Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25087 del 07/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25087 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 6902-2011 proposto da:
PARDUCCI ALINA PRDLNA65L59A467P, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA VALLISNERI 11, presso lo studio
dell’avvocato PACIFICI PAOLO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GUERRINI ELIDO giusta procura a margine
del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 07/11/2013

avverso la sentenza n. 40/29/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE, del 3/11/2009
depositata il 02/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 06902 sez. MT – ud. 09-10-2013
-2-

CARACCIOLO;

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva

La CTR di Firenze ha respinto

l’appello di Parducci Alina come quello

incidentalmente proposto dall’Agenzia -appelli proposti contro la sentenza
n.61/03/2008 della CTP di Lucca che aveva parzialmente accolto il ricorso della
medesima contribuente- ed ha perciò confermato l’avviso di accertamento -relativo
ad IRPEF-IRAP-IVA e con il quale erano stati rettificati i ricavi del periodo sulla
scorta dell’applicazione degli studi di settore- per il periodo di imposta 2003, nel
mentre lo ha annullato per ciò che concerne l’analogo provvedimento relativo
all’anno 2002.
La predetta CTR ha motivato la decisione (per quanto qui ancora interessa)
evidenziando che l’Ufficio aveva convocato il contribuente per instaurare il
contraddittorio (ciò che rendeva motivato l’atto impositivo) nel mentre il contribuente
non aveva poi fornito alcuna prova delle proprie particolari condizioni, sicchè
l’accertamento doveva essere confermato.
La Parducci ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, sia il primo (informato alla violazione dell’art.39 comma 1 lett.d del DPR
n.600/1973) che il secondo (informato al vizio di motivazione) dei motivi di
impugnazione appaiono inammissibili.

3

letti gli atti depositati

Quanto al primo motivo, per difetto di correlazione con il provvedimento impugnato,
avendo la parte ricorrente proposto doglianze che sono direttamente riferibili al
provvedimento impositivo o comunque ad astratte violazioni dei principi di
ordinamento, ma nelle quali non è comunque contenuta alcuna specifica censura nei
confronti della ratio decidendi che sorregge la sentenza di appello e che

modo le ragioni per le quali dovrebbe considerarsi giustificato lo scostamento rispetto
al reddito statisticamente accertato.
Quanto al secondo motivo di impugnazione (centrato sul vizio di motivazione della
sentenza e con il quale la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante non
abbia “motivato sui punti rilevanti e decisivi evidenziati dalla ricorrente”) perché la
medesima parte ricorrente si è limitata a ricapitolare gli argomenti allegati a sostegno
delle censure senza evidenziare con quali fonti di prova detti argomenti siano stati
sorretti, di modo che ha ulteriormente eluso la ratio decidendi della pronuncia
appellata, fondata proprio sulla carenza di prove a sostegno degli assunti sui cui
risultavano fondate le censure di appello.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 30 dicembre 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

4

sostanzialmente si incentra sul rilievo che la parte ricorrente non ha provato in alcun

Così deciso in Roma il 9 ottobre 2013.

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