Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25083 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 08/10/2019), n.25083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14468/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

Tri-Marine Europe s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Merola, Andrea

Manzitti, Cristina Santacroce e Sarita De Luca, con domicilio eletto

presso il loro studio, sito in Milano, via Barozzi, 1;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, n. 1018/20/14, depositata il 26 maggio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2019

dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo;

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, depositata il 26 maggio 2014, che, in accoglimento dell’appello della Tri-Marine Europe s.r.l., ha annullato due avvisi di accertamento e di rettifica emessi per il recupero di diritti doganali e l’atto di contestazione di irrogazione delle relative sanzioni;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con gli atti impositivi l’Ufficio ha contestato la sussistenza dei requisiti per la fruizione del beneficio daziario preferenziale, dichiarato dalla contribuente, in ragione del fatto che la materia prima importata (tonno) era priva dei requisiti richiesti per accedere a tale beneficio;

– il giudice di appello ha accolto i gravami evidenziando che l’Ufficio aveva omesso di produrre in giudizio la documentazione completa raccolta dall’OLAF e utilizzata da questi per redigere il suo rapporto di sintesi posto a fondamento degli atti impositivi e, inoltre, che sussistevano i requisiti per l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 220, par. 2, lett. b), Regolamento n. 2913/1992, in considerazione dell’evidente errore dell’autorità doganale del paese esportatore, che l’importatore non poteva ragionevolmente scoprire;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– resiste con controricorso la Tri-Marine Europe s.r.l., la quale deposita memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.;

– il pubblico ministero ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla controricorrente con riferimento al capo della sentenza con cui sono state decise le impugnazioni avverso uno dei due avvisi di accertamento notificati alla contribuente e l’atto di contestazione delle relative sanzioni, riunite, nel corso del giudizio di primo grado, all’impugnazione proposta avverso il primo avviso di accertamento notificato;

– evidenzia la parte che, con riferimento a tali due atti impositivi, sarebbe decorso il termine semestrale per l’impugnazione, trovando ad essi applicazione, ratione temporis, la nuova formulazione dell’art. 327 c.p.c., così come introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 17, interessante, ai sensi del successivo art. 58, i “giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, avvenuta il 4 luglio 2009;

– l’eccezione è fondata;

– va premesso che corrisponde al vero quanto allegato dalla parte in ordine all’assoggettamento delle pronunce rese nei giudizi di impugnazione dei due atti impositivi indicati al più breve termine di impugnazione previsto dalla nuova formulazione dell’art. 327 c.p.c., trattandosi di processi instaurati dopo il 4 luglio 2009;

– orbene, la riunione formale di più cause in un unico contesto non fa venir meno l’autonomia delle relative domande, e, quindi, delle relative decisioni, avverso le quali l’impugnazione va proposta nelle forme e nei tempi previsti per ciascuna di esse (cfr. Cass. 5 aprile 2006, n. 7871);

– tale principio di autonomia dei giudizi riuniti, per cui la riunione non altera la posizione delle parti in ciascuno di essi, nè gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo si ripercuotono sull’altro solo perchè riunito al primo, è un principio suscettibile di temperamento solo al fine di evitare un inutile aggravio degli oneri processuali e purchè non ne risulti vulnerato il diritto di difesa (cfr. Cass. 11 giugno 2012, n. 9440);

– tale condizioni non appaiono ricorrere nel caso in esame, in quanto l’applicazione di un più ampio termine per l’impugnazione previsto solo per uno dei giudizi determinerebbe un’evidente compressione dei diritti di difesa della parte destinataria del ricorso;

– nel merito e con riferimento, dunque, al solo giudizio non interessato dall’eccezione di inammissibilità, con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del principio degli artt. 2697 c.c. e s.s. e art. 112 c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per aver la sentenza impugnata accolto l’appello per insufficienza di prove a sostegno della pretesa dell’Ufficio, benchè la società contribuente non avesse mai contestato tale profilo;

– il motivo è infondato, in quanto sin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado, la contribuente ha contestato l’assunto dell’Ufficio, posto a fondamento del recupero operato, in ordine alla insussistenza dei requisiti per il godimento del trattamento daziario preferenziale, evidenziando che non era provato il carattere non originario della materia prima utilizzata per la fabbricazione della merce importata;

– con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per aver il giudice di appello ritenuto che le risultanze emergenti dal rapporto OLAF fossero insufficienti a dimostrare l’insussistenza del requisito per il godimento del trattamento daziario preferenziale in ragione della mancata produzione in giudizio della documentazione sulla base della quale tale rapporto è stato redatto;

– il motivo è fondato;

– in tema di tributi doganali, gli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi dell’OLAF ai sensi del Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1073 del 1999 hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari e possono essere posti, anche da soli, a fondamento degli avvisi di accertamento per il recupero dei dazi doganali sui quali siano state riconosciute esenzioni o riduzioni, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria in ordine alla sussistenza delle condizioni di applicabilità del regime agevolativo (cfr. Cass. 21 aprile 2017, n. 10118; Cass. 8 marzo 2013, n. 5892);

