Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2508 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 07/05/2019, dep. 04/02/2020), n.2508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10056-2017 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUIGI BATTAGLINI;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO 01165400589, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dagli avvocati LUCIA PUGLISI, LUCIANA ROMEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1191/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 27/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

la Corte d’appello di Palermo con sentenza n. 1191/2016 accogliendo l’appello dell’Inail ha rigettato la domanda di A.G. volta ad ottenere il riconoscimento della rendita per una patologia (discopatia erniaria del tratto lombosacrale L 4 L 5 S1) che si asseriva eziologicamente derivata dell’esposizione al rischio connesso all’attività lavorativa.

A fondamento della decisione la Corte affermava che il lavoratore non avesse fornito prova adeguata circa l’esposizione al rischio specifico, la sua durata ed intensità; richiamava perciò l’esito della CTU espletata in grado d’appello la quale aveva negato la natura professionale della malattia per la genesi multifattoriale della stessa e di conseguenza perchè il tempo ed il livello complessivo di esposizione ai rischi lavorativi generici (movimentazione manuale di carichi) nel periodo dal 18/4/209 epoca dell’assunzione(al 4/11/2011/ epoca del riscontro diagnostico, in misura anche di poco superiore al 50% dell’impegno lavorativo quotidiano, non potesse essere considerato sufficiente nè idoneo, anche per intensità, al determinismo della patologia.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.G. con un motivo; l’INAIL ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

Alle parti è stata comunicata la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO

CHE:

1.- con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., anche in relazione al D.M. 9 aprile 2008. Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa l’esposizione al rischio specifico, in quanto, contrariamente a quanto dedotto dal giudice di secondo grado sulla base della Ctu espletata in appello, il ricorrente aveva fornito piena prova della patologia subita, insorta a causa della continua esposizione al rischio durante il proprio orario di lavoro, tenuto conto anche delle prove in atti e della CTU espletata in primo grado.

2.- Ad avviso del collegio il motivo di ricorso è inammissibile in quanto, per consolidato orientamento di questa Corte, la sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio può essere contestata in cassazione soltanto in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata in ricorso, o per l’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi; mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce un mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice (v. ex plurimis: da ultimo Cass. ord. 23/12/2014 n. 27378, Cass. 16/02/2017 n. 4124, Cass. 19/05/2017 n. 12722).

3.- Nel caso in esame, inoltre, al contrario di quanto si asserisce nel motivo di ricorso, il giudice d’appello non ha deciso la causa sulla scorta di una scorretta applicazione del principio dell’onere della prova essendo invece pacifico, secondo la giurisprudenza di questa Corte, e tenuto contro delle sentenze della Corte Costituzionale del 1988 (nn. 178, 179 e 206), che in materia di malattia non tabellate l’onere di dimostrare il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia sia a carico del lavoratore (Cass. nn. 10430/17, 5066/2018).

4. Infine va osservato che il vizio di motivazione sollevato in ricorso mira soltanto ad un diverso apprezzamento dei fatti già valutati e non è dedotto conformemente alla previsione dell’art. 360, n. 5 applicabile ratione temporis (Cass. S.U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054).

5. Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.

Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non risultando il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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