Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25087 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 24/10/2017, (ud. 20/01/2017, dep.24/10/2017),  n. 25087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22242-2014 proposto da:

CARBOSULCIS SPA, in persona del suo amministratore unico dott.

Z.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso

lo studio dell’avvocato GIANFRANCO PALERMO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ALBERTO LUMINOSO, ANGELO LUMINOSO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INA ASSITALIA SPA già ASSITALIA – LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA, in

persona del procuratore speciale Avv. M.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMISCI N.54, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO TROTTA, che la rappresenta e difende giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

INA ASSITALIA SPA AGENZIA GENERALE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 477/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 31/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato FRANCESCO TROTTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza 25.6.2013 n 477, ha accolto parzialmente l’appello proposto da Carbosulcis s.p.a. nei confronti di INA Assitalia s.p.a. e di INA-Assitalia Agenzia Generale di (OMISSIS) ed ha dichiarato:

– inammissibile, e comunque infondato, il motivo di gravame con il quale veniva eccepita la nullità dei decreti ingiuntivi opposti (relativi ad importi insoluti per premi annuali da corrispondere in dipendenza della polizza assicurativa contro il rischio incendi stipulata il 7.12.1993) per difetto dì legittimazione processuale degli “agenti generali” che avevano conferito le procure “ad litem”, in quanto la eccezione era stata formulata tardivamente solo in grado di appello, e comunque era comprovata la esistenza in atti delle procure negoziali che comprovavano il conferimento ai predetti agenti, ai sensi dell’art. 1903 c.c., della autorizzazione a promuovere le azioni necessarie alla riscossione dei premi;

– infondata la domanda volta all’accertamento della nullità del contratto assicurativo per inesistenza originaria del rischio, in quanto la cessazione della attività mineraria estrattiva, non escludeva la permanenza del rischio di incendio relativamente alle strutture ed attrezzature situate nel soprassuolo;

– fondato, invece, il secondo motivo di gravame concernente la richiesta di diminuzione dell’importo del premio, in conseguenza della sopravvenuta riduzione del rischio assicurato per il periodo 1.1.1996-30.6.1996, in conseguenza liquidando il minore importo dovuto, nella misura del 75% del premio annuale, e condannando la società assicurativa alla restituzione della somma eccedente.

Carbosulcis s.p.a. ha impugnato per cassazione la sentenza di appello deducendo due motivi articolati in plurime censure.

Resistono con controricorso GENERALI Italia s.p.a. (già INA Assitalia s.p.a.) e l’AGENZIA di (OMISSIS) Generali Italia s.p.a. – Divisione INA Assitalia.

Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo e con il secondo motivo si investono le statuizioni della sentenza di appello che hanno dichiarato inammissibile (violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 77 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nullità del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) e comunque infondata (vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; nullità del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; in subordine violazione artt. 1362,1363,1903,1744,1752 e 1753 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la eccezione di difetto di legittimazione in capo agli agenti della società assicurativa, S.G. e T.P.: la ricorrente deduce che i predetti dovevano ritenersi sforniti di poteri di rappresentanza processuale in ordine al contratto assicurativo oggetto di controversia, che era stato stipulato da un altro agente ( A.F.), al quale soltanto, pertanto, doveva riconoscersi la legittimazione processuale, attribuita dall’art. 1903 c.c., comma 2, esclusivamente all’agente che aveva stipulato la polizza.

Osserva il Collegio che deve ritenersi errata la statuizione in rito della Corte d’appello, che ha inteso pronunciare sulla eccezione di difetto di “legitimatio ad causam” (condizione di ammissibilità dell’azione), non proposta da Carbosulcis s.p.a., ritenendo, peraltro, di qualificare la contestazione formulata dalla parte appellante come negazione della titolarità – in capo agli agenti – del diritto azionato, e dunque relegandola tra le eccezioni di merito che avrebbero dovuto essere sollevate dalla società nel giudizio di primo grado nel rispetto dei termini di decadenza della relativa fase processuale. Diversamente, come specificato dalla ricorrente nella esposizione del primo motivo, la eccezione pregiudiziale atteneva al difetto di “legitimatio ad processum” ex art. 75 c.p.c., comma 3 degli agenti – rappresentanti della società assicurativa, in quanto – attesi i limiti indicati nell’art. 1903 c.c., comma 2, – dovevano ritenersi privi del potere rappresentativo negoziale. Pertanto, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, l’accertamento può e deve essere compiuto dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio, e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere del potere rappresentativo (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 24179 del 16/11/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015. Con riferimento al jus postulandi dell’agente assicurativo, in motivazione: Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 469 del 15/01/2003).

