Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25080 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 09/12/2015, dep. 07/12/2016), n.25080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 741/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.T., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DON

GIUSEPPE MOROSINI 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

ANASTASIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARGHERITA MASSETTI

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 152/2008 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 18/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2015 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’avvocato MARIANI per delega

dell’avvocato MASSETTI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avviso di accertamento con il quale veniva contestata al contribuente C.T., esercente dell’attività commerciale di rivendita autoveicoli, la indebita applicazione del regime del margine, e veniva quindi accertata sulle operazioni compiute la maggiore IVA dovuta per l’anno 2003, era annullato dalla Commissione tributaria della regione Marche, con sentenza 18.11.2008 n. 152, in totale riforma della decisione di prime cure.

La CTR osservava che, come emergeva anche dalla circolare n. 14/2008 della Agenzia delle Entrate, la mera intestazione nella carta di circolazione di società ed imprese, quali precedenti intestatarie dei veicoli, non era sufficiente a provare quale fosse il regime fiscale applicato nelle diverse operazioni di cessione intracomunitaria del medesimo veicolo, atteso che la annotazione dei successivi passaggi di proprietà dei vecoli non è prevista in tutti gli Stati membri.

La sentenza di appello non notificata è stata impugnata per cassazione dalla Agenzia delle Entrate che ha dedotto con quattro motivi, vizi di violazione di norme di diritto sostanziale ed in subordine vizio logico di motivazione.

Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Occorre premettere che il regime speciale cd. del margine di utile disciplinato dall’art. 26 bis della 6^ Direttiva n. 388/1977 del Consiglio in da 17.5.1977 (aggiunto dalla Direttiva n. 94/5/CE del Consiglio in data 14.2.1994, che ha ricevuto attuazione con il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, conv. in L. 22 marzo 1995, n. 85) si configura come “regime fiscale speciale”, di natura derogatoria del regime ordinario IVA, avente carattere opzionale (essendo rimessa al contribuente la scelta di avvalersi del regime ordinario IVA o di quello speciale), e che, in quanto funzionale ad evitare il fenomeno della doppia imposizione (cfr. terzo considerando direttiva CE n. 5 del 1994), assume come condizione indefettibile di applicabilità la indeducibilità dell’Iva versata “a monte” dal cedente-operatore comunitario in occasione dell’acquisto del bene successivamente rivenduto all’importatore in altro Paese membro (ovvero si rende necessario che il cedente abbia assolto l’IVA in modo definitivo, senza avere esercitato nè avere potuto esercitare alcuna rivalsa:

altrimenti, in luogo di evitare una doppia imposizione, si attribuirebbe al cessionario una ingiustificata agevolazione fiscale), dovendo in conseguenza il cedente, soggetto passivo di imposta comunitario, rispondere ad uno dei seguenti “requisiti soggettivi” individuati dal D.L. n. 41 del 1995, art. 36, comma 1, conv. in L. n. 85 del 1995: 1- soggetto che sia privato consumatore; 2- soggetto che non abbia potuto detrarre l’imposta (avendo destinato i beni ad una attività esente); 3- soggetto che agisca in regime di franchigia nel proprio Stato membro; 4- soggetto che abbia, a sua volta, assoggettato il proprio acquisto al regime del margine di utile.

