Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25081 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.23/10/2017),  n. 25081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22649-2016 proposto da:

M.G., MA.ID., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

VITTORIA COLONNA N. 27, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA

GRANATI, rappresentati e difesi dall’avvocato DANIELE GUBBINI;

– ricorrenti –

contro

VENETO BANCA SPA, in persona del procuratore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO 8, presso lo studio

dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIAMPIERO PAOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 949/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 16/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

– che la parte ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona del 16 agosto 2016, la quale ha respinto l’impugnazione proposta avverso la decisione del Tribunale della stessa città, la quale aveva disatteso le domande di nullità e risarcimento del danno, avanzate contro la Veneto Banca s.p.a., in relazione a contratto di intermediazione finanziaria;

– che la corte del merito, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) la banca ha adempiuto ai propri obblighi, posto che il testimone intimato dalla banca, che curò per conto di essa gli ordini di acquisto per cui è causa e che la corte ha reputato attendibile, ha riferito come furono fornite al cliente le informazioni relative al soggetto emittente, alle caratteristiche specifiche dei titoli, alla natura rischiosa di essi, e che i titoli proprio per soddisfare la richiesta furono acquistati dalla banca presso terzi; b) l’operazione fu espressamente autorizzata per iscritto dal cliente, avendo egli chiesto che venisse comunque realizzata;

– che resiste l’intimata con controricorso;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c.;

– che le parti hanno depositato le memorie.

Diritto

CONSIDERATO

– che il primo ed il terzo motivo – i quali deducono la motivazione insufficiente, erronea e contraddittoria, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine rispettivamente al grado di rischio dell’investimento in titoli argentini ed alla adeguatezza dell’operazione – sono manifestamente inammissibili, invocando un non più vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella versione anteriore alle modificazioni ad esso apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134;

– che il secondo motivo, il quale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176,1218 e 1337 c.c., artt. 21 e 23 t.u.f., artt. 28 e 29 reg. Consob n. 11522 del 1998, in ordine alla ritenuta sufficienza delle informazioni fornite dalla banca, è manifestamente infondato, in quanto la corte del merito ha ritenuto, sulla base della testimonianza assunta, che la banca abbia dettagliato i rischi corsi dal cliente con l’acquisto in discorso, facendo dunque corretta applicazione del principio, statuito da questa Corte, secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, la sottoscrizione, da parte del cliente, della clausola in calce al modulo d’ordine, contenente la segnalazione d’inadeguatezza dell’operazione sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l’obbligo previsto in capo all’intermediario dall’art. 29, comma 3, reg. Consob n. 11522 del 1998; tuttavia, a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l’omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l’onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese” (Cass. 6 giugno 2016, n. 11578): principio confermato anche dalle decisioni successive, secondo cui la banca deve “correlare l’adempimento dell’obbligo informativo a comunicazioni circostanziate riferite al titolo negoziato” (Cass. 7 aprile 2017, n. 9066, vicenda in cui si è ritenuta carente la prova, da parte della banca, di avere offerto le necessarie specifiche informazioni sul titolo) e non limitarsi ad informare circa la “maggiore/minore facilità di smobilitino dei titoli”, ma estendere l’informazione al rischio dell’effettivo rimborso (Cass. 18 maggio 2017, n. 12544), fra le più recenti; mentre, per il resto, tali motivi sono manifestamente inammissibili, in quanto essi, sotto l’egida del vizio di motivazione, mirano invece alla reiterazione del giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede;

– che il quarto motivo è manifestamente infondato, in quanto esso, lamentando la violazione dell’art. 246 c.p.c. per il valore ingiustificatamente riconosciuto alla testimonianza del dipendente bancario, da un lato confonde i piani, invece distinti, della incapacità a deporre e della attendibilità del teste, e dall’altro lato, non tiene conto del costante orientamento di questa S.C., secondo cui “La valutazione in ordine all’attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione, al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest’ultima ipotesi il giudizio sull’attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sè, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull’attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l’una, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazioni, le possibili contraddizioni ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite) (nella specie, la suprema corte ha ritenuto inadeguata la motivazione di inattendibilità delle deposizioni dei testi fondata solo sulla circostanza che essi erano “legati da rapporto di lavoro dipendente con la società appellante” ed ha sul punto cassato la decisione impugnata)” (Cass. 21 agosto 2004, n. 16529; nonchè Cass. 16 dicembre 2005, n. 27722; 24 maggio 2006, n. 12362; 30 marzo 2010, n. 7763; 18 aprile 2016, n. 7623);

– che in conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile (cfr. Cass., sez. un., 21 marzo 2017, n. 7155);

– che la condanna alle spese segue la soccombenza;

– che deve provvedersi alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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