essere rigettati, dovendo dichiararsi interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

PQM

rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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