Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25084 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 09/12/2015, dep. 07/12/2016), n.25084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6369/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA,

rappresentato e difeso dagli avvocati TIZIANO LUCCHESE e PIER CESARE

TACCHI VENTURI giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 34/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 26/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2015 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nei confronti del contribuente B.D., consulente del lavoro, l’Ufficio di Mantova della Agenzia delle Entrate notificava avviso di accertamento con il quale determinava con metodo induttivo puro i maggiori redditi prodotti e contestava costi indicati nella dichiarazione, in quanto ritenuti indeducibili, liquidando le maggiori imposte dovute a titolo IVA, IRPEF ed IRAP per l’anno 2003.

La CTP di Mantova accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, Ritenendo legittimo soltanto il recupero dei costi indeducibili. La decisione era confermata dalla Commissione tributaria della regione Lombardia che rigettava l’appello dell’Ufficio finanziario con sentenza 26.1.2009 n. 34.

La CTR osservava che non sussistevano le condizioni di legge per la determinazione induttiva del reddito D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, atteso che la generica indicazione, contenuta nell’atto impositivo, a versamenti bancari non riscontrati nel conto cassa negativo, e l’inconferente rilievo della emissione di fatture rimaste insolute (non avendo il committente pagato il corrispettivo, trattandosi di società che era stata dichiarata fallita), non integravano il presupposto delle gravi, numerose e ripetute irregolarità formali da cui desumere la inattendibilità delle scritture contabili.

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione dalla Agenzia delle Entrate che ha dedotto tre motivi concernenti errori processuali, violazioni di norme di diritto e vizio di motivazione.

Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo con il quale l’Agenzia fiscale deduce il vizio di nullità processuale della sentenza impugnata, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, avendo la CTR pronunciato in ordine ad eccezione di nullità dell’avviso opposto, per carenza del requisito della motivazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42, proposta dal contribuente tardivamente soltanto nelle controdeduzioni in grado di appello, è manifestamente inammissibile in quanto la censura non trova riferimento nelle statuizioni della sentenza di appello.

La CTR non ha affatto accertato la nullità dell’atto impositivo per carenza del requisito motivazionale – previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 – in ordine alla indicazione dei presupposti di fatto ed alle ragioni di diritto della pretesa fiscale, ma ha piuttosto verificato la insussistenza delle condizioni di legge richieste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), per la determinazione del reddito imponibile mediante applicazione del “metodo induttivo puro” (gravi, ripetute e numerose irregolarità nella documentazione contabile), questione, quest’ultima che era stata oggetto di puntuale censura dedotta dal contribuente con il ricorso proposto in primo grado (trascritto nel suo contenuto alle pag. 3 e 4 del controricorso).

Il secondo motivo (violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, anche in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., in relazione all’art.360 c.p.c., comma 1, n. 3) è formulato in relazione alternativa con il terzo motivo (vizio di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) proposto in via subordinata: entrambi i motivi censurano la statuizione della sentenza che ha ritenuto irrilevante, ai fini delle condizioni legali di determinazione induttiva del reddito, la circostanza che la contabilità di cassa fosse risultata negativa per l’intero anno 2003 sottoposto a verifica.

Premesso che la stessa Agenzia fiscale incorre in evidente errore laddove, nella parte iniziale del ricorso riferisce che i maggiori ricavi sarebbero stati determinati con “metodo induttivo-analitico” D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), (che prevede la facoltà per la PA di avvalersi anche di presunzioni semplici, come tali dotate dei requisiti ex art. 2729 c.c.), mentre – come risulta inequivocamente dalla stessa sentenza impugnata – la questione controversa concerneva la verifica dei presupposti di applicazione del “metodo induttivo puro”, disciplinato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), (che consente alla Amministrazione di determinare il reddito sulla scorta di qualsiasi elemento pervenuto a conoscenza anche se inidoneo a fondare una prova presuntiva), e ritenuto pertanto scarsamente conferente il richiamo alla giurisprudenza in materia di D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), citata nel secondo motivo, in cui la parte ricorrente si duole della violazione di altra disposizione normativa (art. 39, comma 2 del medesimo decreto presidenziale), osserva il Collegio che se l’evidenziato errore in ordine all’oggetto della statuizione impugnata priva di rilevanza rendendole inconferenti rispetto al “decisum” – le argomentazioni critiche svolte nel secondo motivo che va – pertanto – dichiarato inammissibile, deve invece ritenersi fondata la censura subordinata, formulata con il terzo motivo, con la quale viene denunciato il vizio logico di motivazione in relazione alla mera asserzione – del tutto inesplicata – di “genericità” degli elementi probatori addotti dall’Ufficio.

Nella valutazione probatoria del “fatto-cassa negativa” quale indizio (fatto secondario) dimostrativo del “fatto-irregolarità formale” (fatto primario) oggetto di prova la CTR ha ritenuto generico e quindi privo di efficacia probatoria tale elemento indiziario, omettendo del tutto di considerare che il fatto allegato dall’Ufficio, e rappresentato nella documentazione contabile prodotta in giudizio, presentava invece caratteri oggettivi di specificità: quanto alla incidenza gestionale della evidenza contabile (la mancanza di liquidità); quanto alla mancanza di riscontri giustificativi, in presenza di una cassa-negativa, delle mancate rimesse delle somme incassate; quanto alla protrazione nel tempo del dato contabile negativo, registrato costantemente per quasi l’intero anno 2003 in verifica.

Orbene l’affermazione laconica contenuta in sentenza (“generica….è la mera considerazione della cassa negativa”) non assolve al requisito minimo motivazionale, non rappresentando in alcun modo il percorso logico seguito dal Giudice di merito per ritenere destituito totalmente di efficacia l’indicato elemento probatorio, e non consentendo pertanto alcuna verifica “ab externo” della correttezza del risultato decisorio.

La sentenza deve essere, pertanto, cassata con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale affinchè esterni le ragioni per le quali l’elemento indiziario in questione debba o meno ritenersi idoneo, alla stregua dello schema legale della prova logica, ad integrare quella “irregolarità grave, ripetuta e numerosa” che legittima l’accertamento condotto con metodo induttivo, nonchè proceda all’esame, in relazione alla determinazione assunta, agli ulteriori motivi di gravame dedotti dal contribuente.

In conclusione il ricorso deve essere accolto quanto al terzo motivo, inammissibili il primo ed il secondo motivo; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione tributaria della regione Lombardia in diversa composizione affinchè provveda ad emendare il vizio logico riscontrato, liquidando all’esito anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso quanto al terzo motivo, inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria della regione Lombardia in diversa composizione affinchè provveda ad emendare il vizio logico riscontrato, liquidando all’esito anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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