Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25083 del 07/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25083 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 1929-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
MAJORANO CALABRIA SRL in persona del suo amministratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA 208,
presso lo studio dell’avvocato CARDARELLI MASSIMILIANO, che
la rappresenta e difende, giusta mandato in calce al controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 161/3/2009 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 18.11.09, depositata 11 27/11/2009;

Data pubblicazione: 07/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Ida Cardarelli (per delega avv.
Massimiliano Cardarelli) che si riporta agli scritti.

CENICCOLA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 01929 sez. MT – ud. 09-10-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Napoli ha parzialmente accolto l’appello della Agenzia -appello proposto
contro la sentenza n.42/19/2008 della CTP di Napoli che integralmente accolto il
ricorso della “Majorano Calabria srl” contro avviso di recupero credito di imposta
per l’anno 2002- ed ha così riconosciuto spettante il credito di imposta commisurato
agli investimenti in beni strumentali che era stato disconosciuto perché relativo a beni
mobili consegnati il 9.3.2001 (perciò antecedente alla data del 13.3.2001 di
approvazione del regime di aiuti CE) se pure il corrispettivo dovuto era stato fatturato
in data 21.3.2001.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che si dovesse fare riferimento —
secondo i patti intercorsi tra la ditta fornitrice e la società contribuente, in
applicazione dell’art.1510 cod civ- alla data della fattura, epoca nella quale si era
verificato l’effettivo trasferimento della disponibilità giuridica della merce, dovendosi
a tal fine prescindere dalla consegna dei materiali.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
La parte intimata si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di censura (improntato alla violazione degli art.8 comma 2 della
legge n.388/2000 e 75 comma 2 del TUIR) la Agenzia ricorrente si duole del fatto
che il giudice di appello abbia dato rilevanza alla data di emissione della fattura,

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letti gli atti depositati

sebbene —secondo la norma del menzionato art.75- l’acquisizione del bene mobile si
realizza, a fini fiscali, alla data di consegna o spedizione.
Il motivo è fondato e da accogliersi.
Come ha chiarito numerose volte la giurisprudenza di questa Corte (si veda, per tutte,
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 578 del 22/01/1999, erroneamente menzionata dal giudice

redditi e con riguardo al reddito di impresa, l’art. 75, comma secondo, lett. c), del
d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, ai fini della determinazione dell’esercizio di
competenza – con criterio sostanzialmente eguale a quello adottato in materia di IVA
per stabilire la data di effettuazione delle operazioni ( art. 6 d.P.R. n. 633 del 1972 e
succ. mod. ) – stabilisce che i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti e le
spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute – per quanto riguarda i beni
mobili – alla data della consegna o spedizione, fissando quali criteri inderogabili per
l’individuazione dell’effetto traslativo “la data della consegna” o “la data della
spedizione” con palese riferimento giuridico alla consegna ed alla spedizione di beni
mobili regolate, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell’art. 1510 cod.
civ.”.
Non resta che concludere per l’erroneità del riferimento alla data di fatturazione
contenuto nella pronuncia qui impugnata che —in difetto della prova di
conseguimento della disponibilità del bene in epoca successiva a quella fissata dalla
data di inizio del regime agevolato- avrebbe dovuto concludere per l’impossibilità di
riconoscere il beneficio e per il rigetto dell’impugnazione del provvedimento.
La pronuncia impugnata non ha fatto dunque corretta applicazione della norma
richiamata e merita cassazione.
In definitiva, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza, con conseguente facoltà per la Corte di decidere nel merito,
respingendo il ricorso introduttivo di parte contribuente.
Roma, 10 luglio 2012

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di appello a sostegno del proprio diverso convincimento), “In materia di imposte sui

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto, sia

quest’ultimo rinnovare l’apprezzamento in ordine al momento della “consegna”, in
riferimento alle concrete modalità esecutive dei patti intercorsi tra le parti ed alla
stregua del materiale istruttorio di causa;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Campania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente grado.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2013.

pure con conseguente rinvio al giudice di appello, alla luce del fatto che competerà a

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