Tuttavia la censura in astratto fondata, deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse in quanto la eccezione è stata esaminata nel merito dalla Corte territoriale e ritenuta infondata, alla stregua delle procure negoziali rilasciate da INA Assitalia s.p.a. ai due agenti, dovendo quindi il Collegio procedere alla verifica delle censure di legittimità mosse con il secondo motivo di ricorso.

Venendo all’esame del secondo motivo, la censura formulata e rubricata alla lett. A del ricorso, deve ritenersi inammissibile – quanto al dedotto vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – atteso che la critica che viene rivolta ai Giudici di appello, non ha per oggetto un “fatto storico”, principale o secondario, provato in giudizio e del tutto ingiustificatamente pretermesso nell’attività di selezione e valutazione probatoria compiuta dal Giudice di merito (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016; id. Sez. 1, Sentenza n. 16057 del 02/08/2016), quanto piuttosto è rivolta a contestare l’errato apprezzamento del contenuto degli “atti di procura”, che la Corte territoriale ha esaminato e ritenuto idonei a fondare il potere di rappresentanza processuale conferito agli agenti legittimati, pertanto, ad agire in sede monitoria, in nome della società assicurativa, anche per il recupero dei premi annuali insoluti relativi alla polizza assicurativa del rischio incendio stipulata nel 1993.

Inammissibile, quindi, per difetto dei requisiti di accesso al sindacato di legittimità, il motivo dedotto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, viene in rilievo la censura che prospetta la violazione dei criteri ermeneutici degli atti negoziali (nella specie le procure in data 30.5.1994 e 24.11.1999, registrate il 2.6.1994 ed 29.11.1999, rilasciate agli agenti generali) che si fonda sulla errata mancata rilevanza attribuita dal Giudice di appello alla clausola, contenuta nelle procure, che autorizzava gli agenti ad agire in giudizio per la riscossione dei premi non versati, “…..ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1903 c.c. ….”, clausola che – secondo la tesi della ricorrente – veniva a circoscrivere il potere conferito agli agenti esclusivamente alle azioni contrattuali relative ad obbligazioni derivanti da quelle sole polizze assicurative che gli stessi avevano concluso.

Il motivo è inammissibile in quanto le censure basate sulla violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale devono essere specifiche, con indicazione dei singoli canoni ermeneutici violati e delle ragioni dell’asserita violazione, non potendosi perciò ritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 2074 del 13/02/2002; id. Sez. 1, Sentenza n. 26683 del 13/12/2006; id. Sez. L, Sentenza n. 10203 del 18/04/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 2465 del 10/02/2015; id. Sez. 3, Sentenza n. 10891 del 26/05/2016). Orbene il Giudice di appello, ritenendo idonee le procure negoziali in atti ad estendere il conferimento agli agenti della legittimazione processuale in relazione a tutte le situazioni attive – senza alcun limite – della società assicurativa, in particolare attribuendo ad essi il potere di “promuovere….giudizi….per la riscossione dei premi non versati e, se necessario, promuovere istanze di fallimento o insinuarsi al passivo e comunque dar corso a tutte le procedure necessarie al fine predetto”, ha interpretato il riferimento all’art. 1903 c.c. in senso, non limitativo, ma semplicemente descrittivo del potere conferito, in quanto la stipula di una apposita procura negoziale non poteva che disciplinare in senso ampliativo il contenuto autorizzativo legale – inderogabile ex art. 1932 c.c. – del potere attribuito ex lege, in via generale ed astratta, a coloro che intrattengono rapporti di agenzia con la società assicurativa. Tale interpretazione del contenuto dell’atto negoziale – che soddisfa al requisito motivazionale della sentenza nel suo contenuto minimo costituzionale: e dunque rende infondata la censura di carenza assoluta di motivazione dedotta ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 – non risulta contrastante con la corretta applicazione delle regole ermeneutiche indicate in rubrica, non apparendo logicamente del tutto implausibile alla stregua del testo della clausola della procura, con la conseguenza che, la diversa prospettazione del significato negoziale della clausola, fornita dalla ricorrente, viene soltanto a contrapporre inammissibilmente un diverso risultato interpretativo rispetto a quello prescelto dal Giudice di merito, senza tuttavia inficiare la validità e correttezza del percorso ermeneutico svolto nella motivazione della sentenza impugnata.