Tali condizioni sostanziali non sono venute meno con l’art. 2 della Direttiva 2001/15/CE del Consiglio in data 20.12.2001 (che ha modificato l’art. 28 novies paragr. 3 della citata 6^ direttiva sulla cifra di affari, e che ha ricevuto attuazione, soltanto tre anni dopo, con il D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 art. 1, che ha sostituito il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21) con il quale è stato introdotto l’obbligo di “annotazione” in fattura -in caso di applicazione del regime del margine di utile – dell’espresso riferimento agli artt. 26 o 26 bis della Dir. CE n. 388/1977 ovvero “alle corrispondenti disposizioni nazionali”, o ancora della specificazione “di altre informazioni che indichino che è stato applicato il regime di margine di utile” atteso che la regolarità formale della fattura recante tali annotazioni, se assolve ad una esigenza di chiarezza e trasparenza nel rapporto tributario, non può evidentemente surrogarsi ai presupposti di fatto e diritto che la legge richiede per l’applicabilità del regime fiscale derogatorio. La esigenza di accertare, comunque, la effettiva sussistenza delle condizioni di applicabilità del regime fiscale speciale emerge in tutta evidenza dalla Circolare della Agenzia delle Entrate n. 14/E del 26.2.2008 che è intervenuta definitivamente a disciplinare – in attuazione del principio di collaborazione che presiede ai rapporti tra contribuente e Fisco – determinate condotte volte ad agevolare proprio l’adempimento del dovere di diligenza richiesto al cessionario, subordinando la reimmatricolazione del veicolo importato dall’operatore nazionale alla esibizione o trasmissione agli Uffici della Motorizzazione civile ed agli Uffici locali della Agenzia delle Entrate dei documenti concernenti la operazione commerciale tra i quali la carta di circolazione estera e la dichiarazione che il rivenditore – soggetto passivo IVA in Italia – abbia acquistato i veicoli usati da un soggetto in possesso dei requisiti di legge (privato consumatore, operatore economico che non ha potuto portare in detrazione l’IVA o che agisce in regime di franchigia o che ha applicato a sua volta il regime del margine): significativo, in proposito, è che la verifica documentale consiste nel “… b) verificare se tra i soggetti esteri precedenti possessori dell’autoveicolo figuri almeno una persona fisica, nell’ipotesi, tra le più frequenti, che il nome e cognome riportato sulla carta di circolazione rappresenti un consumatore finale; c) verificare che, nel caso di esibizione di scrittura privata, l’ultimo intestatario riportato sulla carta di circolazione coincida con il dante causa della scrittura privata, a garanzia della continuità dei passaggi”. Nel caso in cui, poi, venga esibita o trasmessa una dichiarazione della società cedente-intracomunitaria di essersi avvalsa del regime del margine. “…Qualora dalla carta di circolazione risulti esclusivamente la presenza di società/imprese – considerato che in alcuni Paesi Membri non sussiste l’obbligo giuridico di trascrivere sulla carta di circolazione i successivi proprietari dell’autoveicolo – l’Ufficio procederà alla predetta comunicazione al C.E.D. degli Uffici della Motorizzazione (ndr ai fini della immatricolazione del veicolo) dopo aver acquisito la dichiarazione di cui al precedente punto 3), corredata da idonea documentazione (ad esempio, la fattura di cessione tra i due soggetti esteri) dalla quale risulti verosimile, ad un primo esame preliminare, che il veicolo è assoggettabile al regime del margine…”.

