Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25080 del 07/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25080 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso 26527-2011 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585 in persona del
Ministro pro tempore e PREFETTURA – UTG DI TORINO in
persona del Prefetto pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope
legis;

– ricorrenti contro
FRUTTERO GIOVANNI;

– intimato avverso la sentenza n. 3046/2011 del TRIBUNALE di TORINO del
20.4.2011, depositata 11 03/05/2011;

Data pubblicazione: 07/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO
GOLIA.

RILEVA IN FATTO

ingiunzione n. 330/06/A emessa dall’Ufficio Territoriale del Governo
di Torino in data 9 settembre 2009 , con la quale gli era stato ingiunto
di pagare euro 80,00 per la violazione dell’art. 171 del Codice della
Strada, giusta verbale di contestazione della Polizia Municipale di
Torino ed era stata disposta la confisca del motoveicolo.

2 — L’adito Giudice di Pace di Torino accolse parzialmente il ricorso e
dichiarò non più dovuta la somma ingiunta essendo la stessa già
pagata; il Tribunale di Torino, decidendo sull’appello dello stesso
Frutteto — che aveva inteso far valere la invalidità della perdurante
confisca del veicolo, nonostante il mutamento della normativa di
settore ( d.l. 3 ottobre 2006) che, in luogo del fermo amministrativo ai
fini della confisca, aveva trasformato detta misura in quella di fermo
amministrativo per 60 giorni- e nella contumacia della Prefettura —
Ufficio Territoriale del Governo- accolse il gravame, revocando la
confisca del motoveicolo e condannò l’amministrazione al pagamento
di euro 2.468,00 per spese di lite, con distrazione.

3 — Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso H Ministero
dell’Interno, anche per la Prefettura di Torino; il Frutteto non ha
svolto difese.

OSSERVA IN DIRITTO
Il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione:

“4 — A giudizio del relatore il Ministero dell’Interno è carente della
legittimazione alla proposizione del ricorso atteso che, in tema di
Ric. 2011 n. 26527 sez. M2 – ud. 27-09-2013
-2-

1 — Giovanni Fruttero propose opposizione avverso l’ordinanza

sanzioni amministrative, il ricorso per cassazione avverso la sentenza
che decide l’appello sull’ordinanza-ingiunzione emessa dal prefetto, va
notificato al prefetto stesso e non al Ministero dell’Interno, in quanto il
primo, pur essendo organo periferico del secondo, agisce nell’ambito
di una sua specifica autonomia funzionale, secondo quanto traspare dal

compete all’autorità che ha reso il provvedimento opposto (art. 23
della legge 24 novembre 1981, n. 689), onde tale legittimazione resta
ferma anche in sede di impugnazione, difettando una diversa
previsione nella disciplina della citata legge (Vedi, ex multis : Cass. sez.
1° n. 11481/2001)

5 – Parte ricorrente denunzia la violazione dell’art. 11 del
r.d.1611/1933 assumendo che il giudice del gravame, dichiarando la
contumacia, avrebbe ritenuto corretta la notifica della citazione
dell’appello presso la sede della Prefettura — nonché presso la sede
della Polizia municipale- e non già, come previsto dalla norma sopra
indicata, presso la sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato,
sostenendo che , seppure in primo grado essa ricorrente si era difesa
senza il patrocinio dell’Avvocatura, tale scelta di esercizio dello jus
postulandi si sarebbe esaurita nell’ambito di quel giudizio, dovendo, in
sede di impugnazione, riprendere efficacia il principio generale
dell’onere di notifica presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato.

6 — E’ convincimento del relatore che il mezzo sia infondato in quanto
nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 23 della
legge n. 689 del 1981, le previsioni del secondo e del quarto comma di
tale norma, laddove rispettivamente stabiliscono che il decreto di
fissazione dell’udienza di comparizione delle parti debba essere
notificato dalla cancelleria, unitamente al ricorso introduttivo,
all’opponente ed all’autorità che ha emesso l’ordinanza impugnata, e
Ric. 2011 n. 26527 sez. M2 – ud. 27-09-2013
-3-

/f~SAAM –

TIA

fatto che la legittimazione passiva, in detto giudizio di opposizione,

che tali parti possono stare in giudizio personalmente, potendo
l’autorità opposta avvalersi di funzionari appositamente delegati
allorquando detta autorità sia un’Amministrazione dello Stato,
comportano una deroga al primo comma dell’art. 11, comma primo,
del r.d. n. 1611 del 1933 sull’obbligatoria notifica degli atti introduttivi

ed inoltre, allorquando l’autorità opposta sia rimasta contumace ovvero
si sia costituita personalmente (o tramite funzionario delegato), anche
una deroga al secondo comma del suddetto art. 11, che prevede la
notificazione degli altri atti giudiziari e delle sentenze sempre presso la
stessa Avvocatura. ( vedi da ultimo Cass. Sez. II, n. 14279/2007; cui
adde Cass. Sez. Un. n. 599/1999) . Detto principio non subisce deroghe
nel caso di giudizio di impugnazione né la ricorrente fornisce una
giustificazione testuale o logica della pretesa deviazione alla
sopradescritta specialità di disciplina.

7

Con il secondo motivo viene denunziata la violazione dell’art. 91 —

con riferimento al d.m. 8 aprile 2004 n. 127- per aver il giudice del
gravame liquidato spese per un importo sproporzionato rispetto al
valore della controversia.

8

E’ convincimento del relatore che il mezzo — da ritenersi proposto

in via subordinata al rigetto del primo motivo- sia inammissibile per
carenza di specificità nella indicazione delle deviazioni dalla c.d. tariffa
in cui sarebbe incorso il giudice dell’impugnazione, non omettendo
peraltro di considerare che la impugnazione — secondo quello che
emerge dal ricorso- non riguardava la sanzione di euro 80,00 quanto
piuttosto la confisca del veicolo.

9

Se verranno condivise le suesposte argomentazioni, il ricorso è

idoneo ad essere deciso in camera di consiglio per esser dichiarato
manifestamente infondato.”
Ric. 2011 n. 26527 sez. M2 – ud. 27-09-2013
-4-

di giudizio contro le amministrazioni erariali all’Avvocatura dello Stato

Il Collegio condivide le sopraesposte argomentazioni, contro le quali
non sono state svolte critiche con memoria o discussione orale:
pertanto il ricorso va rigettato, senza onere di spese, non essendosi
costituita la parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso
Roma, li 27 settembre 2013
Il Pr

Il Funzionario Giudiziario

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

alt KR. 2013
Il Funzionario Giudiziario

La Corte

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