Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25080 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 09/11/2020), n.25080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 6825/2020

R.G., sollevato dal Tribunale di Bologna con ordinanza del

10/02/2020 nel procedimento vertente tra:

J.I., da una parte;

e

LAMM SRL, dall’altra;

ed iscritto al n. 12586/2017 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO

GIUSEPPE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO, che conclude

chiedendo di risolvere il conflitto negativo di competenza

dichiarando la competenza del Tribunale di Bologna Sezione

Specializzata in materia di Impresa a conoscere la controversia,

giudice dinanzi al quale il processo dovrà proseguire.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’arch. J.I. conveniva in giudizio la LAMM s.r.l. e con la citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Parma esponeva che, nella veste di designer, e quindi di esclusivo proprietario del progetto della seduta denominata “L 211” aveva concesso alla società LAMM s.r.l. la licenza, in forma piena ed esclusiva, per la produzione e la vendita in Italia ed all’estero del prodotto sopra menzionato; che la società convenuta aveva omesso di corrispondergli le royalties pattuite, pur avendo commercializzato la seduta progettata dall’attore, ancorchè identificata con la leggermente mutata denominazione “L 213”.

Ciò posto chiedeva dichiararsi l’obbligo della convenuta di corrispondergli una percentuale, da calcolarsi sul prezzo netto franco fabbrica fatturato alla clientela dalla LAMM s.r.l., come previsto dall’art. 2 della scrittura privata del 1 febbraio 2013 intercorsa tra le parti, con la condanna della stessa società al pagamento delle somme tutte maturate e maturande sino alla data di vigenza della suindicata scrittura.

Costituitasi, la convenuta eccepiva, in via pregiudiziale, l’incompetenza “funzionale” del Tribunale di Parma indicando nella Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Bologna il Giudice funzionalmente ed inderogabilmente competente a conoscere della controversia, siccome avente ad oggetto “un ‘ipotesi di concorrenza sleale e questioni afferenti alla proprietà industriale del disegno/progetto de quo”. Nel merito contestava la domanda sotto una pluralità di profili, chiedendone il rigetto; in via riconvenzionale chiedeva accertarsi la proprietà esclusiva in capo ad essa società dei disegni relativi alle sedute “I 100”, “L 211” ed “L 213”.

Con ordinanza del 29 giungo 2017 il Tribunale di Parma, preso atto dell’adesione dell’attore all’eccezione di incompetenza formulata dalla convenuta, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione davanti al Tribunale di Bologna.

Riassunta la causa da parte dell’l’arch. J., all’udienza ex art. 183 c.p.c., il Giudice del Tribunale di Bologna rilevava di ufficio la questione di competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa, adita in riassunzione, assegnando alle parti termine per poter dedurre anche su tale questione. Quindi, con ordinanza del 10 febbraio 2020, il Tribunale di Bologna Sezione Specializzata in materia di Impresa – rilevata in primo luogo l’irritualità della procedura che aveva condotto alla translatio ed alla riassunzione del giudizio, vertendosi in una ipotesi di competenza per materia, quale quella individuata dal D.Lgs. n. 168 del 2003, rispetto alla quale non poteva operare il meccanismo ex art. 38 c.p.c., comma 2, – riteneva, sia con riferimento alla domanda principale, sia con riferimento alla domanda riconvenzionale, che non si rientrasse in una ipotesi di competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa.

Quanto alla domanda principale, il tribunale osservava che l’arch. J. aveva allegato, quale causa petendi della pretesa, esclusivamente l’inadempimento della convenuta rispetto alle obbligazioni derivanti dall’accordo di concessione di vendita, facendone seguire una richiesta di condanna delle somme dovute, in assenza di un effettivo riferimento a qualsivoglia diritto di proprietà industriale e/o autorale, sulla seduta L211, tale da generare la competenza funzionale e inderogabile della Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Bologna. Si trattava piuttosto di un’ordinaria azione di rivendicazione di proprietà, non essendo sufficienti, a caratterizzare diversamente la domanda, l’uso negli scritti difensivi dell’attore, delle locuzioni “proprietario esclusivo del progetto/disegno di seduta” ed il generico riferimento a ipotesi di “concorrenza sleale interferente con titolo di privativa industriale”. Del resto, tali generici riferimenti erano disgiunti da qualsiasi attività di allegazione in “punto di distintività, capacità individualizzante, originalità e creatività della res in contestazione”. Il tribunale aggiungeva che non c’era “traccia alcuna di registrazione del disegno/progetto/modello” in contestazione, nè l’attore aveva invocato, a protezione dei propri diritti, le norme dettate dalla L. n. 633 del 1931 in materia di diritto d’autore”.

Secondo il tribunale anche la domanda riconvenzionale, volta a far accertare in capo alla convenuta società la titolarità esclusiva del diritto di proprietà dei disegni/progetti/modelli delle sedute 1100″, “L 211” ed “L 213” scontava il “deficit assertivo radicale ed insanabile circa la natura ed il contenuto dei vantati diritti in termini di privativa di diritto industriale e/o di diritto d’autore, oltre a costituire essa stessa, sostanzialmente, una sorta di domanda di accertamento negativo del diritto di proprietà genericamente invocato da controparte, anche questo, di per sè, inidoneo a radicare il presente giudizio dinanzi alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa”. Tanto premesso il giudice adito dichiarava la propria incompetenza funzionale a decidere la controversia ed a tal fine sollevava conflitto di competenza in relazione all’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Parma in data 29.06.2013, formulando di ufficio istanza di regolamento di competenza.

