Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25081 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 08/10/2019), n.25081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorsi iscritti ai numeri 4647 e 4649 del ruolo generale

dell’anno 2017, rispettivamente proposti da:

s.r.l. CAD Capodici e s.p.a. Figli di E.R., in persona del

rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso, giusta procure speciali in calce ai ricorsi, dall’avv.

Enrico Canepa, col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla

via Romeo Romei, n. 27, presso lo studio dell’avv. Beatrice Aureli;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del direttore pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12, si domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Liguria, depositata in data 11 luglio 2016, n. 975;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 9

aprile 2019 dal consigliere Dott.ssa Perrino Angelina-Maria;

lette le conclusioni rese per iscritto dal sostituto procuratore

generale De Augustinis Umberto, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso iscritto al n. 4649/17.

Fatto

RILEVATO

che:

– emerge dalla sentenza impugnata che l’Agenzia delle dogane ha recuperato nei confronti della s.p.a. Figlio di E.R. e della sua rappresentante indiretta s.r.l. CAD Capodici maggiori dazi dovuti all’importazione dalla Cina di botole di ghisa non malleabile, in relazione alla quale erano stati revocati i trattamenti agevolativi con decisione n. 389 del 2010 dalla Commissione dell’Unione Europea;

– il relativi avvisi furono impugnati con separati ricorsi da entrambe le società, senza esito, nè in primo, nè in secondo grado;

– in particolare, la Commissione tributaria regionale ha considerato che la revoca era stata determinata dalla violazione degli impegni assunti dai produttori cinesi, e che essa non può che esplicare effetti retroattivi, non trattandosi di tributo di nuova istituzione, bensì di applicazione di un accordo volontariamente concluso dalle parti;

– contro queste sentenze propongono distinti ricorsi le due società, ciascuno articolato in un motivo, cui l’Agenzia delle dogane replica con altrettanti controricorsi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- occorre preliminarmente riunire i due ricorsi, a norma dell’art. 335 c.p.c., poichè hanno a oggetto la medesima sentenza;

2.- con entrambi i ricorsi, le società lamentano la violazione e falsa applicazione, nonchè l’errata interpretazione delle decisioni della Commissione nn. 109/2006 e 389/2010, nonchè del regolamento CEE n. 268/2006, giacchè, sostengono, la revoca dell’esenzione dal dazio antidumping disposta con la decisione n. 389/10 non può avere effetto retroattivo, sia perchè non espressamente previsto, sia perchè contrastante col principio generale d’irretroattività;

2.1.- la censura, benchè ammissibile, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia, adeguatamente formulata, è comunque infondata;

2.2.- quanto alla successione degli eventi rilevanti, col regolamento CE n. 1212/2005 sono stati istituiti dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese;

con la decisione n. 2006/109/CE, la Commissione ha accettato l’offerta di impegni di alcuni produttori cinesi, in cambio dell’esenzione da questo dazio;

pacifico è che il produttore dal quale proviene la merce oggetto dell’importazione non ha rispettato gli impegni assunti; si applica quindi il regolamento CE n. 268/06, il cui considerando 8 stabilisce che “Per garantire inoltre l’effettivo rispetto dell’impegno, è opportuno che gli importatori siano consapevoli che un’eventuale violazione dell’impegno può comportare l’applicazione retroattiva del dazio antidumping per le pertinenti transazioni”; a norma dell’art. 2 del medesimo Regolamento “Un’obbligazione doganale insorge al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica ogniqualvolta sia accertata, per quanto riguarda le merci descritte nell’art. 1 ed esenti dal dazio antidumping alle condizioni elencate nel paragrafo 1, l’inosservanza di una o più di dette condizioni”; laddove il par. 3 stabilisce che “Gli importatori accettano quale normale rischio commerciale il fatto che l’inosservanza, dell’una o dell’altra parte, di una o più delle condizioni elencate nel paragrafo 1 e definite più dettagliatamente nel paragrafo 2 può determinare l’insorgenza di un’obbligazione doganale ai sensi dell’art. 201 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario. Il recupero dell’obbligazione doganale avviene al momento della revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione”;

– il chiaro tenore delle disposizioni, e, in particolare, l’impiego del lemma “recupero”, il quale non può che riferirsi a un trattamento agevolativo concesso e ormai venuto meno, evidenziano l’infondatezza della tesi proposta nei ricorsi;

– nè si prospetta qualsivoglia frizione con i principi generali, in primo luogo perchè il regolamento in questione ha valore normativo; inoltre perchè, come correttamente ha rilevato il giudice d’appello, non si discute d’istituzione di dazi, ma di revoca di benefici dovuta all’inadempimento degli impegni in precedenza assunti e pacificamente disattesi;

3.- parimenti infondato è l’ulteriore profilo del motivo proposto dalla s.r.l. CAD Capodici, che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, facendo leva sulla propria qualità di doganalista, che non avrebbe consentito di verificare preventivamente la sottofatturazione della quale si discute;

3.1.- il novero dei soggetti responsabili rinviene la propria inderogabile fonte nel codice doganale comunitario, giacchè il legislatore dell’Unione ha inteso fissare in modo completo, a partire dall’entrata in vigore del codice doganale, le condizioni per determinare le persone debitrici dell’obbligazione doganale (Corte giustizia 17 novembre 2011, C-454/10, Jestel, punto 12; Corte giustizia 15 settembre 2005, C-140/04, United Antwerp Maritime Agencies e Seaport Terminals, punto 30; Corte giustizia 3 marzo 2005, C-195/03, Papismedov, punto 38; Corte giustizia 23 settembre 2004, C- 414/02, Spedition Ulustrans, punto 39), con l’avvertenza, sia pure resa in relazione alla differente ipotesi dell’introduzione irregolare di una merce soggetta a dazi all’importazione, che il legislatore dell’Unione ha inteso definire in modo ampio le persone che possono essere riconosciute debitrici dell’obbligazione doganale (Corte di giustizia 17 novembre 2011, C-454/10, Jestel, punto 13 nonchè le citate sentenze Ulustrans, punto 25 e Papismedov, punto 38);

3.2.- l’art. 201, 3 paragrafo, del codice doganale comunitario espressamente imputa la responsabilità della dichiarazione al rappresentante indiretto, ossia a colui che faccia la dichiarazione in nome proprio, sia pure per conto di un altro (giurisprudenza costante, in espressione della quale, si vedano, fra varie, Cass. 24 marzo 2013, n. 7720 e 16 febbraio 2019, n. 5560);

3.3.- ne risulta l’irrilevanza della doglianza proposta.

4.- I ricorsi vanno quindi respinti.

La relativa novità della questione, comporta, tuttavia, la compensazione delle spese del giudizio.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,.

P.Q.M.

riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Dichiara la sussistenza dei presupposti previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 8 ottobre 2019

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