1.2 Le condizioni oggettive cui la direttiva comunitaria e la normativa di attuazione nazionale ricollegano la fruizione del regime fiscale speciale, escludono che la verifica della esistenza di dette condizioni debba essere eseguita soltanto in relazione alle operazioni di cessione intracomunitarie, rimanendo preclusa alla Amministrazione finanziaria ogni ulteriore contestazione sulla indebita applicazione del regime del margine nelle cessioni successive tra operatori residenti nello stesso Stato membro (successive cessioni interne). Un tale effetto preclusivo non ha alcun fondamento normativo (tenuto conto che il D.L. n. 41 del 1995, art. 37, comma 2, dispone espressamente che “Gli acquisti dei beni di cui all’art. 36, assoggettati al regime ivi previsto nello Stato membro di provenienza, non sono considerati acquisti intracomunitari. Per le cessioni degli stessi beni non si applicano le disposizioni del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 40, comma 3, art. 41 e art. 58, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427”) e contrasta con i poteri di accertamento e controllo fiscale, riservati a ciascuno Stato membro, sulle risorse proprie della Comunità: appare del tutto evidente, infatti, come il diritto alla applicazione del regime del margine d’utile – cui vengono assoggettate le cessioni a catena dei medesimi autoveicoli usati – debba rispondere al medesimo presupposto di legge secondo cui nessuno dei soggetti cedenti, che è intervenuto nella serie delle diverse operazioni di cessione, deve aver portato in detrazione l’IVA (cfr. da ultimo Corte di Giustizia 3^ sez. del 19 luglio 2012, Bawaria Motors Sp. z o.o., in causa C160/11). Il sistema del regime fiscale speciale, come sopra descritto, implica, infatti, che le condizioni per la sua applicazione debbono essere riscontrate in tutta la serie delle diverse cessioni che interessano il bene, risultando del tutto irrilevante, sul piano della verifica della esistenza delle condizioni oggettive e soggettive previste per l’assoggettamento delle singole operazioni al regime del margine di utile, che le cessioni intervengano tra operatori comunitari o tra operatori nazionali, essendo indispensabile che nessuno dei soggetti che intervengono nella catena delle cessioni abbia potuto portare in detrazione l’IVA “a monte”, con la conseguenza che, se il primo cedente ha emesso fattura con indebita applicazione del regime sul margine (avendo detratto l’IVA sul proprio acquisto “a monte”), tutte le successive cessioni, effettuate tra soggetti passivi IVA, risulteranno indebitamente assoggettate al medesimo regime del margine d’utile e legittimeranno l’Amministrazione a recuperare l’intera imposta dovuta.

1.3 Il corretto adempimento degli oneri formali, pertanto, non esaurisce, in ogni caso, la prova della effettiva esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi che consentono l’applicazione del regime speciale dell’IVA alla operazione di cessione del bene.

La mera sussistenza dei requisiti formali della fattura emessa dal cedente in regime del margine, non può essere considerata elemento idoneo a comprovare la regolarità della operazione di cessione, poichè in tal modo si attribuirebbe a tale documento un’efficacia probatoria – non prevista dalla normativa comunitaria nè dall’ordinamento interno – in relazione all’esistenza dei presupposti giustificativi di tale regime fiscale tra cui, in particolare, che il cedente abbia assolto l’imposta in modo definitivo e risponda ad uno dei requisiti soggettivi indicati dalla medesima disposizione, configurandosi o come privato consumatore, o come soggetto che non abbia potuto detrarre l’imposta per aver destinato i beni ad attività esente, ovvero che agisca in regime di franchigia nel proprio Stato membro, ovvero ancora che abbia a sua volta assoggettato il proprio acquisto al regime del margine di utile.

1.4 Tutto ciò non comporta, evidentemente, che la documentazione contabile rispondente ai requisiti di regolarità formale, sia da ritenersi in assoluto irrilevante, essendo comunque necessario il possesso di tale documentazione per l’esercizio del diritto ad applicare la imposta sulla base imponibile ridotta, ma soltanto che la mancanza di corrispondenza tra la rappresentazione documentale della operazione di cessione del bene in regime del margine e quella invece effettivamente realizzata dalle parti (ordinaria operazione di cessione intracomunitaria assoggettata ad IVA, in relazione al valore di transazione del bene indicato in fattura, nel Paese di destinazione: D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 38, conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427), può essere certamente contestata dall’Ufficio finanziario, ove emergano elementi oggettivi – idonei a fondare anche accertamenti di tipo presuntivo – che privino di attendibilità le indicazioni contenute nella fattura emessa nei confronti del cessionario, in tal caso insorgendo a carico di quest’ultimo, quale soggetto che intende avvalersi del regime speciale in deroga al sistema ordinario di applicazione dell’IVA concernente gli acquisti interni ed intracomunitari, l’onere di provare la sussistenza dei presupposti che ne consentono l’applicazione, e, quindi, la mancata detrazione dell’IVA “a monte” da parte del cedente (cfr. Corte Cass. 5 sez. 30.5.2012 n. 866; id. Sez. 5, Sentenza n. 8828 del 01/06/2012; id. 5 sez. 12.9.2012 n. 15219).

