Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2508 del 03/02/2010

Cassazione civile sez. III, 03/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 03/02/2010), n.2508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

HAUSTELL INTERNATIONAL SRL e della societa’ ACCADEMIA MARKETING

&

COMUNICAZIONE SLR in persona del legale rappresentante, ambedue

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio

dell’avvocato DI TULLIO ROSSELLA, che le rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrenti –

contro

A.D.G. MENTA SRL, gia’ A.D.G. CITTA’ DI FIDENZA SNC DI MENTA

GIANCARLO & C., in persona del legale rappresentante,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato

ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati ZIVERI MARCELLO, MAURIZIO CACCIANI, giusta procura alle

liti in calce alla memoria difensiva;

– resistente –

avverso la sentenza n. 326/2 009 del TRIBUNALE di PARMA, del 23/2/09,

depositata il 27/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

per le ricorrenti e’ solo presente l’Avvocato Ugolini Peter (per

delega Avvocato Rossella Di Tullio);

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PATRONE Ignazio.

La Corte letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 20 aprile 2009 l’Haustell International S.r.l. e l’Accademia Marketing & Comunicazione S.r.l. hanno proposto istanza di regolamento di competenza e chiesto la cassazione della sentenza depositata in data 27 febbraio 2009 con la quale il Tribunale di Parma aveva dichiarato la propria competenza all’accertamento del regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali cui era tenuta proposta dall’Agenzia Distribuzione Giornali Citta’ di Fidenza nei confronti delle ricorrenti.

L’A.D.G. Menta S.r.l. (gia’ A.D.G. Citta’ di Fidenza di Menta Giancarlo & C.) ha resistito con controricorso.

2 – Con il primo motivo le ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione degli artt. 249, 42, 340, 112 c.p.c. e formulano eccezione di giudicato. Con i quesiti riepilogativi chiedono alla Corte di stabilire che l’ordinanza con la quale il G.I. rinvia ad udienza di precisazione delle conclusioni senza concedere i termini di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c. dopo avere autorizzato specifiche memorie affinche’ le parti prendessero precisa e definitiva posizione sulla questione della competenza debba considerarsi di carattere decisorio in quanto giunge a conclusione di approfondita disamina della questione e comunque e’ in grado d’incidere sostanzialmente in senso negativo e ostativo sulla regolare prosecuzione del giudizio e che al giudice emittente non e’ piu’ consentito riesaminare le questioni cosi’ decise, con la conseguenza che sulla decisione contenuta nell’ordinanza si forma il giudicato ove non tempestivamente impugnata con regolamento di competenza o non sia stata formulata riserva d’impugnazione. E che, ove la parte attrice non abbia formulato espressa domanda di rigetto dell’eccezione, debba ritenersi che vi abbia implicitamente rinunciato.

La prima delle due questioni in tal modo proposte risulta manifestamente infondata. L’ordinanza 23 febbraio 2007 con la quale il G.I. riteneva l’eccezione d’incompetenza territoriale in grado di definire il giudizio e rinviava per la precisazione delle conclusioni non ha valore decisorio, in quanto non e’ interpretabile come implicita affermazione di diniego della propria competenza, ma solo del carattere potenzialmente decisorio dell’eccezione, quindi dell’opportunita’ di pronunciare su di essa prima di procedere ad un’attivita’ istruttoria che sarebbe potuta essere anche complessa.

Opportunamente la resistente ha ricordato l’insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. n. 11657 del 2008), pienamente in tema, secondo cui nelle cause attribuite alla competenza del Tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in se’ le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, e’ tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281 bis c.p.c. – ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l’esaurimento della “potestas iudicandi” sul punto.

Ugualmente infondata e’ la seconda questione. A prescindere da qualsiasi considerazione di carattere fattuale (la resistente assume di avere contestato l’eccezione), l’art. 38 c.p.c. riconnette l’effetto traslativo all’adesione delle altre parti costituite, in difetto della quale il giudice adito provvede all’individuazione del giudice competente in base ai criteri di collegamento previsti dalla legge (Cass. n. 17399 del 2007).

3. – Con il secondo motivo le ricorrenti assumono che sono comunque errati in fatto e in diritto i motivo posti a bade della decisione impugnata. La censura non contiene alcun riferimento normativo. Il Tribunale ha fatto leva sulla clausola (punto 13) contenuta nella scrittura privata (OMISSIS). Si assume che essa sarebbe nulla perche’ contraria alla parita’ di trattamento in obbligo dell’organizzazione distributiva, giusta la previsione della Legge Quadro Editoria, art. 16 e alla L. n. 287 del 1990, artt. 2 e 3 sull’antitrust, nonche’ alla L. 192 del 1998, art. 9. Queste questioni sono inammissibili poiche’ non risultano trattate avanti al Tribunale, ove le convenute avevano fatto riferimento all’art. 1341 c.c.. D’altra parte l’affermazione che il distributore Menta opera in posizione di monopolio per le province di Parma e Reggio Emilia e che si tratta di contraente forte rispetto alle controparti implica accertamenti di fatto e valutazioni di merito che sfuggono al regolamento di competenza. Occorre, infine, rilevare che, contrariamente all’assunto delle ricorrenti, il Tribunale ha affermato che il contratto era stato predisposto dalla societa’ attrice ma ha aggiunto che la scrittura era frutto di incontri e di corrispondenza tra le parti e che mancava la prova che lo schema e le condizioni predisposte fossero destinate a servire una serie indefinita di contratti.

4. – Con il terzo motivo le ricorrenti assumono di avere eccepito sin dalla comparsa di costituzione che il contatto de quo era limitato per oggetto e per tempo di validita’, essendo stato stipulato un secondo contratto privo della clausola derogativa concernente la competenza territoriale.

Anche questa questione non e’ stata trattata nella sentenza impugnata e, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e del principio di autosufficienza del regolamento di competenza (Cass. n. 16752 del 2006), la ricorrente non ha offerto gli elementi necessari per consentire alla Corte di compiere le opportune verifiche.

6.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte ne’ memorie; la ricorrente ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio, facolta’ che l’art. 380 ter c.p.c. esclude nell’ipotesi di regolamento di competenza;

7.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che deve essere dichiarata la competenza del Tribunale adito; spese rimesse;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Parma. Spese rimesse.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

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