Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25079 del 07/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25079 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso 14278-2011 proposto da:
MALACARIA MARIA ANGELA MLCMNG48B63C352R,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato AIELLO
MARIA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
CONDOMINIO PALAZZO BELVEDERE DI CATANZARO,
VIA CARLO V N, 72, 97002850796, in persona del suo
Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA OLINDO MALAGODI 5, presso lo studio dell’avvocato
CONSARINO ACHILLE, che lo rappresenta e difende giusta procura
a margine del controricorso e ricorso incidentale;

controricorrente e ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 07/11/2013

- ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 1129/2010 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO del 3/12/2010, depositata il 27/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

udito l’Avvocato Claudia Consarino (delega Achille Consarino)
difensore del controricorrente e ricorrente incidentale che si riporta
agli scritti ed insiste per raccoglimento del controricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA che
aderisce alla relazione.

OSSERVA IN FATTO
Maria Angela Maracaria ed il marito Gaetano Frijio , con distinti atti di
citazione, notificati il 10 marzo 2002 ed il 18 dicembre 2003,
evocarono in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro il Condominio
dello stabile sito in Catanzaro alla via Carlo V° n. 72, impugnando: a la delibera emessa il 23 febbraio 2002 con la quale il suddetto ente di
gestione aveva individuato 46 posti auto — in misura dunque inferiore
agli appartamenti costituenti il condominio- nel cortile comune,
stabilendo un criterio di rotazione nel loro godimento, con ciò ledendo
i diritti di proprietà esclusiva di essi attori sull’area che avrebbe dovuto
essere interessata da lavori di ristrutturazione; b – la delibera del 14
novembre 2003, con la quale lo stesso Condominio aveva deciso di
non procedere ai lavori di ampliamento della strada di accesso allo
spazio comune — sulla quale gli attori vantavano diritti esclusivi- pur
confermando la volontà di procedere ad una futura assegnazione dei
posti auto
Il Condominio convenuto si costituì in entrambe le occasioni
assumendo che non si sarebbe trattato di innovazione vietata — come

Ric. 2011 n. 14278 sez. M2 – ud. 27-09-2013
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27/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI;

tale da assumere con voto unanime del condomini- bensì di delibera
stabilente criteri di godimento della cosa comune; in via
riconvenzionale chiese che fosse accertata l’inesistenza del diritto delle
parti attrici a parcheggiare nelle aree comuni..
L’adito Tribunale riunì i due giudizi ed accolse la domanda di

semplice e non con quella qualificata dei due terzi, di cui all’art. 1136,
V comma, cod. civ.
Il Condominio propose opposizione e la Corte di Appello di
Catanzaro, pronunziando sentenza n. 1129/2010 — dichiarata la
contumacia del Frijio- accolse l’impugnazione del Condominio solo
per quello che riguardava la delibera del novembre 2003 in quanto la
ritenne assunta con le maggioranze sufficienti e bastevoli ; dichiarò
altresì l’assenza del diritto delle parti appellate a parcheggiare
all’interno dell’area condominiale.
Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la Malacaria,
sulla base di tre motivi. Con precedente relazione , a causa della
mancata allegazione del controricorso del Condominio, era stato
erroneamente affermato che l’ente di gestione non avesse formulato
difese , mentre detta parte aveva altresì proposto anche ricorso
incidentale; ne era derivata la necessità , una volta fissata l’ adunanza di
discussione innanzi al Collegio„ di rinviare, con ordinanza
interlocutoria del 4 dicembre 2012, il procedimento a nuovo ruolo per
l’acquisizione di detto atto difensivo e per il conseguente
aggiornamento della relazione stessa. Il Frijio, evocato in giudizio solo
dal Condominio, non ha svolto difese.
All’udienza camerale del 27 settembre 2013 la causa è stata assegnata in
decisione

RILEVA IN DIRITTO
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annullamento delle delibere in quanto adottate con maggioranza

Il consigliere designato ha depositato la relazione ex art. 380 bis cpc del
seguente tenore:
“I — Con il primo motivo viene dedotta la violazione o la falsa
applicazione dell’art. 1136, V comma, cod. civ. e dell’art 1120 cod. civ.
per aver la Corte distrettuale ritenuto che la seconda delle impugnate

quella che l’aveva preceduta, essendo connessa e strumentale alla prima
— Con il secondo motivo viene denunziata la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1120- 840, 1138, IV comma, cod. civ. avendo il
giudice dell’appello ritenuto che il regolamento condominiale fosse
prevalente rispetto ai diritti dei singoli.
III — Con il terzo motivo è dedotta l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione in merito al rigetto della domanda di
usucapione del diritto di parcheggiare nel cortile condominiale
IV — E’ convincimento del relatore che nessuna delle censure sopra
descritte sia idonea a costituire valido mezzo di censura in sede di
legittimità per carenza dei requisiti minimi di cui all’art. 366 cpc e non
rispettando la struttura logica dei vizi illustrati nell’art. 360 cpc

