Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25082 del 23/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.23/10/2017), n. 25082
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7595-2017 proposto da:
J.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI
SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CAPOROSSI,
rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIA PAOLINELLI (AMMESSO G.P.
Delib. 6/3/2017 cons. ord. avv. Ancona;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 915/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 12/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.
Fatto
RILEVATO
che:
la Corte d’appello di Ancona, respingendo il gravame del sig. J.M., cittadino pakistano, ha confermato la decisione del Tribunale di non riconoscergli alcuna forma di protezione internazionale, negando tra l’altro credibilità al racconto del suo coinvolgimento in una faida per il possesso di un terreno, perchè inverosimile e comunque inattendibile;
il sig. J. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’Amministrazione intimata non si è difesa;
il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti dal punto di vista della funzione nomofilattica di questa Corte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
i due motivi di ricorso, con i quali si denuncia, rispettivamente, violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, sono inammissibili, in gran parte, per difetto di specificità e chiarezza nell’articolazione delle censure, mai inquadrabili in uno dei tipi indicati nell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1;
ciò vale, in particolare, anche per la denuncia della illegittimità della pretesa della Corte d’appello che i documenti prodotti dall’appellante fossero legalizzati dall’autorità diplomatica o consolare e muniti di traduzione giurata, denuncia assolutamente generica non essendo precisato di quali documenti si tratti e le ragioni della loro rilevanza ai fini del giudizio;
alla sanzione dell’inammissibilità non si sottrae, poi, neppure la censura relativa alla statuizione di insussistenza, nella regione di provenienza dell’appellante – il P. – di una situazione rilevante agli effetti del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c (che prevede “la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”): l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte d’appello, secondo cui “anche le fonti reperite dalla Commissione territoriale di Ancona non hanno rilevato una situazione generalizzata di conflitto e violenze”, non è adeguatamente censurato avendo il ricorrente del tutto trascurato tale ratio decidendi;
va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali;
poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017