Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25088 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. III, 09/11/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 09/11/2020), n.25088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3081-2019 R.G. proposto da:

FACILITY COOPER SOCIETA’ CONSORTILE A R.L., in persona dei

rappresentanti legali, S.S. e F.N.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Bersani, con domicilio

eletto in Roma presso il suo Studio, Piazza Cola di Rienzo, n. 69;

– ricorrente –

contro

BPER BANCA SPA, in persona del legale rappresentante p.t.,

Fe.Pi., rappresentata e difesa dall’Avv.to Filippo di Maio,

dall’Avv. Giovanna Di Maio, e dall’Avv. Guido Parenti, con domicilio

eletto in Roma presso lo Studio di quest’ultimo, via La Spezia, n.

43;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2916/2018 della Corte d’Appello di Napoli,

depositata il 13 giugno 2018;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 21 luglio

2020 dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Facility Cooper Società Consortile a r.l. ha promosso ricorso rubricato con r.g.n. 3081/2019, avverso la sentenza n. 2916/2018, emessa dalla Corte di Appello di Napoli, pubblicata in data 13 giugno 2018, formulando cinque motivi.

La BPER Banca S.p.a., che ha incorporato, mediante fusione, la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., già incorporante la Commercio e Finanza S.p.a. Leasing e Factoring, ha depositato controricorso.

La ricorrente rappresenta di essere stata convenuta in giudizio da Commercio e Finanza Leasing e Factoring SPA, innanzi al Tribunale di Napoli, per sentir dichiarare la risoluzione dei contratti di locazione finanziaria immobiliare numeri (OMISSIS) e (OMISSIS) e per ottenere il rilascio immediato dei beni locati. La locatrice si dichiarava proprietaria dei predetti immobili, concessi in locazione nel mese di giugno 2007 a favore della TRASFIV SPA e ceduti nel settembre 2010 alla Facility Cooper, affermava che l’utilizzatrice subentrante si era resa morosa a far data dal 1 Aprile 2012, quanto al contratto n. (OMISSIS), e dal 1 maggio 2012 relativamente al contratto n. (OMISSIS), deduceva di essersi avvalsa della facoltà prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 19 e 20 dei rispettivi contratti, risolvendo anticipatamente il rapporto, comunicandolo alla controparte con raccomandate del 17 giugno 2013 e intimando il rilascio dei beni concessi in locazione liberi e vuoti da persone e cose.

La Facility Cooper società consortile si difendeva eccependo il difetto di competenza del Tribunale adito e, in subordine, nel merito, chiedendo l’accertamento della inoperatività ed inefficacia della dichiarazione di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., deducendo la violazione della L. n. 108 del 1996 per applicazione di tassi ultra-soglia, con richiesta di rideterminazione dell’ammontare dovuto, nonchè la violazione dell’art. 2744 c.c. e la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1175,1375 e 2043 c.c.

Il Tribunale adito, disattesa l’eccezione di difetto di competenza, rigettava il ricorso, condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Commercio e Finanza SPA ricorreva in appello dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli, la quale, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, dichiarava risolti, ex art. 1456 c.c., i contratti di leasing e ordinava alla Facility Cooper il rilascio dei beni che ne costituivano oggetto.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

2. Con il secondo motivo la ricorrente imputa alla sentenza gravata la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 115 c.p.c., agli artt. 1362 c.c. e ss., nonchè l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1815 c.c., comma 2, del D.L. n. 894 del 2000, art. 1 convertito nella L. n. 24 del 2001 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e conseguente falsa applicazione dell’art. 1456 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

5. Con il quinto ed ultimo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1375 e 2041 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

6. La controversia tra Facility e la BPER Banca S.p.a. si è definita per accordo stragiudiziale, contemplante anche la compensazione delle spese di lite; stante la definizione sostanziale della controversia, la Facility ha dichiarato di non avere più interesse al presente giudizio.

7.In data 17 giugno 2020 la Facility Cooper ha provveduto a notificare alla BPER Banca SPA, presso i suoi procuratori costituiti, atto di rinunzia al ricorso in parola chiedendo di dichiararsi la estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

8. La BPER Banca ha dichiarato di accettare la rinunzia formalizzata dalla Facility Cooper e notificata in data 17 giugno 2020 e chiesto, a sua volta, la dichiarazione di estinzione del giudizio.

9. La Corte dichiara estinto il giudizio ex art. 391 c.p.c. e compensa le spese tra le parti.

10. Si dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per applicare il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e compensa le spese tra le parti.

Dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per porre a carico della parte ricorrente l’obbligo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione Terza civile della Corte di Cassazione, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

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