Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25084 del 07/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25084 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 2542-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
ROMANO ANTONIO;
– intimato avverso la sentenza n. 357/10/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di
PESCARA del 28/10/2010, depositata il 18/11/2010;

Data pubblicazione: 07/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 02542 sez. MT – ud. 09-10-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di L’Aquila ha respinto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.45101/2009 della CTP di Chieti che aveva accolto il ricorso di Romano
Antonio- ed ha così annullato l’avviso di diniego di rimborso (richiesto con istanza di
data 19.7.2007) dell’imposta versata sulla somma corrisposta al contribuente a
seguito di espropriazione di un fondo “a titolo di risarcimento danni in relazione al
maggior costo dell’impianto”, diniego argomentato sul presupposto che detto
risarcimento doveva essere assoggettato a tassazione, così come già chiarito in altra
pronuncia (sentenza n.281 di data 17.1.1998 della CTP di Chieti, passata in cosa
giudicata).
La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando di non potersi pronunciare
sui motivi di appello proposti dall’Ufficio, onde non incorrere nella violazione del
principio “ne bis in idem”, in presenza di una statuizione definitiva sul medesimo
oggetto (e cioè la richiesta di rimborso del tributo pagato sulle indennità aggiuntive
all’esproprio ex art.17 della legge n.865/1991) e cioè quella contenuta in una
precedente sentenza di data 16.12.1998 della CTP di Chieti, non più impugnabile,
nella quale era stata dichiarata la non assoggettabilità a tassazione delle somme
corrisposte a titolo di indennità aggiuntiva ex art.17.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.

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letti gli atti depositati

Infatti, con il motivo di censura (rubricato come:”Violazione dell’art.112 cpc e
dell’art.2909 c.c. — in relazione all’art.360 co.1 n.4 cpc”) l’Agenzia ricorrente si
duole del fatto che il giudice di appello abbia erroneamente (e perciò andando “ultra
petita”) ritenuto che l’istanza di rimborso riguardasse la restituzione delle indennità
aggiuntive (già dichiarate non soggette a tassazione dalla menzionata sentenza della

pagata sulle somme percepite a titolo risarcitorio (ex lege n.413/1991 ed in
considerazione della coltura esistente sul terreno espropriato), che invece erano già
state dichiarate soggette a tassazione dalla predetta decisione della CTP di Chieti.
Il motivo appare fondato e se ne propone l’accoglimento.
La parte ricorrente ha infatti debitamente illustrato (tornando in questa sede a
produrre la necessaria documentazione, consultabile da questa Corte alla luce della
tipologia del vizio fatto valere nella presente sede) quale fosse l’originario oggetto
della istanza di rimborso formulata dalla parte contribuente (e cioè l’imposta dovuta
sul “maggior costo dell’infrastruttura e dell’impianto della cultura esistente, rispetto
al prezzo base determinato sulla coltivazione a vigneto”) in coerenza con la quale il
giudice del merito avrebbe dovuto pronunciarsi.
Il giudicante di secondo grado (non meno di quello di primo grado) ha invece preso a
riferimento la questione delle indennità aggiuntive ex art.17 della legge n.865/1991
ed in tal modo —sia pur dichiarando di non potersi esprimere per effetto del pregresso
giudicato- ha di fatto confermato la pronuncia di accoglimento del giudice di primo
grado, con evidente lesione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il
pronunciato.
Non resta che concludere che la sentenza merita cassazione, con conseguente facoltà
per la Corte di pronunciarsi anche sul merito della questione (rigettando
l’impugnazione del diniego di rimborso), non occorrendo necessità di effettuare
ulteriori accertamenti di fatto.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.

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CTP di Chieti), mentre invece l’istanza concerneva la restituzione dell’imposta

Roma, 10 luglio 2012.

che la relazione (nella quale, per mero lapsus calami, si conclude per la
dichiarazione di inammissibilità, anzicchè per la manifesta fondatezza del ricorso,
così come emerge dalle ragioni che sorreggono la proposta del relatore) è stata

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Condanna la
parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in € 2.500,00
oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2013.

comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

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