Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25079 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 08/10/2019), n.25079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 2558 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del direttore pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12, si domicilia;

– ricorrente –

contro

s.r.l. Metalcorde, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta mandato speciale in calce al

controricorso, dagli avvocati Stefano Betti e Paolo Panariti,

elettivamente domiciliatisi presso lo studio del secondo in Roma,

alla via Celimontana, n. 38;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Liguria, depositata in data 11 dicembre 2012, n.

132;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 9

aprile 2019 dal consigliere Dott.ssa Perrino Angelina-Maria.

Fatto

RILEVATO

che:

– emerge dalla sentenza impugnata che l’Agenzia delle dogane ha recuperato nei confronti di s.r.l. Metalcorde maggiori dazi e ha irrogato le relative sanzioni in relazione ad alcune importazioni di cavi di acciaio non rivestiti, corredati di certificati di origine rilasciati dalla Camera di commercio di Seoul;

– la pretesa impositiva scaturiva dall’accertamento dell’origine cinese della merce, in base alle indicazioni dell’OLAF e della conseguente applicazione del dazio antidumping, imposto con regolamento CE n. 1796/99 sulle importazioni di cavi di acciaio originari dalla Repubblica popolare cinese;

– il relativo avviso di accertamento è stato impugnato dalla contribuente, che ne ha ottenuto l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale;

– quella regionale ha respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo sussistente la buona fede dell’importatore, in mancanza di elementi da cui dedurre che egli potesse avere sospetti della diversa origine della merce;

– contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, dei quali il secondo articolato in più censure, cui reagisce la s.r.l. Metalcorde con controricorso, che illustra con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- sin col controricorso la contribuente ha invocato, ex art. 1306 c.c., gli effetti favorevoli del giudicato prodottosi nei confronti della coobbligata solidale CAD 2000 s.r.l., propria rappresentante indiretta;

2.- ha rilevato al riguardo che:

– il ricorso introduttivo è stato promosso da entrambe le società avverso il medesimo avviso di rettifica dell’accertamento e il medesimo atto di contestazione delle sanzioni;

– la sentenza di primo grado (la n. 41/13/10) è stata pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Genova nei confronti di entrambe le società e ha comportato l’annullamento degli atti impugnati;

– l’Agenzia delle dogane ha impugnato la sentenza soltanto nei confronti della s.r.l. Metalcorde;

3.- l’esame degli atti conforta le deduzioni della società in fatto, e, in diritto, l’art. 1306 c.c., che consente ai condebitori di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra di lui e uno dei debitori in solido, le suffraga in diritto;

4.- il ricorso va in conseguenza respinto, ma le spese vanno compensate, in virtù del particolare andamento processuale del giudizio.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 8 ottobre 2019

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