Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25087 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 08/10/2019), n.25087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3622/2016 R.G. proposto da:

P.G., rappresentato e difeso dall’avv. Ugo Luca Savio De

Luca, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via

F. Rosazza, 32;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

n. 4002/22/15, depositata il 9 luglio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2019

dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo;

Fatto

RILEVATO

CHE:

– P.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 9 luglio 2015, di reiezione dell’appello principale dal medesimo proposto e di quello incidentale proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto parzialmente il suo ricorso per l’annullamento di un avviso di pagamento, notificatogli quale obbligato solidale, emesso per infedele dichiarazione doganale in ordine al valore delle merci importate dalla Chemical Industries s.p.a., nel senso di ritenere prescritta la pretesa dell’Ufficio limitatamente ai diritti doganali sorti anteriormente al triennio antecedente la trasmissione della notitia criminis alla autorità giudiziaria;

– il giudice di appello, premessa la responsabilità del contribuente e la competenza territoriale dell’Ufficio che aveva emesso l’atto impugnato, ha ritenuto che non ricorrevano i vizi allegati dalla contribuente in ordine alla violazione del diritto di difesa nel procedimento amministrativo e che l’atto impositivo fosse legittimo, nei limiti accertati dalla sentenza di primo grado, anche con riferimento al recupero della maggiore Iva accertata;

– ha, poi, escluso la fondatezza dell’appello incidentale dell’ufficio in ragione del fatto che l’inoltro della notitia criminis era intervenuta oltre tre anni dall’insorgere dell’obbligazione tributaria;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione al motivo di appello avente ad oggetto la sua estraneità ai fatti occorsi successivamente al 27 luglio 2007, data in cui aveva presentato le sue dimissioni dalla carica di amministratore della importatrice Chemical Industries s.p.a.;

– il motivo è infondato;

– la sentenza impugnata ha ritenuto sussistenti i presupposti di fatto e di diritto della responsabilità del contribuente per il pagamento dei maggiori diritti doganali e i.v.a. dovuti dalla Chemical Industries s.p.a.;

– in tal modo, ha considerato, sia pure in via implicita, che siffatta responsabilità sia estesa a tutte le operazioni poste in essere da tale società (con la sola eccezione di quelle per le quali opera la prescrizione), ivi incluse quelle, eventuali, poste in essere dopo la data in cui le dimissioni del contribuente dalla carica di amministratore di tale società sono state assegnate;

– orbene, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante l’assenza di una specifica decisione sul punto (cfr. Cass., ord., 13 agosto 2018, n. 20718; Cass., ord., 6 dicembre 2017, n. 29191);

– con il secondo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla ritenuta consapevolezza da parte sua delle irregolarità poste in essere dalla Chemical Industries s.p.a.;

– il motivo è inammissibile in quanto non è diretto a censurare l’omesso esame di un fatto storico, principale, ma la valutazione giuridica operata dalla commissione regionale in ordine al contenuto dell’obbligo di diligenza esigibile dal contribuente quale amministratore della società;

– con l’ultimo motivo di ricorso il contribuente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 201 e 215, par. 1, Regolamento n. 2913/1992, Testo unico 23 gennaio 1973, n. 43, art. 3 e s.s., e art. 97 Cost., per aver il giudice di appello ritenuto competente ad emettere l’atto impositivo impugnato l’ufficio doganale di Roma;

– il motivo è, nei limiti che seguono, fondato;

– il giudice di appello ha sostenuto che l’Ufficio doganale di Roma autorità che ha emanato l’atto impugnato – fosse territorialmente competente in considerazione del fatto che una parte della merce era stata importata attraverso l’ufficio doganale di Roma e che tale circostanza radicava la competenza, per ragioni di connessione, di ciascun ufficio territorialmente competente in relazione agli illeciti riscontrati;

– orbene, il sistema di accertamento delle violazioni doganali, delineato dal Testo Unico n. 43 del 1973, e dal Reg. (CEE) n. 2913/92, applicabili ratione temporis, presuppone una precisa articolazione della competenza sul territorio, prevedendo, per ogni attività o situazione considerata, una singola dogana competente per territorio, individuabile in ragione di un criterio di collegamento, esplicitamente o implicitamente indicato e corrispondente, in linea generale, al luogo in cui si è radicato un rapporto ovvero è sorta un’obbligazione o è accaduto un fatto, con la conseguenza che, in mancanza dell’enunciazione di uno specifico criterio di collegamento territoriale, non può ritenersi competente qualsiasi ufficio doganale operante sul territorio nazionale (cfr. Cass. 5 luglio 2011, n. 14786);

– nel vigore del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 9, nella versione vigente pro tempore, la possibilità di un accentramento presso un unico Ufficio doganale delle pratiche relative alla revisione degli accertamenti effettuati da uffici diversi, in base ad un’interpretazione estensiva del Testo unico n. 43 del 1973, art. 6, è riconosciuta esclusivamente in presenza di un apposito e motivato provvedimento del capo dell’unità territoriale sovraordinata, trattandosi di deroga al criterio generale secondo cui per l’accertamento delle violazioni doganali è territorialmente competente l’autorità presso cui è sorta l’obbligazione tributaria (cfr. Cass., ord., 22 dicembre 2017, n. 30810; Cass. 16 dicembre 2016, n. 26045);

– non può, infatti, trovare applicazione il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 9, comma 3 decies, conv., con modif., nella L. 26 aprile 2012, n. 44, il quale, modificando il menzionato D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 9, ha stabilito che “l’ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con accesso presso l’operatore è competente alla revisione delle dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se accertate presso un altro ufficio doganale”, trattandosi di disposizione a cui va riconosciuta natura innovativa e non di interpretazione autentica;

– la mancanza di tale provvedimento, la cui esistenza non è stata neppure allegata, comporta la fondatezza della censura d’incompetenza essendo incontroverso che, per alcune delle operazioni oggetto del provvedimento impugnato, l’autorità di insorgenza delle obbligazioni non è quella di Roma;

– in proposito, appare opportuno evidenziare che il vizio di competenza territoriale dell’ufficio doganale che ha emesso l’atto impugnato non comporta la nullità dell’atto, nella sua interezza, ma solo in parte qua, in considerazione del carattere scindibile del contenuto degli stessi, in relazione alle singole operazioni di importazione dichiarate, e, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici, tale per cui utile per inutile non vitiatur;

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 8 ottobre 2019

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