Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25079 del 08/10/2019
Cassazione civile sez. trib., 08/10/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 08/10/2019), n.25079
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 2558 del ruolo generale dell’anno
2014, proposto da:
Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del direttore pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei
Portoghesi, n. 12, si domicilia;
– ricorrente –
contro
s.r.l. Metalcorde, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso, giusta mandato speciale in calce al
controricorso, dagli avvocati Stefano Betti e Paolo Panariti,
elettivamente domiciliatisi presso lo studio del secondo in Roma,
alla via Celimontana, n. 38;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Liguria, depositata in data 11 dicembre 2012, n.
132;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 9
aprile 2019 dal consigliere Dott.ssa Perrino Angelina-Maria.
Fatto
RILEVATO
che:
– emerge dalla sentenza impugnata che l’Agenzia delle dogane ha recuperato nei confronti di s.r.l. Metalcorde maggiori dazi e ha irrogato le relative sanzioni in relazione ad alcune importazioni di cavi di acciaio non rivestiti, corredati di certificati di origine rilasciati dalla Camera di commercio di Seoul;
– la pretesa impositiva scaturiva dall’accertamento dell’origine cinese della merce, in base alle indicazioni dell’OLAF e della conseguente applicazione del dazio antidumping, imposto con regolamento CE n. 1796/99 sulle importazioni di cavi di acciaio originari dalla Repubblica popolare cinese;
– il relativo avviso di accertamento è stato impugnato dalla contribuente, che ne ha ottenuto l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale;
– quella regionale ha respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo sussistente la buona fede dell’importatore, in mancanza di elementi da cui dedurre che egli potesse avere sospetti della diversa origine della merce;
– contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, dei quali il secondo articolato in più censure, cui reagisce la s.r.l. Metalcorde con controricorso, che illustra con memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1.- sin col controricorso la contribuente ha invocato, ex art. 1306 c.c., gli effetti favorevoli del giudicato prodottosi nei confronti della coobbligata solidale CAD 2000 s.r.l., propria rappresentante indiretta;
2.- ha rilevato al riguardo che:
– il ricorso introduttivo è stato promosso da entrambe le società avverso il medesimo avviso di rettifica dell’accertamento e il medesimo atto di contestazione delle sanzioni;
– la sentenza di primo grado (la n. 41/13/10) è stata pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Genova nei confronti di entrambe le società e ha comportato l’annullamento degli atti impugnati;
– l’Agenzia delle dogane ha impugnato la sentenza soltanto nei confronti della s.r.l. Metalcorde;
3.- l’esame degli atti conforta le deduzioni della società in fatto, e, in diritto, l’art. 1306 c.c., che consente ai condebitori di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra di lui e uno dei debitori in solido, le suffraga in diritto;
4.- il ricorso va in conseguenza respinto, ma le spese vanno compensate, in virtù del particolare andamento processuale del giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.
Depositato in cancelleria il 8 ottobre 2019