1.5 Orbene la CTR ha deciso la controversia in punto di valutazione delle risultanze istruttorie, avendo ritenuto che la mera indicazione di imprese di autonoleggio tra i precedenti proprietari dei veicoli successivamente acquistati dal contribuente, non era sufficiente ad integrare la prova della detrazione da parte di tali soggetti passivi dell’IVA versata “a monte” sui rispettivi acquisti, atteso che tale indicazione “non comportava necessariamente la negazione del regime del margine, dal momento che per non tutti gli Stati membri esiste l’obbligo di dar conto nella carta di circolazione dei vari passaggi di proprietà di un autoveicolo”.

Ne segue che i motivi primo e terzo dedotti dalla Agenzia fiscale, con riferimento a vizi di violazione di norme di diritto (D.L. n. 41 del 1995, art. 36, conv. in L. n. 85 del 1995, come modificato dal D.L. n. 415 del 1995; art. 2697 c.c.) appaiono inconferenti rispetto alla “ratio decidendi”, e debbono pertanto essere dichiarati inammissibili, in quanto la CTR non ha affermato, contra legem, che il regime del margine può trovare applicazione anche nel caso in cui il soggetto cedente od il precedente intestario della proprietà del veicolo abbia portato in detrazione l’IVA a monte, nè ha interpretato in modo errato le norme di diritto che disciplinano il regime fiscale, in relazione alle condizioni legali di fruizione di tale regime speciale, ma ha piuttosto risolto la controversia in base ad una valutazione di fatto compiuta alla stregua dei documenti prodotti in giudizio.

2. Fondati debbono, invece, ritenersi i motivi secondo (con il quale si deduce la violazione della regola del riparto probatorio ex art. 2697 c.c.) e quarto (vizio di insufficiente motivazione).

2.1 Come precedentemente osservato, la regolarità formale della documentazione fiscale non determina ex se la condizione legale di fruizione del regime fiscale speciale, dovendo concorrere le condizioni sostanziali previste dalle norme del D.L. n. 41 del 1995, conv. in L. n. 85 del 1995. Ne deriva che la funzione di attestazione della corrispondenza tra i dati indicati nel documento e la realtà effettuale della operazione nei sui vari aspetti economici e fiscali, che la legge attribuisce alle prescrizioni formali (tra tutte i requisiti prescritti per la emissione della fattura) può essere messa in crisi dalla contestazione “vestita” della Amministrazione finanziaria, laddove siano stati acquisiti, in esito alle indagini e verifiche fiscali, elementi indiziari idonei a contestare quella apparente corrispondenza, o in quanto dimostrativi (secondo lo schema legale della presunzione semplice ex artt. 2727 e 2729 c.c.) di fatti incompatibili o contrari a quelli contemplati dalla norma sul regime del margine, o in quanto idonei comunque a porre fondatamente in dubbio la esistenza di tali fatti legittimanti la applicazione del regime speciale.

Tanto in considerazione della corretta applicazione del riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., comma 1, gravando la dimostrazione della esistenza dei presupposti applicativi del regime del margine sul soggetto-contribuente che intende avvalersene derogando al regime fiscale ordinario dell’IVA.

2.2 Orbene, osserva il Collegio, che l’Ufficio finanziario ha fornito idonea prova presuntiva della mancanza delle condizioni che legittimavano l’applicazione del regime del margine di utile, in quanto tra i soggetti IVA intervenuti nelle precedenti cessioni, risultavano dall’esame dei libretti di circolazione, anche società di autonoleggio (fatto incontestato) che, in quanto tali secondo l’Ufficio utilizzavano i veicoli come beni strumentali all’esercizio della impresa, ed avevano quindi il diritto di portare in detrazione l’IVA fatturata sull’acquisto a monte.

2.3 La CTR ha tuttavia sostenuto che la mera qualità di autonoleggiatori non esclude che tali soggetti passivi possano anch’essi avvalersi del regime del margine (sottintendendo che possono non avere utilizzato i veicoli nella attività economica, sopportando quindi in modo definitivo l’IVA versata a monte).

