Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25086 del 07/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25086 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 5218-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
CIPRIANO CALOGERO;

– intimato avverso la sentenza n. 118/27/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, SEZIONE
DISTACCATA di MESSINA del 22/09/2010, depositata il
23/11/2010;

Data pubblicazione: 07/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 05218 sez. MT – ud. 09-10-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Palermo ha respinto l’appello principale dell’Agenzia e l’appello
incidentale di Cipriano Calogero -appelli proposti contro la sentenza n.97/13/2004
della CTP di Messina che aveva parzialmente accolto il ricorso del Cipriano contro
l’avviso di accertamento per l’anno 2002 con il quale era stato rettificato il reddito di
impresa sia recuperando a tassazione quote di ammortamento di fabbricati per un
immobile acquistato senza l’effettivo pagamento del corrispettivo; sia incrementando
il reddito di impresa della somma di £ 609.000.000 risultante da movimentazione
bancarie e imputata a ricavi non contabilizzati, sia recuperando a tassazione costi non
deducibili- ed ha così annullato l’avviso in questione, eccezion fatta per il recupero a
tassazione delle quote di ammortamento relative ad arredi e macchine d’ufficio.
La predetta CTR ha ritenuto che “la sentenza impugnata si appalesa esente da
qualsivoglia censura, derivando da una approfondita e puntuale analisi della
problematica posta al suo vaglio”, e che apparivano prive di pregio le doglianze fatte
valere con gli appelli.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato tre motivi.
Il contribuente non si è costituito.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo ed il secondo motivo di censura (improntati —rispettivamentealla violazione dell’art.112 cpc ed alla violazione dell’art. 36 del D.Lgs. 31.12.1992
n.546, in relazione all’art.360 numero 4 cpc) la ricorrente si duole in sostanza della
nullità della sentenza di appello per violazione dell’obbligo di motivazione e quindi
per difetto assoluto del requisito di motivazione della sentenza stessa.

3

Osserva:

Riassuntivamente, la parte ricorrente ha evidenziato che il giudice di appello non ha
dato conto in alcun modo del percorso logico sotteso alla propria determinazione di
rigetto dell’appello principale (del quale ha fornito esaustiva delucidazione a
proposito del contenuto delle specifiche censure rivolte nei confronti della rationes
decidendi su cui era fondata la pronuncia di primo grado), limitandosi a richiamare le

grado di giudizio, nonché ad asserire apoditticamente il difetto di pregio della censure
di appello.
Il motivo è manifestamente fondato, alla luce della costante giurisprudenza di questa
Corte secondo cui: “La motivazione “per relationem” della sentenza pronunziata in
sede di gravame è legittima purché il giudice di appello, facendo proprie 1
argomentazioni del primo giudice, esprima sia pur sinteticamente le ragioni della
conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo
che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due
sentenze risulti appagante e corretto; sicché deve essere cassata la sentenza d’appello
quando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera
adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di
condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso
l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cassazione
civile , sez. trib., 30 aprile 2010, n. 10490).
In ragione di siffatti laconici richiami alla motivazione della pronuncia di prime cure
(di cui non è chiaro se il giudice di appello abbia consapevolmente condiviso i
passaggi logici) in nessun modo è possibile intendere (neppure dal paragone con la
precedente sentenza) quale sia il percorso argomentativo adottato dal giudice della
pronuncia qui impugnata, ai fini di ritenere illegittimi i recuperi contenuti nel
provvedimento impositivo.
Si ritiene perciò che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per manifesta
fondatezza, con rinvio al giudice di appello affinchè torni ad esaminare le questioni
dedotte con l’atto di gravame principale.

4

motivazioni della sentenza della Commissione Provinciale, che aveva deciso il primo

Roma, 30 maggio 2012.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Sicilia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente
grado.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2013.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i

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