Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25081 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 09/11/2020), n.25081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 13834-2020 proposto da:

FATTORIA S. ANNA SOC. COOP. A R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MARIO MENGHINI 21, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE PORFILIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI MESSERE;

– ricorrente –

contro

P.I., B.L., B.D.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 10354/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 01/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

TEDESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Fattoria S. Anna Soc. Coop. a r.l., parte ricorrente nel giudizio iscritto al n. 34596 del Ruolo generale per l’anno 2018, definito da questa Corte con ordinanza n. 10354/2020, con la cassazione con rinvio della pronuncia impugnata in accoglimento del ricorso, ha sollecitato la correzione della ordinanza, nella parte in cui la Corte rinvia al Tribunale di Macerata in altra composizione, invece che al Tribunale di Campobasso, quale giudice che aveva emesso il provvedimento cassato.

E’ seguito l’ordine di iscrizione del procedimento di correzione d’ufficio.

Le controparti sono rimaste intimate.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso dovesse essere accolto, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

Il ricorso va accolto, risultando evidente, sulla base del provvedimento, l’errore materiale in cui è incorso il Collegio nella identificazione del giudice di rinvio. In particolare, depone univocamente nel senso dell’errore materiale l’inciso “in altra composizione”, che è invero usato quando la Suprema Corte rinvia la causa al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento cassato. Dunque, in accoglimento della istanza, deve disporsi che nella ordinanza di questa Corte n. 10354 del 2020 sia apportata la correzione richiesta.

PQM

La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 10354 del 2020 siano apportate le seguenti correzioni di errore materiale: nell’ultimo capoverso della motivazione, immediatamente prima del dispositivo, dopo la frase, “il ricorso va pertanto accolto e la causa rinviata (…)”, la frase “al Tribunale di Macerata in diversa composizione” sia eliminata e sostituita dalla frase “al Tribunale di Campobasso in diversa composizione”; nel dispositivo, la frase “rinvia al Tribunale di Macerata in diversa composizione” sia eliminata e sostituita dalla frase “rinvia al Tribunale di Campobasso in diversa composizione”; dispone che la correzione sia annotata sull’originale del provvedimento corretto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

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