2.4 La pronuncia è censurabile sotto il duplice profilo per cui, da un lato, risolve a favore della parte contribuente (onerata ad allegare e dimostrare la sussistenza delle condizioni legali di applicazione del regime fiscale del margine d’utile) il dubbio in ordine alla mancata detrazione IVA da parte delle società di autonoleggio intervenute nelle precedenti cessioni, ponendo a carico della Amministrazione finanziaria, in violazione dell’art. 2697 c.c., la prova della “eventuale” detrazione IVA a monte operata dai predetti cedenti e, dall’altro, risulta affetta dal vizio di illogicità motivazionale, laddove la CTR ha inteso disconoscere alla qualità soggettiva delle società cedenti – originarie intestatarie della proprietà dei veicoli – risultante dalle carte di circolazione efficacia indiziaria idonea, unitamente alla natura dei beni commercializzati, ad integrare lo schema della legale della presunzione ex artt. 2727 e 2729 c.c., atteso che se la qualità di autonoleggiatori degli operatori economici-cedenti, considerata ex se, costituisce elemento necessario ma non sufficiente per operare la relazione inferenziale di tipo esclusivo con il fatto ignorato, diversamente ove a detta qualità si accompagni anche la connessione tra la natura del bene commercializzato e l’attività economica svolta dalla società di autonoleggio, la convergenza dimostrativa del fatto ignorato viene a trovare avallo in un dato esperienziale. Ed infatti la “strumentalità” del bene-autoveicolo, ossia la “inerenza” od “afferenza” del costo del bene acquistato dalla società di autonoleggio all’esercizio della propria attività economica, rispondendo ad un criterio di regolarità consequenziale, consente di operare la inferenza logica secondo cui dall’acquisto di un bene che per le sue caratteristiche viene “normalmente” destinato dal soggetto passivo acquirente al ciclo produttivo o distributivo della propria impresa, può presumersi con elevato grado di certezza che tale soggetto passivo, porti in detrazione l’IVA versata in rivalsa sulla fattura passiva.

La qualificazione giuridica di “bene strumentale” alla impresa attribuita all’autoveicolo acquistato dalla impresa di autonoleggio (secondo la naturale destinazione economica del bene stesso in relazione all’attività svolta dalla impresa), non costituisce una presunzione a sè stante, ma viene ad integrare uno dei diversi elementi in cui si articola la operazione logica unitaria, fondata sullo schema presuntivo, che non può essere scissa – avuto riguardo all’oggetto della prova – nei singoli segmenti che compongono la sequenza logica deduttiva attraverso la quale – secondo il meccanismo probatorio disciplinato dall’art. 2727 c.c. – dal fatto certo si perviene alla rappresentazione del fatto ignorato: la prova per presunzione del fatto ignorato richiede, infatti, una serie articolata di passaggi logici fra loro concatenati che, attraverso l’applicazione di molteplici operatori semantici relazionali – quali le regole basate su dati di esperienza, nessi di causalità materiale, principi tratti da conoscenze generalmente acquisite, nozioni desunte dai vari rami del sapere e dunque anche nozioni giuridiche – consente di costruire, sul piano logico, il nesso inferenziale, procedendo dall’unico dato fattuale conosciuto, non potendo pertanto riconoscersi una autonoma rilevanza probatoria a ciascuna delle fasi in cui si sviluppa la sequenza deduttiva volta alla ricostruzione del fatto ignorato (alle singole “fasi” non corrispondono, infatti, distinti oggetti di prova, ma soltanto la progressiva applicazione di criteri di connessione di asserzioni ritenute plausibili, suscettibili pertanto di costituire oggetto di puntuale critica in sede di verifica della legittimità e correttezza della complessiva operazione logica rispetto allo schema normativo di riferimento ex artt. 2727 e 2729 c.c.) dovendo, pertanto, escludersi che la nozione giuridica di “strumentalità” (inerenza/afferenza) riconosciuta al bene acquistato dalle imprese di autonoleggio o di leasing integri una presunzione distinta dalla prova presuntiva della detrazione dell’IVA a monte, fondata sul criterio di regolarità causale delle condotte secondo cui le imprese commerciali portano “normalmente” in detrazione l’IVA sugli acquisti dei beni cd. strumentali: non è dato ravvisare, infatti, in tale schema deduttivo una differenziazione di tipo oggettuale-probatorio tra la qualificazione funzionale del bene (inerenza) ed il regime fiscale (normalmente) ad esso applicabile, come se si trattasse di due “fatti” ricollegabili ad operazioni logiche deduttive distinte, anzichè di oggetto della medesima prova presuntiva.

