Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25087 del 16/09/2021

Cassazione civile sez. I, 16/09/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 16/09/2021), n.25087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro

Borsieri, n. 12, presso lo studio dell’avv. Angelo Averni,

rappresentato e difeso dall’avv. Augusto Sebastio;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 29/03/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. GIUSEPPINA ANNA

ROSARIA PACILLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 29 marzo 2019 il Tribunale di Lecce ha respinto il ricorso di B.A., nativo della (OMISSIS), avverso il decreto con cui la Commissione territoriale aveva rigettato la domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale o di quella umanitaria.

Il richiedente ha dichiarato di essere nato nel villaggio (OMISSIS), di essere orfano di padre e di fede musulmana, di avere un basso livello di istruzione e di avere lasciato il suo Paese perché picchiato dal fratello del padre, che coltiva a titolo gratuito la terra appartenuta a quest’ultimo. Ha aggiunto di avere chiesto in prestito denaro allo zio e di temere di poter subire di nuovo un pregiudizio per mano dello zio, che si rifiuta di sostenerlo economicamente.

Il Tribunale pugliese ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in favore del richiedente e i motivi, addotti a sostegno delle sue richieste, inidonei a consentirne l’accoglimento.

Avverso il descritto decreto B.A. ricorre per cassazione affidandosi a un motivo, mentre il Ministero dell’Interno non si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2, 3 e art. 27, comma 1 bis e D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6 e dell’art. 16 della Direttiva 2013/32UE, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g, artt. 5 e 14 e dell’art. 15 della direttiva 2011/95 UE, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Premessi i principi enucleati in tema di attenuazione dell’onere della prova e di valutazione della credibilità del richiedente, il ricorrente ha dedotto che il Tribunale avrebbe sia erroneamente disatteso l’istanza di audizione e i criteri volti a stabilire la credibilità di esso instante sia omesso di esercitare il suo potere/dovere di approfondimento di tutti gli aspetti salienti della questione, come indicati alle pagine 4, 5 e 6 del ricorso, così come avrebbe omesso qualsiasi verifica sulla situazione generale del suo Paese di origine.

2. Le doglianze sono inammissibili.

2.1 Quanto alla domanda tesa ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o la protezione sussidiaria in presenza del rischio di un danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), il Tribunale pugliese ha osservato che “i fatti narrati dal richiedente non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e pertanto – anche qualora veritieri – non integrerebbero gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato”. Il menzionato Tribunale ha aggiunto che i medesimi fatti non integrano il pericolo di un grave danno come definito dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) o b), afferendo alla sfera personale le ragioni per cui il richiedente ha lasciato il suo Paese di origine.

A fronte di siffatte argomentazioni deve ricordarsi che, in tema di riconoscimento dello status di rifugiato o della sussistenza del rischio di un danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), in base a un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si concretizza in presenza di allegazioni del richiedente precise, complete, circostanziate e credibili, e non invece generiche, non personalizzate, stereotipate, approssimative e, a maggior ragione, non credibili. Compete, quindi, all’interessato innescare l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria attraverso – in primis l’allegazione di situazioni sussumibili in quelle previste dalla normativa in tema di protezione internazionale (vedi, per tutte: Cass. 12 giugno 2019, n. 15794).

Nella specie, il timore del ricorrente è correlato a una vicenda assolutamente non inquadrabile nel concetto di persecuzione per i motivi di cui si è detto o di minaccia di un danno ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), sicché nessun dovere istruttorio officioso incombeva in capo al giudice di merito.

Giova aggiungere che questa Corte, in materia di obbligo di audizione del richiedente, alla luce della normativa e della giurisprudenza Eurounitaria, ha stabilito che, nei giudizi di protezione internazionale, il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione ma non anche quello di disporre l’audizione del ricorrente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.

Nella specie il ricorrente non indica quali fatti nuovi, allegati al ricorso, rendevano necessario il suo ascolto, sicché sul punto la censura è inammissibile (Sez. I, Sent. n. 21584 del 2020).

2.2 Quanto alla domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), il Tribunale, sulla base di fonti aggiornate, è pervenuto alla conclusione che non può predicarsi – con riferimento alla regione di provenienza del richiedente ed avuto altresì riguardo al gruppo etnico di appartenenza e alla religione dal medesimo praticata – la sussistenza di un conflitto armato interno, contrassegnato da un’estensione territoriale e da un livello di violenza indiscriminato tale da porre a rischio l’incolumità personale del richiedente medesimo.

Siffatto accertamento costituisce un’indagine di fatto che può essere censurata in sede di legittimità nei limiti consentiti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: il che non è avvenuto, sicché l’odierna doglianza deve reputarsi come semplicemente finalizzata a sovvertirne l’esito.

2.3 Anche i rilievi in ordine al mancato accoglimento dell’istanza di protezione umanitaria sono inammissibili.

Il Tribunale leccese, con incensurabile apprezzamento di fatto, ha spiegato le ragioni per le quali non ha riscontrato l’esistenza di condizioni di vulnerabilità idonee a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, avendo rimarcato, tra l’altro, che il richiedente non ha neanche raggiunto uno stabile inserimento familiare, sociale e lavorativo in Italia.

3. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, non essendosi il Ministero dell’Interno costituito.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità. Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo, così come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

 

 

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