Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25079 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 09/12/2015, dep. 07/12/2016), n.25079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 615-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AUTORINDI DI R.G. & T.E. SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 670/2008 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 07/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2015 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria della regione Lazio con sentenza 7.11.2008 n. 670 ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio di Frosinone della Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento emessa nei confronti di AUTORINDI di R.G. e T.E. s.n.c. ed avente ad oggetto la maggiore IVA dovuta dalla società per l’anno 1997.

I Giudici di appello hanno accertato la invalidità della cartella in quanto “il plico della notifica era stato notificato alla moglie dell’amministratore della società in (OMISSIS)”, anzichè, come prescritto dall’art. 145 c.p.c., presso la sede legale della società e, solo in caso di esito negativo, anche presso il legale rappresentante della società ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c..

La sentenza di appello, non notificata, è stata tempestivamente impugnata per cassazione dalla Agenzia delle Entrate, con atto notificato ex art. 149 c.p.c. e consegnato in data 24.12.2009 presso la sede legale della società, deducendo con cinque mezzi vizi di nullità processuale e vizi di violazione di norme di diritto sostanziale.

La società non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo e secondo motivo l’Agenzia delle Entrate censura, in via alternativa, la sentenza di appello nella parte in cui: a) ha omesso di pronunciare, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sul motivo di gravame concernente la eccezione di inammissibilità della tardiva produzione documentale effettuata dalla società oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, essendo stata posta tale documentazione (attestazione del funzionario dell’Ufficio postale di (OMISSIS) depositata in primo grado dalla contribuente in allegato alla memoria illustrativa in data 30.11.2005) a fondamento della decisione di prime e seconde cure (dedotto come vizio di “error in procedendo” in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – primo motivo -); b) ha implicitamente rigettato detta eccezione, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, che statuisce un termine perentorio per la produzione di nuovi documenti nel corso del procedimento di primo grado (dedotto come vizio di “error in judicando” ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – secondo motivo -).

Analogamente in via alternativa la Agenzia fiscale ha proposto il terzo e quarto motivo, deducendo: a) vizio di “error in procedendo”, per omessa pronuncia sul motivo di gravame concernente la destituzione della efficacia probatoria privilegiata che doveva essere riconosciuta alle indicazioni del luogo di consegna dell’atto, presso la sede legale della società, contenute nell’avviso di ricevimento compilato dall’impiegato postale, attraverso la preferenza probatoria accordata alla diversa attestazione postuma dell’impiegato dell’Ufficio postale, tardivamente prodotta in giudizio dalla contribuente (terzo motivo); b) vizio di “error in judicando” per violazione dell’art. 221 c.p.c. e art. 2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ove si fosse ravvisata una pronuncia implicita di rigetto della medesima questione dedotta con motivo di gravame (quarto motivo).

Con il quinto motivo, la Agenzia fiscale ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza impugnata per carenza assoluta di motivazione, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4), in quanto l’apparato argomentativo della sentenza non consente di evincere le ragioni che hanno indotto il Giudice di appello al rigetto della impugnazione proposta dall’Ufficio finanziario.

L’esame del quinto motivo di ricorso appare assorbente e decisivo rispetto agli altri, dovendo trovare accoglimento la censura proposta.

Il vizio di carenza assoluta di motivazione attiene ai requisiti formali di validità del provvedimento giurisdizionale, in ordine ai quali il sindacato di legittimità non involge valutazioni di adeguatezza intrinseca degli argomenti logici adottati dal Giudice di merito, ma si esaurisce in un enunciato apofantico – limitato alla affermazione della esistenza od inesistenza – della “relatio” tra la questione controversa – come definita in premessa – e la soluzione decisoria adottata – mediante applicazione di una regola di diritto, indipendentemente quindi da ogni valutazione attinente alla logicità della argomentazione giustificativa della decisione (che, pertanto, può sussistere nella sua materialità – così rimanendo integrato l’elemento costitutivo di validità del provvedimento Giurisdizionale – pur potendo risultare, invece, logicamente inadeguata a sorreggere la soluzione scelta dal Giudice di merito).