– pertanto, la Commissione regionale, nel ritenere che, in assenza di elementi di prova di segno contrario offerti dalla contribuente, gli accertamenti compiuti dall’OLAF nel suo rapporto non sono sufficienti a dimostrare la fondatezza della pretesa impositiva dell’Ufficio, essendo necessaria la produzione in giudizio della documentazione su cui il rapporto di tale organismo si fonda, non ha fatto corretta applicazione del richiamato principio di diritto;

– con l’ultimo motivo di ricorso l’Agenzia si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 220, Reg. n. 2913/1992, per aver la sentenza impugnata ritenuto sussistente l’esimente ivi prevista in considerazione dell’errore delle autorità doganale del paese di esportazione e della buona fede del contribuente;

– il motivo è fondato;

– in tema di dazi doganali, il debitore non può nutrire un legittimo affidamento quanto alla validità dei certificati attestanti l’origine preferenziale per il fatto che essi sono stati ritenuti inizialmente veritieri dalla autorità doganale di uno Stato membro, dato che le operazioni effettuate da detti uffici nell’ambito dell’accettazione iniziale delle dichiarazioni non ostano affatto all’esercizio di controlli successivi (Corte Giust., 8 novembre 2012, Lagura; Corte Giust., 9 marzo 2006, Beemsterboer Coldstore Services BV);

– infatti, le prescrizioni del Reg. (CEE) n. 2913/1992, alla luce del suo sesto considerando – secondo cui “tenuto conto della grande importanza che il commercio esterno ha per la Comunità, occorre sopprimere o per lo meno limitare, per quanto possibile, le formalità e i controlli doganali” -, vanno interpretate nel senso che al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana, l’autorità suddetta non si pronuncia sull’esattezza delle informazioni fornite dal dichiarante, di cui quest’ultimo si assume la responsabilità (Corte Giust., 15 settembre 2011, DP Group EOOD);

– pertanto, ove venga accertata la falsità dei certificati di origine della merce, le autorità devono procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi, salvo che l’importatore fornisca la prova delle condizioni richieste dall’art. 220, par. 2, lett. b), Reg. (CEE) n. 2913/1992, ossia che il rilascio irregolare dei certificati sia dovuto ad un errore delle autorità competenti, che l’errore commesso dalle autorità sia di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato dal debitore di buona fede e, infine, che quest’ultimo abbia osservato tutte le prescrizioni della normativa in vigore (cfr. Corte di giustizia 15 dicembre 2011, Afasia Knits; Corte giustizia 18 ottobre 2007, Agrover);

– quanto alla prima condizione, deve osservarsi che l’errore non può consistere nella mera ricezione di dichiarazioni inesatte dell’esportatore, dato che l’Amministrazione non deve verificarne o valutarne la veridicità, ma richiede un comportamento attivo, perchè il legittimo affidamento del debitore è protetto solo se le autorità competenti hanno determinato i presupposti su cui si basa la sua fiducia, mentre la Comunità non è tenuta a sopportare le conseguenze pregiudizievoli di comportamenti scorretti dei fornitori degli importatori (cfr. Cass. 27 marzo 2013, n. 7702; Cass. 14 marzo 2012, n. 4022);

– rispetto allo stato soggettivo di buona fede, infatti, non assume rilevanza l’effettiva consapevolezza da parte dello stesso circa la veridicità delle informazioni fornite dall’esportatore alle autorità del proprio Stato, essendo, piuttosto, il debitore tenuto a dimostrare che, per tutta la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con la diligenza qualificata richiesta, in ragione dell’attività professionale di importatore svolta, ex art. 1176 c.c., comma 2, per verificare la ricorrenza delle condizioni per il trattamento preferenziale, mediante un esigibile controllo sull’esattezza delle informazioni rese dall’esportatore (Cass., ord., 23 maggio 2018, n. 12719);

– nel caso in esame, la Corte regionale ha ritenuto sussistente la condizione rappresentata dall’errore delle autorità competenti e della buona fede della società importatrice, in relazione all’esistenza di “certificazioni formalmente irreprensibili e provenienti dall’Autorità preposta” e dell’operatività di una presunzione di buona fede del contribuente;

– così argomentando, non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto;

– il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile con riferimento ai giudizi contraddistinti, in primo grado, ai nn. 580/09 e 701/09 R.G., mentre la sentenza impugnata va cassata, con riferimento ai motivi accolti con riferimento al giudizio contraddistinto, in primo grado, al n. 438/09 R.G. e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagnalò;

– in ordine ai giudizi interessati dalla pronuncia di inammissibilità del

ricorso, appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le

parti delle spese processuali, attesa la novità della questione esaminat.

P.Q.M.

La Corte, con riferimento al giudizio contraddistinto, in primo grado, al n. 438/09 R.G., accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione; con riferimento ai giudizi contraddistinti, in primo grado, ai nn. 580/09 e 701/09 R.G., dichiara il ricorso inammissibile e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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