Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25088 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 08/10/2019), n.25088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10064/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12.

– ricorrente –

contro

Cad International s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Canepa, con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Beatrice Aureli, sito in

Roma, via G. Paisiello, 26/A/7.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria, n. 137, depositata il 31 gennaio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2019

dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo;

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 31 gennaio 2017, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di rettifica dell’accertamento emesso per il recupero di diritti doganali in relazione ad operazioni di importazioni effettuate dalla Camomilla s.p.a. per il tramite del Cad International s.p.a., quale dichiarante doganale;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con tale recupero l’Ufficio contesta la fedeltà della dichiarazione doganale in ordine al valore della merce indicato, in quanto non teneva conto delle royalties pagate dalla importatrice;

– il giudice di appello ha rilevato la nullità dell’atto impositivo per mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, per la sua emanazione, aggiungendo, nel merito, che il pagamento delle royalties non costituiva una condizione di vendita e che, comunque, la contribuente non poteva considerarsi responsabile del mancato pagamento dei diritti doganali da parte dell’importatrice;

– il ricorso è affidato a quattro motivi;

– resiste con controricorso la Cad International s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– occorre preliminarmente rilevare che la ricorrente ha dato atto che la sentenza impugnata è stata a lei notificata in data 17 febbraio 2017, ma ha omesso di depositare in giudizio la relativa copia munita della relata di notifica;

– orbene, giova rammentare che in tale ipotesi il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, essendo tale deposito funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve (cfr. Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 9005);

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.400,00, oltre rimborso spese generali forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 8 ottobre 2019

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