A parte il caso di scuola della “materiale” assenza di rappresentazione di tale “relatio” nella sentenza (che si verifica quando il giudice in sentenza si limita a dare atto della questione controversa e della regola di diritto applicata, senza alcuna spiegazione dell’iter logico seguito per collegare il fatto al diritto), il provvedimento giurisdizionale incorre nel radicale vizio di nullità tutte le volte in cui detta “giustificazione” risulti “meramente apparente”, e cioè pur essendo materialmente individuabile nel testo scritto, tuttavia non consente di rilevare quale sia stata la “ratio decidendi” (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009), come nel caso in cui la “relatio” sia effettuata mediante rinvio a precedenti o a massime giurisprudenziali richiamati in modo acritico e “non ricollegati esplicitamente alla fattispecie controversa” (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 15949 del 17/12/2001; id. Sez. L, Sentenza n. 662 del 17/01/2004; id. Sez. 5, Sentenza n. 11710 del 27/05/2011), o ancora quando il giudice di merito “apoditticamente” neghi che sia stata data la prova di un fatto ovvero che, al contrario, affermi che tale prova sia stata fornita, omettendo un qualsiasi riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto la circostanza in questione, sia al relativo risultato (cfr. Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 871 del 15/01/2009), od ancora quando la sentenza sia del tutto priva di riferimenti ai “criteri di diritto” che hanno determinato l’applicazione della “regula juris” (cfr. Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16581 del 16/07/2009; id. Sez. 1, Sentenza n. 18108 del 04/08/2010).

Orbene i Giudici di appello, quanto alla premessa in fatto della “relatio”, hanno del tutto omesso di indicare – se pure sommariamente – quale fosse: 1 – il fatto controverso, 2 – le contrapposte ragioni dedotte dalle parti, 3 – gli elementi probatori considerati dal Primo Giudice; quanto al secondo termine della “relatio” (conseguenza in diritto), si sono limitati ad affermare che “il plico della notifica è stato notificato alla moglie dell’amministratore della società in (OMISSIS) e non presso la sede legale della società, sicchè la notifica non può ritenersi valida e deve essere considerata irregolare”.

Risulta, pertanto, totalmente incomprensibile la ragione dell’annullamento della cartella di pagamento, in quanto, indipendentemente dalla non chiara assimilazione delle nozioni di invalidità ed irregolarità, non è dato comprendere a quale atto della procedimento tributario debba riferirsi “il plico della notifica”, ed ancor prima quale fosse l’oggetto dell’accertamento richiesto dalle parti al Giudice di merito, essendo appena il caso di osservare che il requisito motivazionale, quale elemento di validità della sentenza, deve sussistere nella sua materialità e dunque deve risultare direttamente dall’atto-sentenza, non potendo essere ricostruiti “aliunde” – attraverso una ricerca compiuta tra gli atti e documenti del processo di merito – i fatti controversi o le questioni dedotte dalle parti, od anche le ragioni a sostegno delle contrapposte tesi, venendo altrimenti rimesso inammissibilmente alla Corte di legittimità la “integrazione ex post” di uno o di entrambi gli elementi costitutivi della “relatio”, e dunque dello stesso requisito di validità della sentenza.

Tanto è sufficiente a configurare il vizio di nullità denunciato, difettando del tutto nella sentenza impugnata, il requisito estrinseco della motivazione, e cioè qualsiasi supporto argomentativo idoneo ad individuare il collegamento tra la statuizione finale e la questione controversa: difetta nel provvedimento giurisdizionale la comprensibilità di quella indispensabile relazione logica che deve sussistere tra l’accertamento e la qualificazione giuridica dei fatti e la “regula juris” applicata con il comando del Giudice.

Il ricorso dell’Agenzia fiscale deve essere, pertanto, accolto in relazione al quinto motivo, assorbiti gli altri, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Lazio per nuovo esame e liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Lazio per nuovo esame e liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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