Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25083 del 16/09/2021

Cassazione civile sez. I, 16/09/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 16/09/2021), n.25083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9260/2019 proposto da:

K.B., elettivamente domiciliato in Roma Via Bevagna, 46,

presso lo studio dell’avvocato Cardinali Andrea, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Mingarelli Stefano, Muzi Federico;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 11/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Perugia ha respinto il gravame proposto da K.B., cittadino della Guinea, avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di essere fuggito dal proprio paese d’origine perché ricercato dalla setta segreta (OMISSIS) quale soggetto di un possibile sacrificio umano.

A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto che non sussistessero i presupposti di nessuna delle protezioni richieste, perché la situazione narrata dal ricorrente non rientrava in alcuna delle ipotesi di persecuzione individuate dalla normativa attuativa delle previsioni della Convenzione di Ginevra, né il ricorrente aveva dato prova di essersi rivolto all’Autorità statale, per cui la decisione di lasciare il proprio paese sarebbe stata una scelta personale del ricorrente, né erano emersi dalla narrazione della vicenda pericoli di subire gravi danni alla persona né profili di violazione di diritti fondamentali.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, art. 2, comma 1, lett. f) e artt. 7, 8, 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il ricorrente doveva essere reputato credibile alla luce di tutte le circostanze riferite, essendo emerso che era stato oggetto di persecuzioni senza potersi avvalere della protezione delle autorità costituite; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, art. 2, comma 1, lett. h) e art. 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; (iii) sotto un terzo profilo (anch’esso rubricato come secondo), per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la mancata concessione della protezione umanitaria; (iv) sotto un quarto profilo, per nullità della sentenza per illogicità manifesta e incoerenza della motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, perché la Corte d’appello non aveva tenuto nel debito conto le violenze subite nel paese di transito (la Libia) e del fatto che provenisse da un paese instabile.

Il primo motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi, in quanto il ricorrente non è stato reputato non credibile, ma la Corte d’appello ha solo ritenuto che la vicenda fosse fuori dal perimetro normativo della protezione invocata, perché non essendosi egli rivolto alle autorità per richiedere la protezione di cui necessitava ha ritenuto che nonostante quanto narrato, il vero motivo risiedesse in una scelta personale e non invece nel paventato pericolo di persecuzione, nella specie – ad avviso della Corte territoriale – non sussistente.

Il secondo motivo è fondato, in quanto, la Corte d’appello con motivazione apodittica e senza alcun approfondimento istruttorio, che era necessitato dall’aver considerato sostanzialmente credibile il ricorrente, ha rigettato la richiesta di protezione sussidiaria, senza neppure peritarsi di verificare la situazione generale del paese d’origine del richiedente.

Il terzo e quarto motivo restano assorbiti dall’accoglimento del secondo.

In accoglimento del secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo, assorbito il terzo e quarto motivo di ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Perugia, affinché, alla luce del principio sopra esposto, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il secondo motivo, assorbito il terzo e quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

 

 

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