Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25081 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 09/12/2015, dep. 07/12/2016), n.25081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1506/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COOP VALPOLLINO SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 165/2008 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 03/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2015 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 3.12.2008 n. 165 la Commissione tributaria della regione Basilicata rigettava l’appello proposto dall’Ufficio di Lagonegro della Agenzia delle Entrate, confermando la decisione di prime cure che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti di Valpollini soc. coop. a r.l. avente ad oggetto la determinazione con metodo induttivo del reddito imponibile prodotto nell’anno 2002, ai fini IVA, IRPEG ed IRAP.

La CTR riteneva i motivi di gravame carenti del requisito di specificità ex art. 342 c.p.c. e comunque infondati, non trovando riscontro probatorio la asserita non veridicità delle numerose note di credito emesse per rilevante importo dalla società, atteso che la natura dell’attività economica di raccolta e conservazione di prodotti agricoli, giustificava la perdita di prodotto ed i conseguenti “resi” da parte del cliente. Insufficienti a sostenere la prova della pretesa fiscale erano gli unici elementi addotti dall’Ufficio, consistenti nell’elevato numero e nel rilevante valore economico delle note di credito.

La sentenza, non notificata, è stata impugnata per cassazione dalla Agenzia delle Entrate, che ha dedotto un unico motivo, con atto tempestivamente consegnato all’Ufficiale giudiziario in data 13.1.2010 ma non notificato, essendo risultato “irreperibile” il difensore al domicilio indicato nella intestazione della sentenza di appello. Con successivo atto, consegnato all’Ufficiale giudiziario in data 3.2.2010, è stata quindi regolarmente eseguita la notifica ex art. 149 c.p.c. presso il nuovo studio al difensore domiciliatario.

La società contribuente non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile, in quanto notificato oltre il termine di impugnazione cd. lungo D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 38, comma 3, che richiama l’art. 327 c.p.c..

Costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo cui, nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, comma 1, sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione: tale onere di notificazione è previsto, tuttavia, esclusivamente per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l’elezione del domicilio dalla medesima parte operata presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo, con la conseguenza che in tale caso il difensore domiciliatario non ha l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia stato mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 3 (cfr. Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26313 del 02/12/2005; id. Sez. 5, Sentenza n. 2776 del 05/02/2009; id. Sez. 5, Sentenza n. 19134 del 07/09/2010; id. Sez. 6-5, Ordinanza n. 13366 del 29/05/2013).

Non è applicabile alla fattispecie in esame la rimessione in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c. (norma attualmente inserita nell’art. 153 c.p.c., comma 2, in seguito alla novella della L. n. 69 del 2009), in conseguenza del mancato perfezionamento della notifica dovuto a fatti non imputabili alla parte ricorrente che abbia offerto la prova documentale di essersi tempestivamente attivata nel richiedere all’Ufficiale giudiziario la “ripresa” del procedimento notificatorio (cfr. Corte Cass. SU 14.1.2008 n. 627, con riferimento al giudizio di cassazione; Corte Cass. 2^ sez. ord. interl. 4.1.2011 n. 98).

Ed infatti questa Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui “in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio di ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie” (cfr. Corte Cass. SU 24.7.2009 n. 17352; id. 5 sez. ord. 15.1.2010 n. 586; id. sez. lav. 22.3.2010 n. 6846; id. 3 sez. 15.4.2010 n. 9046: id. sez. lav. 13.10.2010 n. 21154).

Orbene nel caso di specie è dato rilevare soltanto una delle condizioni richieste, essendo stato consegnato all’Ufficiale giudiziario, in data 3.2.2010, il nuovo atto da notificare al corretto domicilio del difensore ((OMISSIS)) ancor prima della restituzione (in data 6.2.2010) della cartolina AR, recante la indicazione “irreperibile” dell’atto erroneamente notificato al precedente studio ((OMISSIS)), mentre difetta del tutto l’altra condizione della non imputabilità del ritardo, atteso che era onere del ricorrente effettuare le preventive ricerche necessarie ad individuare l’esatto domicilio indicato dalla parte contribuente presso il proprio difensore, e non avendo l’Avvocatura erariale allegato alcun fatto impediente a tale doverosa ricerca.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, non occorrendo disporre in ordine alle spese di lite in mancanza di difese svolte dalla parte intimata.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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