Con il terzo motivo si censura la errata applicazione dei criteri ermeneutici degli atti negoziali, con riferimento agli artt. 1362 e 1363 c.c., nonchè la violazione degli artt. 1744,1752 e 1753 c.c. in relazione all’art. 360co1 n. 3 c.p.c.

Assume la ricorrente che lo specifico conferimento del potere di promuovere giudizi “ai sensi ed agli effetti dell’art. 1903 c.c.” (clausola 4 della procura) intenderebbe la volontà di INA Assitalia s.p.a. di confinare la legittimazione processuale a quelle sole azioni concernenti le obbligazioni, tra cui il recupero dei premi, relative ai contratti stipulati dagli stessi agenti, non avrebbe quindi il Giudice di appello tenuto in considerazione il significato fatto palese dalle parole dell’atto unilaterale in violazione dell’art. 1362 c.c.; inoltre la clausola 3 delle medesime procure conferiva invece agli agenti il potere di “esigere i premi dovuti alla società in dipendenza della stipulazione dei contratti di assicurazione nei rami per i quali v’è autorizzazione a stipulare rilasciando le relative ricevute”, risultando in conseguenza evidente, dal criterio ermeneutico sistematico ex art. 1363 c.c., la diversa volontà di INA Assitalia s.p.a. di ampliare il potere rappresentativo sostanziale anche alle attività di riscossione dei premi relative a contratti comunque stipulati dalla società o da altri agenti, limitando invece espressamente il potere di rappresentanza processuale ai soli contratti stipulati dagli agenti generali.

Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la “ratio decidendi”.

La critica interpretativa del negozio di procura, infatti, si fonda sul presupposto, disatteso in esito all’esame del precedente motivo di ricorso, secondo cui il riferimento all’art. 1903 c.c. rivestiva efficacia prescrittiva-limitativa del potere rappresentativo conferito, ipotesi che – alla stregua del risultato ermeneutico accolto dal Giudice di merito – è rimasta esclusa, con la conseguenza che viene meno la stessa possibilità della prospettazione di una contrapposizione tra la clausola 3 e la clausola 4 dell’atto di procura, in quanto entrambe le clausole non pongono limiti oggettivi – inerenti alle sole polizze concluse dagli agenti – ai poteri di rappresentanza e promovimento delle azioni giudiziali per il recupero dei crediti per premi maturati dalla società assicurativa.

E’ appena il caso di osservare come I ‘agente può agire od essere convenuto in nome e per conto dell’assicuratore preponente:

(a) quando abbia ricevuto mandato in tal senso, previa ovviamente spendita del nome;

(b) nei casi previsti dall’art. 1903 c.c. e cioè “per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell’esecuzione del suo mandato”.

Ebbene, come questa Corte ha avuto modo di precisare, in tema di rappresentanza processuale dell’agente di assicurazione si deve distinguere a seconda che vi sia o meno conferimento di poteri rappresentativi, nel senso che, se vi è stato conferimento dei poteri negoziali, la rappresentanza deriva dal relativo atto e, a norma degli artt. 1744,1752 e 1753 c.c., può estendersi per volontà della società assicurativa conferente la procura – anche alla riscossione dei premi relativi a contratti stipulati da un altro agente, ma appartenenti allo stesso portafoglio, indipendentemente dalla circostanza che l’agente sia a gestione libera o legato all’impresa da un rapporto di subordinazione; mentre se il conferimento non vi è stato, la rappresentanza trova fonte diretta nell’art. 1903 c.c. ed è limitata alle sole obbligazioni che dipendono dal contratto di assicurazione stipulato dall’agente (Corte cass. sentenza 7.7.1999 n. 7033).

Conforme a diritto deve ritenersi, pertanto, la decisione impugnata, avendo il Giudice di appello inteso rinvenire l’ambito oggettivo dei poteri di rappresentanza conferiti ai due agenti, esclusivamente dal titolo negoziale (atti di procura), alla stregua della interpretazione delle relative clausole.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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