Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2508 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. III, 03/02/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 03/02/2021), n.2508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 27671/2018 R.G. proposto da:

Casa Generalizia dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio

Fatebenefratelli, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Di

Mauro, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Padre

Semeria n. 33;

– ricorrente –

contro

Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Ltd, Rappresentanza

Generale per l’Italia, rappresentata e difesa dagli Avv.ti

Massimiliano Scipioni e Massimo Romeo, con domicilio eletto presso

lo studio di quest’ultimo in Roma, via Giuseppe Mercalli, n. 80;

– ricorrente incidentale –

e contro

Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l., anche quale avente

causa della Verona Assicurazioni S.p.a., rappresentata e difesa

dall’Avv. Pierfilippo Coletti, con domicilio eletto presso il suo

studio in Roma, Viale delle Milizie, n. 38;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Tua Assicurazioni S.p.a. (già Duomo Uni One Assicurazioni S.p.a. e

in precedenza Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.),

Masci Flavio;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 5005/2017

depositata il 21 luglio 2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre

2020 dal Consigliere Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 2907/2010 del 9 febbraio 2010 il Tribunale di Roma condannò la Casa Generalizia dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli (d’ora in poi “Casa Generalizia”), quale proprietaria dell’Ospedale S. Giovanni Calibita, al pagamento, in favore di M.F., della somma di Euro 26.430 a titolo di risarcimento dei danni da questo subiti a seguito di intervento chirurgico al setto nasale, eseguito presso il detto ospedale in data 2 gennaio 2003;

delle domande di manleva proposte dalla Casa Generalizia, rispettivamente, nei confronti della Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Ltd (d’ora in poi “Sompo Japan”) e della Società Cattolica di Assicurazione S.p.a. e delle coassicuratrici Verona Assicurazioni S.p.a. e Il Duomo Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., fu accolta la prima e rigettata invece la seconda;

quest’ultima traeva fondamento da una polizza (n. 3737) che, già vigente in favore di altre strutture ospedaliere facenti capo alla Provincia Religiosa San Pietro Fatebenefratelli, era stata estesa all’Ospedale S. Giovanni Calibita con atto di variazione del 7 febbraio 2003;

il tribunale, avuto riguardo alla data di detta variazione, ritenne che il sinistro, verificatosi anteriormente, rimanesse estraneo al suo ambito temporale di riferimento ed escluse anche che fosse applicabile la clausola claims made di retroattività triennale contenuta nella polizza n. 3737, poichè limitata alle denunce presentate tra il mese di gennaio e dicembre 2001 e subordinata alla condizione che fosse stata giudizialmente accertata la non operatività della garanzia precedentemente prestata da Assitalia (precedente compagnia assicuratrice);

con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame che, con esclusivo riferimento a tale capo della sentenza, fu interposto dalla Casa Generalizia;

ritenuto, preliminarmente, che – nonostante il giudicato formatosi sulla condanna di Sompo Japan e nonostante anche l’avvenuto integrale rimborso delle somme – residuasse l’interesse dell’appellante ad impugnare “per evitare un giudicato negativo opponibile in altre controversie tra le parti”, la Corte territoriale ha, nel merito, ritenuto infondato l’appello con riferimento ad entrambi i punti in contestazione (ambito temporale di riferimento della estensione della polizza; inapplicabilità della clausola di retroattività triennale);

avverso tale decisione la Casa Generalizia propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste la Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l. depositando controricorso, con il quale eccepisce, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, stanti il giudicato formatosi sulla condanna di Sompo Japan e l’avvenuto integrale pagamento, da parte della stessa, delle somme richieste dall’assicurata;

Sompo Japan deposita controricorso con il quale dichiara di aderire e non opporsi all’accoglimento del ricorso principale e propone, “in via subordinata ed espressamente condizionata” a tale auspicato esito, ricorso incidentale con unico mezzo, per resistere al quale la Soc. Cattolica di Assicurazione deposita secondo controricorso;

gli altri intimati non svolgono difese nella presente sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

avuto riguardo alla rilevanza nomofilattica della questione che viene posta con la preliminare eccezione della controricorrente (in relazione al descritto precedente sviluppo del processo), si rende opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza (art. 375 c.p.c., comma 2).

P.Q.M.

dispone trattarsi la presente causa in pubblica udienza e la rinvia a tal fine a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

 

 

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