IV/a — Va innanzi tutto messo in evidenza che manca nel ricorso
quasi completamente ogni descrizione dello svolgimento del processo
e, soprattutto, delle argomentate motivazioni contenute nella sentenza
della Corte di Appello di Catanzaro, che costituiscono il termine di
raffronto delle censure qui oggetto di esame: ciò in violazione di
quanto disposto dall’art. 366 nn. 3 e 4 cpc.
IV/13 — In secondo luogo il vizio di violazione o falsa applicazione
delle norme di legge viene affrontato suggerendo apoditticamente una
differente interpretazione dei dati di causa — senza peraltro fornire alla
Corte alcun indizio in merito a quale parte della diffusa motivazione
adottata dalla Corte di Appello dette censure si riferiscano- e non già
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delibere fosse valida mentre la stessa doveva subire la stessa sorte di

specificando ove il ragionamento del giudice del gravame abbia
erroneamente identificato i confini applicativi delle norme invocate o
sotto quale profilo sia stata fallacemente sussunta la fattispecie
concreta in quella recata dalla norma di riferimento.
IV/c — In terzo luogo il vizio attinente alla motivazione non

momento che non viene neppure affrontato il tema centrale del
ragionamento adottato dalla Corte del merito per respingere la
domanda di usucapione sulla strada di accesso alla parte comune — di
cui comunque neppure vengono riportati gli estremi- che si basava
sulla insufficienza delle prove all’uopo dedotte dagli originari attori e
non già sull’implicito accoglimento di una domanda di usucapione sulla
medesima area da parte del Condominio — secondo la singolare tesi
espressa nel terzo motivo di ricorsoV — Con unico motivo di ricorso incidentale il Condominio denunzia
la violazione e falsa applicazione degli artt. 1120, I comma e 1136, V
comma cod. civ. nonchè la sussistenza di una motivazione
insufficiente e contraddittoria, laddove la Corte di Appello,
confermando la sentenza del Tribunale, ha revocato la delibera del 23
febbraio 2002, con la quale, una volta esaminato il progetto di
ripartizione del cortile condominiale per ricavarne 54 posti macchina e
preso atto che sarebbero stati utilmente individuabili solo 46, si era
dato mandato all’amministratore di indicarli.

V.a — Contesta in particolare il Condominio la interpretazione che la
Corte territoriale aveva fornito della direzione della volontà
assembleare, ricavandola dalla successiva delibera, poi revocata: nella
gravata decisione si era infatti affermato che la seconda risoluzione di
non procedere all’allargamento della strada adducente al cortile
immobiliare, previsto nel precedete progetto, al fine di ricavare i 46
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corrisponde a quello illustrato dall’art. 360, I comma n. 5 cpc dal

posti auto, stava a significare che nella prima deliberazione si era
deciso siffatto allargamento e che tale manifestazione di volontà
assembleare, presupponendo una immutazione di una parte comune —
una porzione del giardino condominiale, destinandolo a strada- in
quanto implicante una innovazione di cui al primo comma dell’art.

cui all’art. 1136, V comma, cod. civ.

V.b Il Condominio contrasta tale interpretazione con l’osservare che

essa partirebbe da tre presupposti non riscontrabili in punto di fatto:
da un lato infatti si assumerebbe , per sola inferenza logica, il
contenuto di una volontà assembleare; dall’altro si presupporrebbe che
di tale allargamento si fosse fatta menzione nel progetto del tecnico
incaricato dal Condominio, senza che tale elaborato fosse mai stato
acquisito agli atti di causa; in terzo luogo poi si sarebbe affermata una
circostanza non riscontrabile dalla lettura dell’incarto processuale: che
cioè il Condominio, in appello, avesse ammesso che la delibera del
febbraio 2002 contenesse anche siffatta statuizione.
V.c — A giudizio del relatore — identificato il residuo interesse del
Condominio nell’influenza che la conferma parziale della sentenza del
Tribunale ebbe nella compensazione delle spese di lite del giudizio di
appello- il motivo è fondato in quanto la decisione, adottata nella
deliberazione del novembre 2003 di non eseguire i lavori, era valutabile
alla stregua di una revoca — nel punto di esame — della (eventualmente
presupposta) delibera di allargare la strada a scapito del giardino
condominiale , così che veniva meno l’interesse alla impugnazione
della prima espressione della volontà collettiva.
VI – Ove si ritengano condivisibili i sopra indicati rilievi, la causa va
rinviata all’adunanza in camera di consiglio per sentir dichiarare il

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1120 cod. civ., avrebbe dovuto essere adottata con la maggioranza di

ricorso principale manifestamente infondato e quello incidentale
fondato.”
Il Collegio ritiene di condividere le conclusioni sopra esposte,
relativamente al ricorso principale, non efficacemente contrastate dalla
memoria difensiva depositata dalla ricorrente che, lungi

limita a ribadire la idoneità del proprio ricorso a portare all’esame della
Corte la materia controversa..
Quanto al ricorso incidentale rinviene invece il Collegio una sostanziale
carenza di interesse da parte del controricorrente nell’insistere nel
mantenimento della vigenza della delibera del 23 febbraio 2002, attesa
la sua sostanziale revoca a mezzo della successiva delibera del 14
novembre 2003.
Entrambi i ricorsi vanno quindi respinti; le spese vanno compensate,
sussistendo giusti motivi, identificati nel fatto che comunque la prima
delibera aveva innescato il contenzioso, poi sostanzialmente definito
con la seconda.

P.Q.M.
La Corte
Rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese.
Roma, li 27 settembre 2013
Il Pres

Il FiLgoatio-Caiudiziario

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
……… ..
‘ziario
Roma,…… Funzionario

dall’argomentare in merito alle deduzioni contenute nella relazione, si

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