2.5 Quanto alla astratta deducibilità dal fatto noto (intestazione proprietaria a società di autonoleggio) di conseguenze entrambe possibili ma “tra loro incompatibili” (non potendo escludersi che anche soggetti passivi IVA, quali le imprese di autonoleggio, possano acquistare veicoli usati per rivenderli a terzi senza utilizzarli nel ciclo della propria attività economica, bene potendo in tali casi fruire del regime speciale del margine d’utile), cui sembra fare riferimento la CTR nella sentenza impugnata, osserva il Collegio che, se non è revocabile in dubbio che la prova presuntiva non può dirsi raggiunta “allorchè difetti la inferenza probabilistica, tutte le volte in cui sussistano inferenze probabilistiche plurime (ndr. logicamente inconciliabili)” (cfr. Corte Cass. 5 sez. 2.3.2012 n. 3281), tuttavia occorre considerare che tale pluralità di inferenze, ostativa alla univoca conseguenza cognitiva tratta dal fatto noto, sussiste soltanto nel caso in cui, nella sequenza della causalità logica tra il fatto noto ed i plurimi fatti ignorati incompatibili, sia ravvisabile una omogeneità sotto il profilo della “normalità probabilistica”, ipotesi questa che rimane esclusa nella fattispecie in cui la indetraibilità dell’IVA sulle fatture passive relative all’acquisto di beni strumentali costituisce per tali imprese una circostanza eccezionale rispetto “al normale esercizio della loro attività”, come tale inidonea a fondare una presunzione plurima e alternativa rispetto a quella della detrazione dell’IVA versata sull’acquisto del bene “inerente” all’esercizio della impresa.

La obiezione secondo cui non può essere escluso in assoluto che società di autonoleggio o di leasing di vetture possano acquistare -da privati o comunque in regime del margine – veicoli per rivenderli direttamente a terzi, senza impiegarli neppure temporaneamente nell’esercizio dell’attività locazione, corrobora la fondatezza della predetta argomentazione presuntiva, evidenziando come l’ipotesi considerata costituisca per tali imprese una circostanza eccezionale rispetto “al normale esercizio della loro attività”, come tale inidonea a fondare alcuna presunzione basata sulla ripetitività dell’evento nonchè ad inficiare la presunzione contraria fondata invece sulla regolarità causale tra acquisto del bene “inerente” alla impresa e detrazione della relativa imposta (cfr., al riguardo Corte giustizia UE sez. 3 sentenza in data 8.12.2005, in causa C-280/04, Jyske Finans, paragr. 38 -nel caso esaminato dalla Corte di Lussemburgo, e da questa ritenuto non corrispondente al “normale esercizio della loro attività”, una società di leasing di autoveicoli aveva acquistato i beni di occasione, poi rivenduti a terzi, “senza possibilità di dedurre l’IVA compresa nel prezzo in quanto i venditori, ai sensi della normativa nazionale, non hanno potuto dichiarare l’IVA sul prezzo del veicolo”: paragr. 16-).

In conclusione il ricorso trova accoglimento quanto ai motivi secondo e quarto, inammissibili il primo ed il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non occorrendo procedere ad ulteriori atti istruttori, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente e la condanna della stessa alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, dichiarate compensate le spese relative ai gradi di merito.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso, quanto al secondo e quarto motivo, inammissibili il primo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito rigetta il ricorso introduttivo; condanna la parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 5.000,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese relative ai gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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