Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25085 del 07/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25085 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 3106-2011 proposto da:
SILPA SRL – Società Industriale Lavorazione Prodotti Agricoli
00251630653, in persona dell’Amministratore Unico, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio
dell’avvocato DI GIOIA GIOVAN CANDIDO, che la rappresenta e
difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001;
– intimata avverso la sentenza n. 404/2009 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO dell’8/06/09, depositata il 14/12/2009;

Data pubblicazione: 07/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;
udito l’Avvocato Di Gioia Giovan Candido difensore della ricorrente
che si riporta agli scritti e chiede il rinvio in P.U.;

ha concluso per il rinvio del ricorso alla P.U.

Ric. 2011 n. 03106 sez. MT – ud. 09-10-2013
-2-

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:

La CTR di Napoli ha respinto l’appello della “Industriale Lavorazione Prodotti
Agricoli snc” -appello proposto contro la sentenza n.411/12/2006 della CTP di
Salerno che aveva respinto il ricorso della società contribuente- ed ha perciò
confermato gli avvisi di accertamento per IRPEG-IVA-IRAP 1999 e 2000 con cui
l’Agenzia aveva rettificato i dati esposti nella dichiarazione sulla premessa che
determinati pagamenti che la Eurodistillati srl aveva effettuato per conto della
ricorrente nei predetti anni (contabilmente imputati a transazioni finanziarie tra
società appartenenti allo stesso gruppo) mascherassero operazioni di vendita di
prodotti effettuata in evasione d’imposta.
La CTR ha motivato la propria decisione nel senso che non era emersa prova alcuna
che potesse corroborare l’assunto della ricorrente che i pagamenti in questione
fossero riferibili ad operazioni di “mera natura finanziaria”, per quanto fosse onere di
quest’ultima fornire la dimostrazione dei propri assunti.
La SILPA srl ha interposto avverso detta decisione ricorso per cassazione,
affidandolo a due motivi.
L’Agenzia non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Esso appare viziato da inammissibilità e se ne propone il rigetto.
Ed invero, con il primo motivo di impugnazione (improntato al vizio di motivazione)
la parte ricorrente si duole dell’omessa considerazione da parte del giudicante della

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letti gli atti depositati

circostanza che —con riferimento ad altri casi perfettamente analoghi a quello qui in
esame, per transazioni intercorse tra la Eurodistillati srl ed altre società del gruppo- la
GdF avesse escluso nei propri processi verbali di poter considerare tali operazioni
come presumibili transazioni commerciali.
Il motivo di cui si tratta risulta formulato sia con violazione del principio di

di quali “analoghi casi” si sia trattato) sia senza la determinazione dei caratteri di
decisività che il fatto controverso potrebbe avere ai fini del raggiungimento di una
diversa conclusione del processo. Ed invero, oltre prospettare l’esistenza di un fatto
ignorato o non adeguatamente valorizzato, è onere di parte ricorrente (che a detto
onere non ha assolto) anche quello di prospettare la ragione per la quale il fatto
controverso avrebbe certamente (e non probabilmente) condotto ad una ricostruzione
della vicenda diversa da quella assunta dal giudicante (in termini Cass.
n.10156/2004), ciò che peraltro appare apertamente improponibile, non potendosi
supporre che la valutazione dei caratteri di altre “analoghe” transazioni tra società
possa avere rilievo alcuno in riferimento alla valutazione della vicenda qui in esame.
Con il secondo motivo di impugnazione (pure esso improntato al vizio di
motivazione) la parte ricorrente lamenta che il giudicante abbia tralasciato di
considerare la circostanza che, essendo l’attività della SILPA quella di produzione di
alcoli, soggetti ad accisa e perciò sottoposti a penetranti controlli (tra cui la necessaria
presenza di rappresentanti dell’Agenzia delle Dogane al momento della estrazione
delle merci dai depositi), si sarebbe dovuto per ciò stesso escludere che i pagamenti
effettuati dalla Eurodistillati per conto di Silpa potessero costituire corrispettivi a
fronte di cessioni di merci.
Si tratta di censura che incorre nelle medesime ragioni di inammissibilità di cui dianzi
si è detto, anzitutto sotto il profilo della non autosufficienza del ricorso (non avendo
la ricorrente delucidato da dove si dovrebbe desumere l’effettivo oggetto della attività
commerciale esercitata) ed in secondo luogo sotto il profilo della carenza di
decisività, non avendo la ricorrente delucidato la ragione per la quale vi sia una

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autosufficienza del ricorso (non avendo la parte ricorrente delucidato in alcun modo

irrimediabile correlazione tra attività oggetto di controlli ed inapplicabilità della
regola di attribuzione dell’onere di prova.
Con il terzo motivo, infine (non di meno improntato al vizio di motivazione) la
ricorrente si limita ad evidenziare che nella sentenza impugnata il giudicante ha dato
atto che si era trattato di pagamenti effettuati “a favore di Silpa” (mentre invece si era

ancora una volta, per quale ragione l’evidenziato errore avrebbe potuto assumere
carattere di decisività ai fini della soluzione della lite.
Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 26 aprile 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

trattato di pagamenti effettuati “per conto di Silpa”), senza peraltro specificare,

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