Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25084 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 08/10/2019), n.25084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24787/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12

– ricorrente –

contro

I.G.T. International Games Trade s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore.

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, n. 1690, depositata il 6 ottobre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2019

dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo;

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, depositata il 6 ottobre 2014, che, in accoglimento dell’appello proposto dalla I.G.T. International Games Trade s.p.a., ha annullato tre avvisi di accertamento emessi per infedele dichiarazione doganale in ordine al valore delle merci importate (biciclette senza motore);

– il giudice di appello ha ritenuto che fosse stato violato il termine dilatorio di sessata giorni previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, per l’emanazione degli atti impositivi;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– la I.G.T. International Games Trade s.p.a. non spiega alcuna attività difensiva;

– il pubblico ministero ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia la falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, commi 4, 5 e 7, per aver la sentenza impugnata ritenuto applicabile, in materia doganale, il termine dilatorio di sessanta giorni tra la notifica del p.v.c. e la notifica dell’atto impositivo;

– il motivo è fondato;

– in tema di avvisi di rettifica in materia doganale, è inapplicabile l’invocato L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, operando in tale ambito il jus speciale di cui al D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, nel testo utilizzabile ratione temporis, preordinato a garantire al contribuente un contraddittorio pieno in un momento comunque anticipato rispetto all’impugnazione in giudizio del suddetto avviso (cfr. Cass. 2 luglio 2014, n. 15032; Cass. 5 aprile 2013, n. 8399).

– tale ultima disposizione prevede che, quando dalla revisione eseguita d’ufficio dell’accertamento divenuto definitivo emergono inesattezze, omissioni, o errori relativi agli elementi presi a base dell’accertamento, l’ufficio procede alla relativa rettifica e ne dà comunicazione, mediante apposito avviso di rettifica motivato, all’operatore il quale, entro trenta giorni, l’operatore può contestare la rettifica;

– non pertinente è il riferimento operato dal giudice di appello alla modifica apportata alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 92, conv., con modif., dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, il quale, da un lato, ha previsto che “Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all’art. 34 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11” (comma 2), dall’altro, ha introdotto l’art. 4 bis al D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, che delinea una diversa modalità di assicurazione della garanzia del contraddittorio in materia doganale;

– infatti, la nuova disciplina non trova applicazione agli avvisi di accertamento emessi, come nel caso in esame, prima della sua entrata in vigore (cfr. Cass., ord., 25 gennaio 2019, n. 2175), nè dalla stessa può inferirsi, come invece ritenuto dalla Commissione regionale, che agli stessi trovi applicazione l’invocato art. 12, comma 7, e il termine di 60 giorni ivi previsto al tempo della notifica degli atti medesimi;

– all’accoglimento del motivo di ricorso segue l’assorbimento del secondo motivo, proposto in via subordinata, con cui si censura la sentenza di appello per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, Testo unico 23 gennaio 1973, n. 43, art. 66, comma 3, e D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 7, per aver il giudice di appello ritenuto la nullità degli atti impositivi per mancato rispetto del termine dilatorio per la notifica degli atti impositivi senza verificare se la contribuente avesse subito una lesione per effetto della mancata instaurazione del contraddittorio preventivo;

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 8 ottobre 2019

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