Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25086 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 08/10/2019), n.25086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2359/2016 R.G. proposto da:

Z.X., rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Verdecchia, con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lucia Di Cosimo, sito in

Roma, via Ettore Pais, 18;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo, n. 572/11/15, depositata il 19 giugno 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2019

dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo;

Fatto

RILEVATO

CHE:

– Z.X. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, depositata il 19 giugno 2015, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento di un avviso di rettifica dell’accertamento emesso per infedele dichiarazione doganale in ordine al valore delle merci importate e dell’atto di irrogazione delle relative sanzioni;

– il giudice di appello ha ritenuto corretto l’operato dell’Ufficio, evidenziando che non ricorrevano i vizi allegati dalla contribuente in ordine alla violazione del diritto di difesa nel procedimento amministrativo e dell’art. 30, Regolamento n. 2913/1992;

– il ricorso è affidato ad un unico motivo;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con l’unico motivo di ricorso proposto la contribuente denuncia la violazione dell’art. 30, Reg. (CE) n. 2913/1992, per aver la sentenza impugnata ritenuto che la determinazione del valore delle merci importate fosse coerente con le previsioni contenute e, comunque, che fossero applicabili i criteri stabiliti da tale disposizione normativa e non già quelli di cui all’art. 29 del medesimo Regolamento;

– il motivo è inammissibile;

– la parte si duole, nella sostanza, della mancata applicazione dei criteri previsti da tale ultima disposizione ai fini della determinazione del valore in dogana della merce importata, nonchè dell’erronea applicazione dei criteri di cui al successivo art. 30, previsti solamente in via subordinata quando tale valore non può essere determinato a norma dell’articolo precedente;

– la censura si presenta priva del requisito di specificità, in quanto è carente della indicazione degli elementi in fatto – non evincibile, altrimenti, dalla sentenza – da cui poter desumere che il valore della merce importata potesse essere determinato ai sensi dell’art. 29 ovvero che l’applicazione dei criteri di cui al successivo art. 30 sia avvenuta in modo non corretto;

– il ricorso, pertanto, non può essere accolto;

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 8 ottobre 2019

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