Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2508 del 04/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2508 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro
Intimata

Nuova Didattica Calabrese s.r.l.

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n.
75/2011/10

depositata il 23/6/2011 ;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Nuova Didattica Calabrese s.r.l. contro l’Agenzia delle
Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Catanzaro n. 211/3/2007 che aveva
accolto il ricorso della società avverso la cartella di pagamento n. 8150006171/2003 per
iva 1993. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto
P

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 16986/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 04/02/2014

l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento
del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 18/12/2013 per l’adunanza della Corte
in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione dell’art. 16 L. 289/2002 laddove la CTR ha ritenuto

riferimento alla impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di avviso di
irrogazione di sanzioni non impugnato.
La censura è fondata essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la lite riguardo alla cartella esattoriale emessa a seguito di accertamenti divenuti definitivi non è
suscettibile di definizione agevolata, riguardando un atto di mera liquidazione (Cass.
3698/2009; 5356/06, 2006/06).
Assorbito in quanto sopra è il secondo motivo di ricorso. Ne consegue la cassazione della
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla Nuova Didattica Calabrese s.r.l. avverso la cartella di pagamento n.
8150006171/2003 per iva 1993.
Alla pronuncia consegue la condanna della Nuova Didattica Calabrese s.r.l. alla rifusione in
favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre spese prenotate a debito, compensando tra le parti le spese del
merito
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dal

dalla Nuova Didattica Cala-

brese s.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 8150006171/2003 per iva 1993. Condanna
la Nuova Didattica Calabrese s.r.l. alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle
spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre spese prenotate a
debito, compensando tra le parti le spese del merito.
Così deciso in Roma, 18/12/2013
Faimalonatio Giud

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

illegittimo il provvedimento di diniego della definizione di lite emesso dall’Ufficio con

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