Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25079 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 09/11/2020), n.25079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18712-2019 proposto da:

P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

PANETTERIA 15, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PROCACCINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO PROCACCINI;

– ricorrente –

contro

P.S., P.C., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato

VINCENZO DEL DUCA, rappresentate e difese dall’avvocato MARIA TERESA

CIOTTI;

– controricorrenti –

contro

BANCA DELLA CIOCIARIA, TREVI FINANCE 2 SPA, CAPITALIA JV SERVICE SRL,

NON PERFORMING LOANS SPA ora SAGITTARIA FINANCE SRL, GERIT SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2662/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO

GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Nella causa di divisione ereditaria fra i fratelli P., la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio dei condividenti e di uno dei creditori ipotecari (contumaci gli altri creditori), dichiarava inammissibile il gravame interposto contro la sentenza di primo grado da P.T.. La corte di merito rilevava che l’appellante, dopo aver notificato l’atto di impugnazione alle condividenti il 22 novembre 2013 e a uno dei creditori chiamati a intervenire (la Non Performing Loans S.p.A.) il successivo 26 novembre 2013, si era costituito il 4 dicembre 2013, decorsi oltre dieci giorni dalla prima notificazione.

Per la cassazione della sentenza P.T. ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 347,348,165,166,171 c.p.c. e art. 307 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 P.S. e P.C. hanno resistito con controricorso, con il quale hanno eccepito il difetto di integrità del contraddittorio per l’irrituale notificazione del ricorso ad alcuni dei creditori.

La causa, su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza, è stata fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema Corte.

In quanto alla questione della non rituale notificazione ai creditori intervenuti o chiamati a intervenire nella causa di divisione, si rileva a priori che la Corte non deve assumere alcuna statuizione in proposito, essendo il ricorso inammissibile. Ciò perchè l’inammissibilità del ricorso, in applicazione di principi oramai consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte, renderebbe adempimento defatigante e superfluo l’eventuale ordine di integrazione del contraddittorio, “trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità” (Cass. n. 11287/2018).

Infatti, la tesi su cui è fondato l’unico motivo di ricorso – secondo cui l’indirizzo giurisprudenziale che fa decorrere il termine per la costituzione dell’appellato, previsto dall’art. 348 c.p.c. sotto pena di improcedibilità, dalla prima notificazione si dovrebbe applicare solo quando l’atto introduttivo sia stato notificato a più persone con atti distinti – non trova riscontro nella giurisprudenza della Corte, che è uniformemente attestata sul diverso principio che “nel giudizio di appello con pluralità di appellati, l’appellante deve costituirsi entro dieci giorni dalla prima notificazione, senza che assumano rilevanza le posizioni sostanziali o processuali di ciascuno dei chiamati, ovvero che si tratti di litisconsorti necessari, di soggetti che abbiano una posizione sostanziale o processuale coincidente con quella dell’appellante, ovvero di parti del giudizio di primo grado rispetto alle quali la causa può ritenersi scindibile” (Cass. n. 6963/2019). Costituisce principio altrettanto consolidato che la mancata costituzione in termini dell’appellante determina automaticamente l’improcedibilità dell’appello, a prescindere dalla condotta processuale dell’appellato, e quindi anche se tale parte non si sia costituita nei termini prescritti, senza che possa trovare applicazione il rimedio della riassunzione del processo di cui all’art. 307 c.p.c., comma 1, richiamato dall’art. 171 c.p.c. (Cass. n. 6654/2013). L’inconveniente ventilato dal ricorrente a sostegno della censura, e cioè l’esigenza che la causa sia iscritta con “velina”, non evidenzia alcuna anomalia. Infatti, qualora entro il termine di dieci giorni l’attore non sia ancora rientrato in possesso dell’originale dell’atto notificato, la costituzione dell’appellante può pacificamente avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (c.d. “velina”) (Cass., S.U., n. 10864/2011). Deve infatti tenersi conto che “l’improcedibilità dell’appello è comminata dall’art. 348 c.p.c., comma 1, per l’inosservanza del termine di costituzione dell’appellante, non anche per l’inosservanza delle forme di costituzione, sicchè, essendo il regime dell’improcedibilità di stretta interpretazione in quanto derogatorio al sistema generale della nullità, il vizio della costituzione tempestiva ma inosservante delle forme di legge soggiace al regime della nullità e, in particolare, al principio del raggiungimento dello scopo, per il quale rilevano anche comportamenti successivi alla scadenza del termine di costituzione. Ne consegue che non può essere dichiarato improcedibile l’appello se l’appellante, nel costituirsi entro il termine di cui agli artt. 165 e 347 c.p.c. ha depositato una c.d. “velina” dell’atto d’appello in corso di notificazione – priva, quindi, della relata di notifica -, qualora egli abbia depositato, successivamente alla scadenza del termine medesimo, l’originale dell’atto notificato, conforme alla “velina”” (Cass. n. 6912/2012; S.U., n. 16598/2016).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

 

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