Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25083 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.23/10/2017),  n. 25083

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7602-2017 proposto da:

M.N.Q., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CAPOROSSI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIA PAOLINELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 919/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 12/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Ancona, respingendo il gravame del sig. M.N.Q., cittadino pakistano, ha confermato la decisione del Tribunale di non riconoscergli alcuna forma di protezione internazionale, negando tra l’altro credibilità al suo racconto perchè generico e contraddittorio, specialmente tra le versioni fornite nell’audizione davanti alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e in una memoria scritta;

il sig. M. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’Amministrazione intimata si è difesa con controricorso;

il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti dal punto di vista della funzione nomofilattica di questa Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

i due motivi di ricorso, con i quali si denuncia, rispettivamente, violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, sono quasi del tutto inammissibili per difetto di specificità e chiarezza nell’articolazione delle censure, quasi mai inquadrabili in uno dei tipi indicati nell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1;

fa eccezione il primo motivo nella parte in cui effettivamente individua un vizio di violazione di legge nella statuizione con la quale la Corte d’appello ha respinto la domanda di protezione sussidiaria anche sotto il profilo di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) (che prevede “la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”) senza aver acquisito le necessarie informazioni sulla situazione del paese di provenienza del ricorrente, ossia la regione pakistana dell’Azad Kashmir, al confine con infatti la Corte di giustizia dell’Unione Europea, con le sentenze n. 172 del 2009, Elggfaji e n. 285 del 2012, Diakitè, pur non negando in assoluto la necessità del requisito del carattere individuale della minaccia con riferimento alla fattispecie di protezione sussidiaria di cui all’art. 15, lett. c, della direttiva 2004/83/CE (corrispondente appunto al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ha tuttavia affermato che “l’esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest’ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale; l’esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”;

dell’accertamento di una siffatta situazione eccezionale, invece, la Corte d’appello non si è data carico, pur essendo tale accertamento possibile e doveroso, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, mediante l’acquisizione delle informazioni elaborate dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo sulla base dei dati forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa;

le censure rivolte al diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari sono assorbite dall’accoglimento della censura relativa alla forma di protezione maggiore quale la protezione sussidiaria; la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, per un nuovo esame che si avvalga anche dell’acquisizione delle informazioni di cui sopra; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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