La LAMM s.r.l. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 47 c.p.c., comma 5.

Il Collegio condivide e fa proprie i rilievi proposti nelle conclusioni del Procuratore Generale, sia in ordine all’ammissibilità della richiesta di regolamento di competenza d’ufficio, in considerazione della preventiva sottoposizione della questione al contraddittorio delle parti nel rispetto del termine decadenziale di cui all’art. 38 c.p.c., sia in ordine al fatto che il Tribunale di Bologna, nonostante il rilievo della non operatività del meccanismo di translatio judicii previsto dall’art. 38 c.c., comma 2, applicato invece dal Tribunale di Parma, non ha poi fondato su questo argomento la declinatoria della propria competenza per materia, che è stata invece fondata sulla verifica della natura e del contenuto delle domande proposte dalle parti nel giudizio.

Il Procuratore generale ha poi proseguito la propria analisi, ponendo in luce che, nella specie, “sebbene l’attore non invochi espressamente l’accertamento dell’esistenza di propri diritti di privativa non può negarsi che tale profilo (che significativamente la convenuta società pone in discussione, contestando che l’arch. J. sia “l’ideatore della seduta L211”) costituisca l’ineludibile (e controverso) antecedente logico-giuridico, fondativo delle azionate pretese accertative e condannatorie e che la verifica della “competenza” del Giudice adito costituisca un prius rispetto alle questioni di merito riflettenti la fondatezza o meno della domanda, essendo innegabile che spetti al Giudice “competente” accogliere o respingere nel merito le domande proposte; ritenuto che gli elementi identificativi delle azionate domande (attoree e riconvenzionale) come prospettati dalle parti ed idonei ai fini della individuazione del Giudice competente non possono essere confusi con elementi rilevanti in sede propria di valutazione nel merito delle pretese hic et inde formulate, quali lo stabilire se la seduta costituisca o meno effettivamente oggetto di privative industriali o autoriali ed in particolare se il bene in questione possa essere considerato e tutelato come opera di ingegno

o dell’intelletto, quale la rilevanza della registrazione del disegno/progetto/modello o della carenza di prova di tale incombente; ritenuto che non incide sul tema della individuazione della competenza del Giudice la mancata o impropria indicazione da parte attrice (e così pure della convenuta istante in riconvenzionale) dell’ordito normativo di riferimento ed in ispecie delle norme dettate dalla L. n. 633 del 1941 in materia di diritto di autore, essendo prerogativa del Giudice del merito individuare ed applicare correttamente le norme disciplinanti la fattispecie quale prospettata dalle parti; rilevato che con l’esperita riconvenzionale si invoca espressamente accertare la paternità e comunque la proprietà dei disegni/progetti/modelli in questione e la correlata appartenenza dei diritti di sfruttamento, costituendo un posterius il vaglio di fondatezza o meno della domanda riconvenzionale; ritenuto, inoltre, che in base al D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 134, comma 1, lett. a) (cd. C.P.I.) rientrano nella competenza delle Sezioni Specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 1, lett. a), le domande involgenti la richiesta di repressione di atti di concorrenza sleale o di risarcimento dei danni che trovino fondamento in comportamenti che interferiscono con un diritto di esclusiva (cd. concorrenza sleale interferente) avendo riguardo alla prospettazione dei fatti da parte dell’attore ed indipendentemente dalla loro fondatezza, esulando, invece, dalla suindicata competenza le domande fondate su atti di concorrenza sleale cd. pura nelle quali, cioè, la lesione dei diritti di esclusiva non rappresenti elemento costitutivo dell’illecito concorrenziale (v. Cass. 17161/19; 2680/18; 21762/13) e che nel caso in esame le condotte di sleale concorrenza ascritte, dall’attore, alla convenuta società coinvolgono ineludibilmente un prospettato diritto di esclusiva (…)”. Le considerazioni del Procuratore Generale sono pienamente condivisibili. Questa Corte ha chiarito che ai fini di radicare la competenza della Sezione specializzata ai sensi del D.Lgs. n. 168 del 2003, occorre avere esclusivo riguardo alla prospettazione dei fatti da parte dell’attore ed indipendentemente dalla loro fondatezza (v., oltre le pronunce citate dal Procuratore Generale, Cass. n. 5667/2017; n. 14251/2010). E’ al contrario evidente come, nel caso di specie, la decisione del Tribunale di Bologna sia stata influenzata da considerazioni attinenti al merito, che l’applicazione del principio di cui sopra imponeva di tenere invece separate dalle questioni di competenza.

Consegue che il conflitto negativo di competenza deve essere risolto indicando il Tribunale di Bologna Sezione Specializzata in materia di Impresa quale Giudice competente a conoscere della controversia.

PQM

dichiara la competenza del Tribunale di Bologna Sezione Specializzata in materia di Impresa a conoscere la controversia, dinanzi al quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

 

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