Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25081 del 07/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25081 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso 26594-2011 proposto da:
PREFETTURA – UTG DI FOGGIA in persona del Prefetto protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
DILE() SALVATORE;

– intimato avverso la sentenza n. 215/2010 del TRIBUNALE di FOGGLIA Sezione Distaccata di CERIGNOLA del 30.9.2010, depositata il
05/10/2010;

Data pubblicazione: 07/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO
GOLIA.

IN FATTO

l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Foggia con cui era
stato respinto il ricorso avverso il verbale di contestazione della
violazione di cui all’art. 142,comma IX , d.lgs 285/1992 per aver
superato di 58 km/h il limite di velocità vigente sulla strada statale n.
16— tratto Bari-Foggia.
2— Il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Cerignola, adito in sede
di appello dallo stesso Dileo, pronunziando sentenza n. 215/2010, ne
accolse l’impugnazione, ritenendo che i dati riportati nel verbale di
contestazione non fossero sufficienti a garantire il diritto di difesa del
presunto trasgressore , annullando di conseguenza l’ordinanzaingiunzione

3 — Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Prefettura
— ora: Ufficio Territoriale del Governo- facendo valere due motivi;
l’intimato non ha svolto difese.

IN DIRITTO
Il consigliere designato ha depositato la seguente relazione:
” — Con il primo motivo viene denunziata la ” viola ione e falsa
applicazione dell’art. 201 d.lgs 30-4-1992 n. 285 e dell’art. 385 d.P.R. 16-121992 n. 495 —reg. esec. c.d.s – in relnione all’art.360 n.3 oc” assumendo
che il Tribunale avrebbe accolto il gravame sulla base della differenza
riscontrata tra il verbale originariamente redatto dall’organo accertatore
e quello che era stato notificato al presunto trasgressore, in cui

Ric. 2011 n. 26594 sez. M2 – ud. 27-09-2013
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1— Salvatore Dileo impugnò innanzi al Giudice di Pace di Orta Nuova

sarebbero stati omessi particolari significativi per la completezza della
contestazione ed utili per l’esercizio di difesa dell’allora appellante.
—Con il secondo motivo è fatto valere un vizio nell’esposizione del
ragionamento logico seguito dal Tribunale — denunziando la
insufficienza della motivazione — non avendo spiegato, il giudice del

la dedotta discrasia tra il verbale meccanizzato notificato al Dileo e
quello originale redatto dall’organo accertatore.

Esaminati congiuntamente i due motivi — per la loro stretta

connessione logica- ritiene il relatore che il secondo sia fondato ed il
primo risulti assorbito.
— La sentenza impugnata invero si riduce ad un riassunto delle norme
regolatrici della materia, omettendo del tutto di riportare i motivi
dell’appello e la descrizione della res controversa, rendendo quindi
impossibile ogni valutazione in merito alla consequenzialità logica tra la
prospettazione difensiva contenuta nella impugnazione e la apodittica
decisione.
—Da ciò deriva la non delibabilità — e quindi l’attuale assorbimento —
del primo motivo in quanto la erronea applicazione della norma — o
meglio: la sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta
portata dalla norma- che colà viene denunziata, ha come presupposto
una ricostruzione della volutas judicis esposta necessariamente in termini
ipotetici ( ” …sembra aver accolto l’appello, sulla base dell’erronea affermazione
…”).
— Si formula pertanto la proposta di definizione del ricorso,
dichiarando il secondo motivo manifestamente fondato ed assorbito il
primo.”
Il Collegio condivide le suesposte argomentazioni, non contrastate da
avverse deduzioni difensive.
Ric. 2011 n. 26594 sez. M2 – ud. 27-09-2013
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gravame, in cosa consistesse — e quale “peso” argomentativo rivestisse-

Pertanto il ricorso va accolto nei termini in precedenza evidenziati,
con la conseguente cassazione della gravata decisione ed il rinvio al
Tribunale di Foggia in persona di diverso magistrato, anche per la
ripartizione delle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di
Foggia in persona di diverso magistrato, anche per le spese del
procedimento di legittimità.
Roma, li 27 settembre 2013

Il Funzionario Giudiziari(
—Reot-TAIARICO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

,E17, NOV, 2013

La Corte

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