Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25082 del 07/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25082 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 324-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
ANDREOZZI NADIA NDRNDA72P45A271Y, titolare
dell’omonima ditta individuale esercente attività di Bar e Caffè,
elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA GIUNONE REGINA 1,
presso lo studio dell’avvocato CARLEVARO ANSET 340,
rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCIA STEFANO giusta
delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

VG63

Data pubblicazione: 07/11/2013

avverso la sentenza n. 124/09/2009 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ANCONA, depositata il
10/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 00324 sez. MT – ud. 09-10-2013
-2-

CARACCIOLO;

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Ancona ha respinto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.119/02/2006 della CTP di Ancona che aveva accolto il ricorso della
contribuente AndreozzL Nadia- ed ha così annullato l’avviso di accertamento per
IVA-IRPEF-IRAP 2003.
La CTR ha motivato la decisione nel senso che risultava non essere stato notificato
presso l’indirizzo della contribuente (per quanto quest’ultima avesse regolarmente
comunicato la variazione) l’invito a comparire previsto dall’art.5 della legge
n.218/1997 in tema di accertamento con adesione. La parte contribuente aveva
d’altronde inoltrato autonoma richiesta di accertamento con adesione dopo avere
ricevuto la notifica dell’accertamento.
L’Agenzia ha proposto ricorso fondato su unico motivo.
La parte contribuente si è costituita con controricorso
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Deve preliminarmente osservarsi che non può ritenersi fondata l’eccezione di
inammissibilità del ricorso per cassazione, formulata dall’intimata, atteso che
l’omessa specifica indicazione dei documenti di causa non è rilevante, nell’ottica
della tipologia di vizio fatta valere dalla ricorrente.
Con il motivo unico di impugnazione (rubricato come:”violazione e falsa
applicazione dell’art.42 DPR n.600/1973 e 5, 6 del D.Lgs. n.218/1997, in relazione
all’art.360 comma 1 n.3″) la parte ricorrente si duole che il giudice di appello abbia

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letti gli atti depositati

posto a motivo della propria decisione di annullamento il solo fatto dell’omesso invio
alla parte ricorrente dell’invito di cui alla menzionata norma dell’art.5.
Il motivo appare fondato e se ne propone l’accoglimento, alla luce della chiara
previsione della norma di legge dettata dall’ad.6 dianzi menzionato:”Il contribuente
nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli

52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, puo’
chiedere all’ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della
proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione.
Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o
di rettifica, non preceduto dall’invito di cui all’articolo 5,

puo’ formulare

anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la commissione

tributaria

provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il
proprio recapito, anche telefonico”.
Si desume dalla lettura della norma che conseguenza esclusiva dell’omesso invito a
comparire da parte dell’Ufficio è che il contribuente può a sua volta formulare istanza
di accertamento con adesione dopo avere ricevuto l’avviso di accertamento, ciò che
manifestamente esclude che l’omissione possa essere fonte di nullità
dell’accertamento.
Neppure può considerarsi fonte di detta nullità la circostanza (protestata dalla parte
contribuente) che l’Ufficio non abbia aderito all’istanza effettivamente inoltrata dalla
parte contribuente con la giustificazione che quest’ultima non avesse dato seguito
all’invito a comparire regolarmente ricevuto. Ed invero è giurisprudenza costante di
questa Corte quella secondo cui:” In tema di accertamento con adesione, la mancata
convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell’istanza ex art. 6 del
d.lgs. 16 giugno 1997, n. 218, non comporta la nullità del procedimento di
accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge
(Cass.Sez. U, Sentenza n. 3676 del 17/02/2010). Perciò, per quanto possa essere
stato fondato su erronei presupposti il diniego dell’Ufficio, esso non può essere

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articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e

autonoma fonte di nullità dell’accertamento, sicché anche sotto questo diverso aspetto
non può che considerarsi erroneo il convincimento contrario del giudice dell’appello.
Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza, con la possibilità per la Corte di decidere nel merito (rigettando
integralmente il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio) atteso che non

Roma, 10 marzo 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa i cui contenuti non
inducono la Corte a rimeditare gli argomenti posti dal relatore a fondamento della
proposta di soluzione della controversia, anche alla luce del fatto che la stessa
sentenza menzionata dalla parte ricorrente evidenzia, in termini assoluti (e non riferiti
allo specifico caso ivi considerato) che “la predetta nullità non è prevista dalla legge”,
riferendosi all’ipotesi di mancata convocazione del contribuente a seguito dell’istanza
di accertamento per adesione presentata ai sensi del D.Lgs.n.218/1997, art.6;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della integrale
compensazione tra le parti, atteso che la regula iuris è emersa alla pronuncia delle
sezioni unite dianzi menzionata.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Compensa tra
le parti le spese di tutti i gradi.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2013
DEPOSITATO IN CANCEU-ERIA
Fugaalimario

Il Pr

A

aente

necessitano nuovi accertamenti di fatto.

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