Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25082 del 07/12/2016

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 09/12/2015, dep. 07/12/2016), n.25082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3041/2010 proposto da:

C.M. difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso il suo studio;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO ROMA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 288/2009 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 23/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2015 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito per il ricorrente l’Avvocato C. che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria della regione Lazio, con sentenza in data 23.7.2009 n. 288, ha accolto l’appello proposto dall’Ufficio di Roma della Agenzia delle Entrate ed in totale riforma della decisione di prime cure ha dichiarato legittima la cartella di pagamento notificata a C.M., avente ad oggetto le maggiori imposte accertate a titolo IVA, IRPEF ed IRAP per l’anno 2001 rilevando che, in difetto di pagamento di tutte le rate nei termini prescritti dalla legge, non si era perfezionato il condono richiesto dal contribuente ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, conformemente alla interpretazione della norma fornita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18353/2007).

Il contribuente ha impugnato la sentenza di appello, chiedendone la cassazione, in quanto affetta da vizi attinenti ad error in procedendo, error in judicando e vizio di motivazione.

La Agenzia delle Entrate intimata non ha svolto difese.

Il contribuente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo e secondo motivo – evidentemente in relazione di condizionamento subordinato – il ricorrente censura la sentenza di appello per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) su questione dedotta con il ricorso introduttivo, non esaminata dalla CTP, e riproposta nella memoria di costituzione in grado di appello, concernente la nullità della cartella di pagamento per omessa previa notifica del provvedimento di diniego del condono, ed ancora la omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla medesima questione di merito.

Osserva il Collegio che la CTR ha omesso del tutto di esaminare la questione prospettata dal contribuente, risultando pertanto inficiata la sentenza impugnata dal vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c., denunciato dal ricorrente (correlativamente va dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso in quanto fa valere la carente motivazione di una questione esaminata e decisa dal Giudice di merito).

Tuttavia il rilevato vizio di omessa pronuncia non determina per ciò stesso la cassazione della sentenza impugnata e la conseguente rimessione della causa al giudice di rinvio affinchè pronunci sulla questione pretermessa, allorquando la Corte, non occorrendo procedere a verifiche in fatto – essendo stata dedotta con il motivo di gravame una questione di mero diritto, è posta in condizione di esaminare direttamente la questione pretermessa pronunciando nel merito, trovando fondamento tale conclusione nell’esercizio dei poteri conferiti alla Corte in funzione nomofilattica e nella interpretazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, costituzionalmente orientata ai principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost. (cfr. Corte Cass. 2 sez. 1.2.2010 n. 2313; id. 1 sez. 22.11.2010 n. 23581; id. sez. lav. 3.3.2011 n. 5139; id. Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 17/06/2013; id. Sez. 1, Sentenza n. 28663 del 27/12/2013; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014; id. Sez. L, Sentenza n. 23989 del 11/11/2014 che estende l’intervento correttivo ex art. 384 c.p.c., u.c., finanche al vizio di nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente).

Nella specie la eccezione di merito, secondo cui l’Ufficio finanziario non potrebbe iscrivere a ruolo la somma portata dalla cartella di pagamento opposta, in difetto di previa notifica di un formale provvedimento di diniego del condono, si palesa manifestamente infondata alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui la mancata notificazione al contribuente di un provvedimento motivato di rigetto dell’istanza di condono non comporta alcuna decadenza a carico dell’Amministrazione finanziaria, senza che la predetta omissione si traduca in una violazione del diritto di difesa del contribuente, il quale resta tutelato dalla facoltà, riconosciutagli dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, ultimo periodo, di proporre, in sede di impugnazione della cartella esattoriale emessa per il recupero dell’imposta dovuta, tutte le censure deducibili avverso il provvedimento presupposto non notificatogli (cfr. Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1557 del 24/01/2007; id. Sez. 5, Sentenza n. 4415 del 21/02/2008; id. Sez. 5, Sentenza n. 16100 del 22/07/2011 – con riferimento al condono della L. 30 dicembre 1991, n. 413, ex artt. 38, 52 e 49; Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7673 del 16/05/2012 – con riferimento al condono della L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis).

Il terzo motivo (violazione delle norme di diritto in riferimento: recte della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) con il quale ricorrente assume che il mancato pagamento nei termini prescritti delle rate di condono non impedisce il perfezionamento dello stesso, deve ritenersi infondato.

Come affermato da questa Corte, il condono previsto alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, ha struttura e funzione diversa rispetto alle altre forme di sanatoria previste alla L. n. 289 del 2002 (artt. 7, 8, 9, 15 e 16). Infatti, mentre le seconde introducono un “condono tributario premiale”, riconoscendo al contribuente il diritto potestativo di chiedere che il suo rapporto giuridico tributario sia sottoposto ad un accertamento straordinario, da effettuarsi cioè secondo regole diverse da quelle ordinarie, l’art. 9 bis, concede invece un “condono tributario clemenziale”, che, basandosi sul presupposto di un illecito tributario, elimina o riduce le sanzioni e, a determinate condizioni, concede modalità di favore per il loro pagamento, ma senza prevedere alcuna forma di accertamento tributario straordinario (sulle due specie di condono tributario v. Corte Cass. 12.3.2004, n. 5077; id. 5 sez. 31.8.2007 n. 18353).

Il condono “clemenziale” non richiede una necessaria attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, non comportando alcuna incertezza in ordine al “quantum” da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la vicenda fiscale, trattandosi dell’ammontare dal medesimo indicato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi come previsti dal comma 4. Ne consegue che, in ipotesi di pagamento rateale previsto dall’art. 9 bis (come modificato dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 45, recante legge finanziaria per il 2004), il condono – in quanto rimesso alla mera attività di liquidazione e versamento della somma da parte del contribuente – produce la definizione del rapporto sanzionatorio soltanto con l’integrale pagamento delle rate dovute nei termini prescritti dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, comma 1, essendo legittimata l’Amministrazione finanziaria, in difetto del perfezionamento della procedura condonistica, al recupero della originaria imposta dovuta (ovvero del residuo importo, tenuto conto degli eventuali versamenti parziali delle rate) ed alla applicazione delle conseguenti sanzioni pecuniarie, non essendo consentita, stante il divieto opposto dall’art. 14 preleggi, l’applicazione analogica di norme relative alla medesima L. n. 289 del 2002, ma disciplinanti forme diverse di condono (cfr. Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21364 del 30/11/2012; id. Sez. 6-5, Ordinanza n. 25238 del 08/11/2013 – con riferimento alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis).

Deve pertanto ribadirsi il principio di diritto secondo cui “al condono di cui alla L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, non può ritenersi dunque applicabile il principio da questa Corte affermato con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, in base al quale nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà, prevista dal comma 2 di detta disposizione, di versare ratealmente l’importo dovuto, soltanto l’omesso versamento della prima rata comporta l’inefficacia dell’istanza di condono, con la conseguente perdita della possibilità di avvalersi della definizione agevolata, mentre in caso di mancato versamento delle rate successive si procede ad iscrizione a ruolo (a titolo definitivo) dell’importo dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14, con addebito di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate (ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza della rata), oltre agli interessi legali (v. Cass., 23/10/2006, n. 22788. 5 anche Cass., 28/5/2007, n. 12410; Cass., 22/3/2006, n. 6370)” (cfr. Corte Cass. 5 sez. 6.10.2010 n. 20745; id. 23.7.2010 n. 17396, in motivazione).

In relazione al condono concernente la imposta dovuta a titolo IVA, appare in ogni caso dirimente ai fini della risoluzione della questione controversa, la rilevabilità ex officio della incompatibilità della disposizione condonistica in esame con l’ordinamento comunitario (6^ direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio in data 17.5.1977 e succ. mod., applicabile ratione temporis), occorrendo richiamare l’orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto di dover disapplicare, limitatamente alla totale rinuncia da parte della Amministrazione finanziaria “le sanzioni pecuniarie irrogate o da irrogare per illeciti tributari determinati da omesso versamento dell’IVA (tributi armonizzati), per contrasto con la 6^ direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, alla stregua di un’interpretazione adeguatrice imposta dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06, con cui, in esito ad una procedura di infrazione promossa dalla Commissione Europea, è stata dichiarata l’incompatibilità con il diritto comunitario (in particolare con gli artt. 2 e 22 della 6^ direttiva cit.) degli artt. 8 e 9 della medesima legge, nella parte in cui prevedono la condonabilità dell’IVA (vedi Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 3674 del 17/02/2010): si è osservato in proposito, infatti, che la rinuncia alle sanzioni che, per il loro carattere dissuasivo oltre che repressivo incidono sull’adempimento dell’obbligo di pagamento del tributo principale, è idonea a pregiudicare seriamente il funzionamento del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, incidendo sulla corretta riscossione di quanto dovuto (cfr. Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19546 del 23/09/2011; id. Sez. 5, Sentenza n. 8110 del 23/05/2012; id. Sez. 5, Sentenza n. 20435 del 26/09/2014).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese di lite in difetto di difese svolte dalla parte intimata.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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